Allegato 
 
Regolamento recante i criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli
  interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e  20  della
  legge regionale 3 aprile 2003, n. 8  (Testo  unico  in  materia  di
  sport). 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la   concessione   dei
contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16,  18  e  20  della
legge regionale 3aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport),
in attuazione dell'art. 29 della legge regionale 8/2003,  di  seguito
denominata legge. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Spesa ammissibile 
 
    1.  Nell'ambito  della  concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente regolamento, la spesa  per  essere  ammissibile  rispetta  i
seguenti principi generali: 
      a) e' relativa esclusivamente all'iniziativa finanziata; 
      b) e' sostenuta dal soggetto che riceve il contributo; 
      c) e' sostenuta  successivamente  alla  data  di  presentazione
della  domanda  di  contributo  entro  e  non  oltre  il  termine  di
rendicontazione dello stesso. 
    2. Per spesa  ammissibile  si  intende  il  totale  delle  uscite
detratte le entrate e escluso l'importo del contributo  richiesto  ai
sensi della normativa  regionale  cui  si  riferisce  la  domanda  di
contributo. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
    1.    Attraverso    l'attivita'    istruttoria,    si     accerta
l'ammissibilita' delle domande, verificandone  la  completezza  e  la
regolarita'. Il Servizio dell'Amministrazione  regionale,  competente
in materia di sport, di seguito denominato Servizio,  puo'  chiedere,
una  sola  volta,  eventuali  integrazioni  e  chiarimenti  ai   fini
istruttori, assegnando il termine perentorio di quindici  giorni  per
la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente  il  termine  di
quindici  giorni,  la  domanda  viene  dichiarata  inammissibile.  Il
termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione  delle
integrazioni richieste nel rispetto dei termini suindicati. 
 
