Art. 3 
 
                              Allegati 
 
  1. In  relazione  alle  variazioni  apportate  sono  approvati  gli
allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 per quanto modificati. 
  2.  Sono  autorizzate  le  variazioni  agli  stanziamenti  di   cui
all'allegata tabella  A,  concernenti  il  rifinanziamento  di  leggi
regionali, nonche' le nuove autorizzazioni e le  riduzioni  di  spesa
derivanti dalla presente legge. 
  3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede con  le
variazioni e con le modalita' previste dalle allegate tabelle B e C.