Art. 8 
 
             Modifiche all'art. 13 della legge regionale 
                           n. 19 del 2008 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture  ha
validita' per cinque anni a  decorrere  dalla  data  di  attestazione
dell'avvenuto deposito. Anteriormente  alla  scadenza,  tale  termine
puo' essere prorogato con  comunicazione  motivata  dell'interessato,
corredata dalla dichiarazione del professionista  abilitato  con  cui
assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono  entrate  in  vigore
contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche
per le costruzioni. Nella comunicazione e' indicata la nuova scadenza
che non puo' essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza
del deposito trova  applicazione  quanto  disposto  dal  comma  5-bis
dell'art. 11. Trova altresi' applicazione quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'art. 12.».