                               Capo II 
 
 
  Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 
        della legge (contributi per manifestazioni sportive) 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. I soggetti di  cui  all'art.  11  della  legge  presentano  al
Servizio domanda di concessione del contributo con  le  modalita'  di
cui al comma 2. 
    2. Le domande di concessione  del  contributo,  sottoscritte  dal
legale rappresentante  del  soggetto  richiedente,  con  l'osservanza
delle vigenti disposizioni in  materia  di  imposta  di  bollo,  sono
presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato  A,
a pena  di  inammissibilita',  esclusivamente  attraverso  l'utilizzo
della piattaforma web per la  presentazione  delle  domande  on-line,
accessibile dal sito www.regione.fvg.it. 
    3. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal  1°
novembre  alle  ore  12  del  termine  perentorio  del  30  novembre,
dell'anno precedente a quello di realizzazione  delle  manifestazioni
sportive. Le domande presentate al di fuori di tali  termini  vengono
archiviate d'ufficio. 
    4.  Le  domande  di  contributo   vengono   presentate   per   le
manifestazioni sportive che si svolgono nell'arco  temporale  che  va
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di  presentazione  delle
domande al 30 aprile dell'anno dopo. 
    5. Ogni domanda puo' riferirsi, a pena di inammissibilita', a una
sola manifestazione sportiva. Puo' essere presentata una sola domanda
di contributo; in caso di presentazione  di  piu'  domande  da  parte
dello stesso soggetto, verra' valutata quella  riportante  il  numero
inferiore del codice apposto alla domanda  in  sede  di  compilazione
on-line. 
    6.  Le  domande  di  contributo  sono  corredate  della  seguente
documentazione: 
      a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora
non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente
all'ultima trasmissione; 
      b) relazione illustrativa della manifestazione sportiva che  si
intende realizzare; 
      c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese,  per  la
realizzazione della manifestazione sportiva, articolato nelle singole
voci di spesa di cui all'art. 9, comma 1, e  con  specifica  evidenza
delle  previsioni  di  contribuzione  diversa  da  quella   richiesta
all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 11 della legge; 
      d) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
del legale rappresentante. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
    1. Costituiscono  casi  di  esclusione  dai  contributi  previsti
all'art. 11 della legge: 
      a) le domande presentate oltre i termini  di  scadenza  di  cui
all'art. 4, comma 3; 
      b)  le  domande  non  compilate  e  convalidate  on-line,  come
previsto all'art. 4, comma 2; 
      c) le domande prive della firma del legale  rappresentante  del
soggetto richiedente; 
      d) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive,  di
rilievo nazionale, internazionale e transfrontaliero, che si svolgono
interamente fuori del territorio della regione Friuli-Venezia  Giulia
ed  i  cui  soggetti  organizzatori  non  hanno  sede  operativa  nel
territorio regionale; 
      e) le domande che si riferiscono a manifestazioni  sportive  di
rilievo  regionale  che  si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio
regionale ed i cui soggetti organizzatori non  hanno  sede  operativa
nel territorio regionale; 
      f) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore ad  euro
6.000,00; 
      g)  le   domande   che   prevedono   la   realizzazione   della
manifestazione sportiva da parte di un soggetto diverso da quello che
ha presentato la domanda di contributo; 
      h) le domande che si riferiscono a piu' di  una  manifestazione
sportiva. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
    1. Le manifestazioni sportive di cui all'art. 11, comma 1,  della
legge, sono valutate sulla base della  minore  o  maggiore  incidenza
complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata,
per ciascun parametro, di un punteggio  da  1  a  3,  secondo  quanto
espresso nell'allegato A: 
      a)  storicita',  intesa  come  numero  delle  edizioni   svolte
comprensivo di quella oggetto della domanda di contributo; 
      b) durata, ovvero numero di  giorni  di  effettivo  svolgimento
della manifestazione; 
      c) rilevanza della manifestazione, in  relazione  alla  valenza
regionale/transfrontaliera,      valenza      nazionale,      valenza
internazionale; 
      d) numero degli atleti partecipanti; 
      e)  indicazione  di  inserimento   della   manifestazione   nel
calendario federale regionale, nazionale o internazionale; 
      f)   mediaticita'   di   livello   regionale,    nazionale    o
diretta/differita televisiva; 
      g)    impatto    territoriale/sociale     rappresentato     da:
l'organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione  sportiva,
la partecipazione alla gara di atleti con disabilita', la presenza di
testimonials sportivi di livello almeno nazionale;  per  ciascuno  di
questi tre requisiti viene assegnato 1 punto; 
      h)  livello  degli  atleti  partecipanti,  quali  nazionali  di
categoria giovanile, nazionali assoluti, internazionali assoluti; 
      i)  impegno  finanziario,   quale   quota   di   partecipazione
finanziaria richiesta al Servizio competente  in  rapporto  al  costo
totale della manifestazione; 
      l) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni
sportive,  operanti  nel  territorio   regionale,   che   collaborano
ufficialmente  all'organizzazione   della   manifestazione   mediante
l'apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Determinazione della graduatoria 
 
    1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo,  ai  fini
della formulazione  della  graduatoria  di  merito,  sulla  base  dei
criteri di cui all'art. 6, comma 1,  e'  acquisito  il  parere  della
Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente  e
composta dal medesimo o da  un  suo  delegato,  con  la  funzione  di
Presidente, dal direttore del Servizio o da un suo delegato,  con  la
funzione  di  vice-presidente,  da  un  dipendente  del  Servizio  di
categoria non inferiore a C. Della commissione fanno  parte  inoltre:
il Presidente del Comitato regionale del Coni o un  suo  delegato,  e
tre esperti in materia di sport, designati dal Comitato regionale del
Coni,  aventi  adeguata  conoscenza   dell'attivita'   sportiva   nel
territorio  regionale  e   delle   specifiche   discipline   sportive
praticate. Il Presidente  del  Comitato  regionale  del  Coni  e  gli
esperti dallo stesso designati si astengono sulle  eventuali  domande
di contributo presentate dal Comitato  regionale  del  Coni  e  dalle
articolazioni   territoriali   sovracomunali   dello    stesso.    Su
disposizione del  Presidente  della  Commissione,  la  medesima  puo'
essere  integrata  con  i  legali  rappresentanti  delle  Federazioni
sportive di riferimento senza diritto di voto. 
    2. Le sedute della Commissione sono convocate  e  presiedute  dal
Presidente, o, in caso  di  sua  assenza,  dal  vice  Presidente.  La
Commissione ha  sede  presso  il  Servizio,  che  assicura  anche  le
funzioni di segreteria e di verbalizzazione. 
    3. Le sedute della Commissione sono valide quando e' presente  la
maggioranza dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono  valide  quando
abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza  dei  presenti.
In caso di parita' di voti, prevale il voto  del  Presidente,  o,  in
caso di sua assenza, dal vice Presidente. 
    4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati i  dati
necessari per la valutazione del punteggio  relativo  a  uno  o  piu'
parametri, viene assegnato 0. 
    5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro
centoventi giorni dal termine di  presentazione  delle  domande,  con
decreto del direttore centrale competente, sono approvati: 
      a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente  di  punteggio,
delle  manifestazioni   sportive   da   finanziare,   nonche'   delle
manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non  finanziabili
per carenza di risorse; 
      b) l'elenco delle manifestazioni  sportive  non  ammissibili  a
contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 
    6.  Nel  caso  di  rinuncia  da  parte  di   beneficiari   o   di
disponibilita' di ulteriori  risorse,  si  procede  allo  scorrimento
della graduatoria. 
 
