Art. 8 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2008 1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2008 e' sostituito dal seguente: «5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validita' per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine puo' essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione e' indicata la nuova scadenza che non puo' essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 11. Trova altresi' applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'art. 12.».