Art. 3 
 
        Contributi alle imprese finalizzati all'associazione 
                 ai confidi di primo e secondo grado 
 
  1. Al fine di favorire la  stabilita'  del  sistema  finanziario  a
favore  delle  imprese  del  territorio  regionale,  la  regione   e'
autorizzata a concedere contributi alle imprese associate ai  confidi
di primo e secondo grado, che siano stati oggetto di aggregazione nel
corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel
corso dei prossimi due anni. L'agevolazione sara' destinata  ai  soci
dei confidi iscritti al vigente albo  degli  intermediari  finanziari
vigilati,  gia'  istituito  ai  sensi  dell'art.  106   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e  creditizia),  come  modificato  dall'art.  7  del
decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  (Attuazione   della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,
nonche' modifiche del titolo VI del  testo  unico  bancario  (decreto
legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina  dei  soggetti
operanti  nel  settore  finanziario,  degli   agenti   in   attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine di favorire  la  loro
sostenibilita', per il  mantenimento  delle  condizioni  patrimoniali
previste dalla normativa e gia' contenute nei  piani  presentati  per
l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di  cui  all'art.
106 del decreto legislativo n. 385  del  1993,  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 141 del 2010. 
  2. I contributi di cui al comma 1 dovranno  essere  destinati  alle
nuove imprese socie o alle imprese gia' socie che intendano aumentare
la loro quota associativa nei confidi aggregati, come descritto nella
circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successivi aggiornamenti, della
Banca d'Italia e potranno essere computati a posta di  patrimonio  di
vigilanza (Tier I o Tier II) dei soggetti aggregati. 
  3. La regione concede  contributi,  nel  rispetto  della  normativa
sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle  modalita'  enunciate  ai
commi 1 e 2, con preferenza alle imprese socie di quelle aggregazioni
di confidi che dimostreranno la maggiore capacita' di interazione con
le imprese del territorio regionale e che prevedano  nella  compagine
sociale una percentuale rilevante di imprese che possono  beneficiare
del servizio di garanzia. 
  4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1,  sono  disposte
le seguenti autorizzazioni di spesa: 
  esercizio 2017 euro 2.000.000,00; 
  esercizio 2018 euro 2.000.000,00; 
  esercizio 2019 euro 2.000.000,00, 
nell'ambito delle risorse  afferenti  alla  missione  14  -  Sviluppo
economico  e  competitivita',  programma  1  -   Industria,   PMI   e
artigianato.