                               Art. 8. 
 
 
           Misura del contributo, modalita' di concessione 
                          e di liquidazione 
 
    1. La misura massima del contributo corrispondente  al  punteggio
massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'art. 6, e' stabilita
annualmente con decreto del direttore centrale competente sulla  base
delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro
50.000,00.  La  misura  del  contributo  e'  determinata,  in  ordine
decrescente rispetto alla misura massima  stabilita,  riducendo  tale
misura della percentuale massima del 7 per cento per  ogni  punto  in
meno assegnato; tale percentuale e' stabilita annualmente con decreto
del direttore centrale. 
    2. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 1,  non
puo' essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui
alla domanda. La misura del contributo e' soggetta a diminuzione  nei
seguenti casi: 
      a) se l'importo del contributo risulta essere superiore al  100
per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda; 
      b) se l'importo del contributo  risulta  superiore  all'importo
richiesto. 
    3.  Le  iniziative  sono  finanziate   secondo   l'ordine   della
graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In  caso
di parita' nella graduatoria, opera il criterio di ordine cronologico
di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo  del
codice apposto alla domanda in sede di compilazione online. 
    4. Il Servizio concede e liquida il contributo  regionale,  entro
novanta giorni dalla approvazione della graduatoria di  cui  all'art.
7, comma  5,  compatibilmente  con  i  vincoli  posti  dal  patto  di
stabilita'. 
    5. I contributi  assegnati  sono  concessi  e  liquidati  in  via
anticipata, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                  Tipologia delle spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di  spese,
direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto  della  domanda  di
contributo, aventi ad oggetto: 
      a) costi  relativi  al  trasferimento,  vitto  e  pernottamento
presso  strutture  ricettive  non  di  lusso,  per  atleti,  tecnici,
dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; 
      b)  compensi   per   arbitri,   tecnici,   giudici   di   gara,
cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo
le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle; 
      c) affitto di impianti  sportivi  e  costi  per  l'allestimento
delle sedi di svolgimento dell'iniziativa; 
      d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; 
      e) spese organizzative quali  spese  di  cancelleria,  postali,
telefoniche; 
      f) acquisto di premiazioni quali  medaglie,  trofei,  premi  in
natura e gadget; 
      g)  promozione,  stampa  di   inviti   e   locandine   per   la
pubblicizzazione dell'iniziativa; 
      h) spese per l'assistenza  sanitaria,  spese  mediche  a  vario
titolo, strettamente inerenti l'iniziativa; 
      i) spese per coperture assicurative  e  spese  per  tasse  alle
Federazioni e alle organizzazioni sportive. 
    2. Sono escluse le spese per  oneri  finanziari  quali  interessi
passivi o sopravvenienze passive, le spese relative  all'acquisto  di
attrezzature,  premi  in  denaro,  le  spese  relative  a  interventi
strutturali e le spese per l'acquisto  di  beni  ammortizzabili  che,
seppure  necessari  allo  svolgimento  delle  iniziative  oggetto  di
intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1.  La  rendicontazione  del  contributo  e'  effettuata  con  le
modalita' di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e diritto  di  accesso),  per  i  beneficiari  ivi  previsti;  per  i
beneficiari  diversi  da  quelli  indicati  all'art.42  della   legge
regionale n. 7/2000 la rendicontazione del contributo  e'  effettuata
con le seguenti modalita' di cui all'art. 43 della legge regionale n.
7/2000: 
      a) elenco della documentazione giustificativa  delle  spese  in
ordine all'utilizzo del contributo,  su  modello  conforme  a  quello
pubblicato sul sito web istituzionale. 
    2. Ai fini della rendicontazione di cui  al  comma1,  i  soggetti
beneficiari presentano inoltre a firma del legale rappresentante: 
      a)  una  relazione  illustrativa  esaustiva  sulla   iniziativa
svolta, oggetto del contributo; 
      b)  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di   notorieta'
contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici  e
privati  nonche'  delle  altre  entrate,  ottenuti  per   la   stessa
iniziativa, la cui  sommatoria  non  deve  complessivamente  superare
l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 
    3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo  del
contributo. 
    4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse  tipologie
di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda.  Le  spese  di
cui all'art. 9, comma 1, lettera a), sono ammesse  a  contributo  per
una quota massima del 50 per cento delle spese rendicontate di cui al
comma 3; le spese organizzative di cui all'art. 9, comma  1,  lettera
e), sono ammesse a contributo per una quota massima del  20  percento
delle spese rendicontate di cui al comma 3. 
    5.  Il  termine  di  presentazione   della   rendicontazione   e'
perentorio ed e' fissato nel decreto di  concessione  del  contributo
del direttore del Servizio. 
    6. Il beneficiario del contributo concesso e  liquidato,  qualora
non adempia all'obbligo della rendicontazione entro il termine di cui
al comma 5 e con le modalita' di cui al presente articolo,  non  puo'
presentare domanda di contributo ai sensi  del  presente  regolamento
per  gli  esercizi  finanziari  successivi,   se   non   a   avvenuta
restituzione di quanto percepito con le modalita' di cui all'art.  49
della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                   Rideterminazione del contributo 
 
