Art. 19 
 
        Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' amministrativa,  nelle  more
del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69  della  legge
regionale 30 luglio 2015, n.  13  (Riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni), per far fronte agli  oneri  connessi
al  subentro  nei  contratti  e  per  far  fronte   alle   spese   di
funzionamento, relativi allo svolgimento delle  funzioni  oggetto  di
trasferimento dalla Citta' metropolitana di Bologna e dalle  province
alla regione, la giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con
proprio  atto,  alle  variazioni  di  bilancio  che   si   rendessero
necessarie per l'istituzione e  la  dotazione  di  appositi  capitoli
nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte  spesa
del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi  a  tale  scopo
specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale  afferente  alla
missione 20 - Fondi e accantonamenti, programma 3 - Altri fondi,  del
bilancio regionale di previsione 2017-2019.