Art. 9 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2013 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale del 26  luglio
2013,   n.   14   (Rete   escursionistica    dell'Emilia-Romagna    e
valorizzazione delle  attivita'  escursionistiche),  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Al fine di sostenere le attivita' di  cui  al  comma  3  la
Regione puo' concedere contributi, nei  limiti  delle  autorizzazioni
previste nel bilancio regionale, ai comuni e alle Unioni  di  Comuni.
La Giunta regionale  individua  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione dei contributi.».