    1.  Il  contributo  regionale  e'   rideterminato   qualora   dal
rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che: 
      a) il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; 
      b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. 
    2.  La  rideterminazione  di  cui   al   comma1   e'   effettuata
esclusivamente se l'importo del contributo rendicontato e'  superiore
o almeno pari al 50  per  cento  del  contributo  concesso;  in  caso
contrario si procede alla revoca dell'intero contributo. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Alla revoca del contributo concesso si  procede  nei  seguenti
casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro  il
termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione
fissato nel decreto di concessione; 
      c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo  utile  e'
incompleta  e,  richiesti  chiarimenti  e  integrazioni,  questi  non
vengono forniti nel termine assegnato; 
      d) l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella  presentata
nella domanda di contributo; 
      e)  in  caso  di  mancata  realizzazione  nell'arco   temporale
previsto all'art. 4, comma 4; 
      f) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da  quello
che ha presentato la domanda di contributo; 
      g)  l'importo  rendicontato  e'  inferiore   al   50   percento
dell'ammontare del contributo concesso. 
 
                              Capo III 
 
 
  Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 
          della legge (contributi per eventi straordinari) 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda per la concessione del contributo di  cui  all'art.
12 della legge e' presentata al Servizio almeno trenta  giorni  prima
dello   svolgimento    dell'evento,    corredata    della    seguente
documentazione  a  firma  del  legale  rappresentante  del   soggetto
richiedente: 
      a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora
non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente
all'ultima trasmissione; 
      b) fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda; 
      c) relazione chiara e dettagliata dell'evento,  con  l'evidenza
del luogo e del periodo di svolgimento; 
      d)  preventivo  analitico  delle  entrate  e  delle  spese  non
inferiori  a  euro  6.000,00,  esclusivamente   riferito   all'evento
sportivo; 
      e)  descrizione  chiara  delle  circostanze   che   non   hanno
consentito l'inserimento dell'evento nella  programmazione  ordinaria
del soggetto richiedente, per  l'anno  in  cui  viene  presentata  la
domanda; 
      f) verbale del competente organo, quale la Federazione sportiva
nazionale o la disciplina associata o l'Ente nazionale di  promozione
sportiva, relativo all'assegnazione  dell'organizzazione  dell'evento
straordinario al soggetto individuato, con l'indicazione  dei  motivi
oggettivi che non hanno consentito di  effettuare  l'assegnazione  in
data precedente, con l'indicazione dei criteri di individuazione  del
soggetto  assegnatario  ed  inoltre   l'indicazione   della   valenza
nazionale o internazionale dell'evento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
    1. Costituiscono  casi  di  esclusione  dai  contributi  previsti
all'art. 12 della legge: 
      a) le domande prive della firma del legale  rappresentante  del
soggetto richiedente; 
      b) le domande di contributo per gli eventi sportivi, di rilievo
nazionale e internazionale, che  si  svolgono  fuori  dal  territorio
regionale ed i cui soggetti organizzatori realizzatori non  hanno  la
sede operativa nel territorio regionale; 
      c) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore  a  euro
6.000,00; 
      d)  le  domande  che  prevedono  la  realizzazione  dell'evento
sportivo da parte di un soggetto diverso da quello che ha  presentato
la domanda e al quale e' stata assegnata la relativa organizzazione; 
      e) le domande prive della documentazione di cui all'art. 13. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                 Criteri di valutazione e priorita' 
 
