Art. 9 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2013 1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale del 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attivita' escursionistiche), e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere le attivita' di cui al comma 3 la Regione puo' concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi.».