Art. 19 Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione 1. Al fine di garantire la continuita' amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento, relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Citta' metropolitana di Bologna e dalle province alla regione, la giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale afferente alla missione 20 - Fondi e accantonamenti, programma 3 - Altri fondi, del bilancio regionale di previsione 2017-2019.