    1. Gli eventi sportivi straordinari sono valutati sulla base  dei
criteri di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e),  f),  g),
h), i), l). 
    2. Il Servizio puo' richiedere al Comitato regionale del Coni  la
verifica dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge. 
    3.  La  procedura  di  accesso  al  contributo  e'  valutativa  a
sportello;  la  priorita'  e'   data   dall'ordine   cronologico   di
presentazione della  domanda  attestato  dal  numero  progressivo  di
protocollo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. 
 
                              Art. 16. 
 
 
           Misura del contributo, modalita' di concessione 
                          e di liquidazione 
 
    1. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda,  e'  riscontrata  e
attestata la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 12,  comma
3, della legge. Sulla base di tale  deliberazione  ed  entro  novanta
giorni dalla data di adozione della stessa,  il  Servizio  concede  e
liquida il contributo, compatibilmente con i vincoli posti dal  patto
di stabilita' e crescita, fissando  le  modalita'  e  i  termini  del
rendiconto dell'utilizzo del contributo concesso. 
    2.  La  misura  del  contributo  e'  determinata  calcolando   il
punteggio conseguito in applicazione dei criteri di cui  all'art.  6,
comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), sulla base degli
importi contributivi risultanti dall'ultima graduatoria approvata  ai
sensi dell'art. 7;  in  ogni  caso  la  misura  massima  dell'importo
concedibile e' pari a euro 20.000,00. 
    3. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 2,  non
puo' essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui
alla domanda. La misura del contributo e' soggetta a diminuzione  nei
seguenti casi: 
      a) se l'importo del contributo risulta essere superiore al  100
per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda; 
      b) se l'importo del contributo  risulta  superiore  all'importo
richiesto. 
    4. Il contributo e'  concesso  e  liquidato  anticipatamente,  su
richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                  Tipologia delle spese ammissibili 
 
    1. Per l'individuazione della tipologia delle spese ammissibili a
contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 9. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                  Rendicontazione, rideterminazione 
                       e revoca del contributo 
 
    1.  Per  le  modalita'  di  rendiconto  del  contributo   e   per
l'eventuale rideterminazione del contributo  concesso,  si  applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11. 
 
                               Capo IV 
 
 
  Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 
    della legge (contributi annui a enti di promozione sportiva) 
 
