Art. 3 Allegati 1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati. 2. Sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonche' le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa derivanti dalla presente legge. 3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede con le variazioni e con le modalita' previste dalle allegate tabelle B e C.