Art. 14 
 
             Fondo regionale per la non autosufficienza 
 
  1. In attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  51  della  legge
regionale 23  dicembre  2004,  n.  27  (Legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'art. 40 delle legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005  e  del
bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce  il  Fondo  regionale
per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di
finanziamento pubblico delle prestazioni  sociosanitarie  ad  elevata
integrazione sanitaria ivi previste, e'  disposta,  per  il  bilancio
2017-2019, l'autorizzazione di spesa  pari  ad  euro  116.100.000,00,
nell'ambito della missione 13 - Tutela della salute,  programma  2  -
Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente  per
livelli di assistenza superiori ai LEA. 
  2. La giunta regionale, previo parere della competente  commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla  base  dei
criteri di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.