 
                              Art. 19. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di contributo  di  cui  all'art.  13  della  legge,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del   Comitato   regionale
dell'Ente di promozione sportiva,  di  seguito  denominato  Ente,  e'
presentata al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato  B,
reperibile sul sito web www.fvgsport.it, nei termini  dal  1°  al  28
febbraio di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione: 
      a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora
non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente
all'ultima trasmissione; 
      b) composizione degli  organi  dirigenti  e  di  rappresentanza
dell'Ente; 
      c) bilancio preventivo delle entrate e delle  uscite  dell'anno
per il quale e' presentata la domanda di contributo e ultimo bilancio
consuntivo approvato; 
      d) programma dell'attivita' che  l'Ente  intende  svolgere  nel
territorio regionale per il  perseguimento  delle  proprie  finalita'
istituzionali  riferito  all'anno  per  il  quale  e'  presentata  la
domanda; 
      e) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
del legale rappresentante. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
    1. Sono inammissibili le domande di contributo: 
      a) presentate oltre il termine di cui all'art. 19, comma 1; 
      b)  presentate  da  soggetti  non  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi di cui all'art. 13 della legge; 
      c) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 3,  comma
1; 
      d) prive della firma del legale rappresentante. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
    1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione
dell'entita' del contributo si applicano i seguenti criteri: 
      a)  una  quota  pari  al  20  percento  della  dotazione  dello
stanziamento viene ripartita in misura  uguale  fra  tutti  gli  Enti
ammessi; 
      b)  una  quota  pari  al  50  percento  della  dotazione  dello
stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza
organizzativa dell'Ente, come risultante  dai  parametri  di  cui  al
comma 2; 
      c)  una  quota  pari  al  30  percento  della  dotazione  dello
stanziamento  viene   destinata   al   finanziamento   dell'attivita'
dell'ente in relazione alla  rilevanza  dell'attivita'  stessa.  Tale
quota  viene  ripartita  in  misura  proporzionale   alla   rilevanza
dell'attivita' organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto  a
quello per il quale viene richiesto il  contributo,  come  risultante
dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7. 
    2. Ai fini  della  valutazione  della  consistenza  organizzativa
dell'Ente sono assunti i seguenti parametri: 
      a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale; 
      b) numero di societa' e associazioni sportive  dilettantistiche
affiliate regolarmente iscritte al  registro  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI); 
      c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti,  tecnici  e
operatori  sportivi;  il  tesseramento  deve  avere   durata   almeno
semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4. 
    3.  Ai  fini  della  ripartizione  della  quota  di  stanziamento
correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai  parametri  di
cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi: 
      a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera  a),
un punteggio modulato da due a sei punti cosi' determinato: 
        1) due punti agli Enti che abbiano  in  regione  un  comitato
regionale e due comitati territoriali; 
        2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato
regionale e tre comitati territoriali; 
        3) sei punti agli Enti che abbiano  in  regione  un  comitato
regionale e quattro comitati territoriali; 
      b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera  b),
un punteggio modulato da uno a tre punti cosi' determinato: 
        1) un punto agli Enti che abbiano un  numero  di  societa'  o
associazioni   sportive   dilettantistiche   affiliate   regolarmente
iscritte al registro del CONI non superiore a cento; 
        2) due punti agli Enti che abbiano un numero  di  societa'  o
associazioni   sportive   dilettantistiche   affiliate   regolarmente
iscritte al registro del CONI superiore a cento  e  non  superiore  a
duecento; 
        3) tre punti agli Enti che abbiano un numero  di  societa'  o
associazioni   sportive   dilettantistiche   affiliate   regolarmente
iscritte al registro del CONI superiore a duecento; 
      c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera  c),
un punteggio modulato da uno a tre punti cosi' determinato: 
        1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati  non
superiore a 5 mila; 
        2) due punti agli Enti che abbiano  un  numero  di  tesserati
superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila; 
        3) tre punti agli Enti che abbiano  un  numero  di  tesserati
superiore a 10 mila. 
    4. Per l'applicazione dei parametri di  cui  al  comma  2  si  fa
riferimento ai dati relativi all'anno precedente  rispetto  a  quello
per il quale gli Enti chiedono il contributo. 
    5. Ai  fini  della  valutazione  della  rilevanza  dell'attivita'
organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri: 
      a)  attivita'  ludico  motoria  e   sportiva,   costituita   da
campionati, tornei e altre iniziative analoghe; 
      b) attivita' formativa, costituita da corsi e altre  iniziative
analoghe rivolti a  tecnici,  dirigenti,  arbitri,  giudici  di  gara
nonche' da iniziative di avviamento alla pratica sportiva; 
      c) attivita' sussidiaria, costituita da iniziative a  carattere
culturale,  informativo,  di  indagine  e  ricerca  finalizzate  alla
promozione e alla diffusione della pratica sportiva. 
    6.  Ai  fini  della  ripartizione  della  quota  di  stanziamento
correlata alla rilevanza dell'attivita' organizzata dall'Ente vengono
assegnati i seguenti punteggi: 
      a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera  a),
un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire  all'attivita'
relativa a ciascuna disciplina sportiva cosi' determinato: 
        1) un  punto  per  attivita'  ludico  motorie  e  sportive  a
carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto  societa'
o  associazioni  sportive  provenienti  da  almeno  dieci  UTI  della
regione; 
        2) due punti per attivita' ludico motorie e sportive anche  a
carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto
societa' o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI  della
regione e da almeno due regioni italiane ovvero  dall'Austria,  dalla
Croazia e dalla Slovenia; 
        3) tre punti per attivita' ludico motorie e sportive anche  a
carattere internazionale che ha  coinvolto  societa'  o  associazioni
sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno  due
regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle
indicate al punto 2); 
      b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera  b),
un punteggio cosi' determinato: 
        1) un punto  all'attivita'  formativa  a  favore  di  tecnici
eventualmente svolta; 
        2) un punto all'attivita' formativa  a  favore  di  dirigenti
eventualmente svolta; 
        3) un punto all'attivita' formativa a  favore  di  arbitri  e
giudici di gara eventualmente svolta; 
        4) un punto all'attivita' di avviamento alla pratica sportiva
eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi
scolastici o a favore di categorie deboli; 
      c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera  c),
un punteggio di un punto per  l'attivita'  sussidiaria  eventualmente
svolta. 
    7. La misura del contributo concedibile ai  singoli  beneficiari,
determinata dalla somma degli  importi  risultanti  dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente  articolo,  non  puo'  comunque
eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla  domanda,
ne'  il  25  per  cento  dell'ammontare  complessivo  delle   risorse
disponibili. 
 
