Art. 3 Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai confidi di primo e secondo grado 1. Al fine di favorire la stabilita' del sistema finanziario a favore delle imprese del territorio regionale, la regione e' autorizzata a concedere contributi alle imprese associate ai confidi di primo e secondo grado, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni. L'agevolazione sara' destinata ai soci dei confidi iscritti al vigente albo degli intermediari finanziari vigilati, gia' istituito ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine di favorire la loro sostenibilita', per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e gia' contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010. 2. I contributi di cui al comma 1 dovranno essere destinati alle nuove imprese socie o alle imprese gia' socie che intendano aumentare la loro quota associativa nei confidi aggregati, come descritto nella circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successivi aggiornamenti, della Banca d'Italia e potranno essere computati a posta di patrimonio di vigilanza (Tier I o Tier II) dei soggetti aggregati. 3. La regione concede contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalita' enunciate ai commi 1 e 2, con preferenza alle imprese socie di quelle aggregazioni di confidi che dimostreranno la maggiore capacita' di interazione con le imprese del territorio regionale e che prevedano nella compagine sociale una percentuale rilevante di imprese che possono beneficiare del servizio di garanzia. 4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: esercizio 2017 euro 2.000.000,00; esercizio 2018 euro 2.000.000,00; esercizio 2019 euro 2.000.000,00, nell'ambito delle risorse afferenti alla missione 14 - Sviluppo economico e competitivita', programma 1 - Industria, PMI e artigianato.