                              Art. 22. 
 
 
             Concessione, liquidazione e rendicontazione 
                           del contributo 
 
    1. Con decreto del Direttore centrale competente,  entro  novanta
giorni dalla data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande, viene adottato il riparto dei fondi per  l'assegnazione  dei
contributi a sostegno dell'attivita' istituzionale degli enti di  cui
all'art. 13 della legge. 
    2. Il Servizio concede e liquida i contributi  assegnati  in  via
anticipata, su richiesta del  beneficiario,  in  un'unica  soluzione,
entro sessanta giorni dall'adozione del riparto. 
    3. Ai fini della rendicontazione del contributo  il  beneficiario
presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti
modalita' di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000: 
      a) elenco della documentazione giustificativa  delle  spese  in
ordine all'utilizzo del contributo,  su  modello  conforme  a  quello
pubblicato sul sito web istituzionale. 
    4. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di  cui
al comma 4, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante: 
      a)  una  relazione  illustrativa  esaustiva  sulla   iniziativa
svolta, oggetto del contributo; 
      b)  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di   notorieta'
contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici  e
privati  nonche'  delle  altre  entrate,  ottenuti  per   la   stessa
iniziativa, la cui  sommatoria  non  deve  complessivamente  superare
l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 
    5. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare  del  contributo
concesso. 
    6. Le spese generali di funzionamento di cui all'art.  23,  comma
1, lettera m), si considerano ammissibili fino  al  20  percento  del
contributo concesso. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                  Tipologia delle spese ammissibili 
 
    1. Sono  ammissibili  a  contributo  le  sotto  riportate  spese,
riconducibili direttamente alle attivita' ludico motorie e  sportive,
formative e di promozione e diffusione  della  pratica  sportiva  che
l'Ente  sostiene  per  il  perseguimento  delle   proprie   finalita'
istituzionali: 
      b) costi relativi al trasferimento, al vitto, al  pernottamento
presso strutture ricettive non  di  lusso,  per  tecnici,  dirigenti,
arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; 
      c) compensi a tecnici, dirigenti,  arbitri,  giudici  di  gara,
cronometristi e collaboratori; in  questa  fattispecie  sono  ammesse
solo le spese  comprovate  da  buste  paga  o  note  di  pagamento  o
parcelle; 
      d) affitto di impianti  sportivi  e  costi  per  l'allestimento
delle sedi di svolgimento dell'iniziativa; 
      e) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; 
      f) acquisto di attrezzature sportive; 
      g) spese di cancelleria, postali, telefoniche; 
      h) acquisto di premiazioni quali  medaglie,  trofei,  premi  in
natura e gadget; 
      i)  promozione,  stampa  di   inviti   e   locandine   per   la
pubblicizzazione delle attivita'; 
      j)  spese  per  l'assistenza  sanitaria,  quali  spese  mediche
strettamente inerenti l'attivita'; 
      l) spese per coperture assicurative; 
      m) spese generali di funzionamento, con esclusione delle  spese
relative  a  interventi  strutturali,  nella  quota  massima  del  20
percento dell'importo del contributo. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                               Revoche 
 
    1. Alla revoca del contributo concesso si procede: 
      a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa  entro
il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione; 
      b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in  tempo  utile
e' incompleta e, richiesti chiarimenti  e  integrazioni,  questi  non
vengono forniti nel termine assegnato; 
      c) se le  iniziative  realizzate  non  corrispondono  a  quelle
programmate; 
      d) se l'importo rendicontato e' inferiore al 50 per  cento  del
contributo concesso. 
 
                               Capo V 
 
 
          Disposizioni per la concessione dei finanziamenti 
         di cui all'art. 14 della legge (finanziamento annuo 
                per la scuola regionale dello sport) 
 
 
                              Art. 25. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Il soggetto di cui all'art. 14, comma 1, della legge, presenta
al Servizio la domanda di contributo dal 1° al 28  febbraio  di  ogni
anno. 
    2. La domanda, a firma del legale  rappresentante,  e'  corredata
da: 
      a) relazione illustrativa chiara  ed  esaustiva  del  programma
delle iniziative di formazione e di aggiornamento; 
      b) preventivo analitico delle entrate e delle  uscite  riferito
esclusivamente alla  predetta  attivita'  oggetto  della  domanda  di
finanziamento; 
      c) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
del legale rappresentante. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
    1. Costituisce causa di esclusione dal finanziamento: 
      a) la domanda priva della firma del legale rappresentante; 
      b) la  domanda  non  regolarizzata  entro  il  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1; 
      c) la  domanda  riferita  a  un  programma  di  iniziative  non
riconducibili  nell'attivita'  di  formazione  e  aggiornamento   dei
soggetti previsti dalla legge; 
      d) la domanda priva della documentazione di  cui  all'art.  25,
comma 2. 
 
                              Art. 27. 
 
 
             Concessione e erogazione del finanziamento 
 
    1.  A   seguito   della   positiva   conclusione   dell'attivita'
istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e  liquida  in  via
anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100  percento
dell'importo del finanziamento stesso. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                  Tipologia delle spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie  di  spesa
riconducibili direttamente alle attivita' di cui all'art.  14,  comma
1, della legge, aventi ad oggetto: 
      a) compensi e rimborso spese  per  vitto  e  trasferimento  per
docenti, dirigenti sportivi, tecnici, operatori, allenatori; 
      b) materiale didattico, libri,  video,  abbonamenti  a  riviste
sportive; 
      c)  stampa  di  inviti  e  locandine   per   la   pubblicazione
dell'attivita'; 
      d) affitto di impianti e costi per  l'allestimento  delle  sedi
dell'attivita'; 
      e) noleggio di attrezzature e di mezzi di trasporto; 
      f) spese organizzative, quali le spese di cancelleria, postali,
telefoniche. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1.  La  rendicontazione  del  contributo  e'  effettuata  con  le
modalita' di cui all'art. 42 della  legge  regionale  n.  7/2000.  Il
soggetto  beneficiario  presenta  inoltre,   a   firma   del   legale
rappresentante: 
      a) una relazione  chiara  e  esaustiva  dell'attivita'  svolta,
oggetto del finanziamento; 
      b) il bilancio consuntivo  dell'attivita'  svolta  oggetto  del
finanziamento. 
    2. Il termine di presentazione del rendiconto e' perentorio ed e'
fissato nel decreto di concessione del finanziamento. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                 Rideterminazione del finanziamento 
 
    1. Il finanziamento regionale e' rideterminato e ridotto  qualora
dal rendiconto relativo all'attivita' finanziata emerga che: 
      a) il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; 
      b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
    1. Alla revoca del finanziamento concesso si procede nei seguenti
casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa  entro
il  termine   perentorio   di   scadenza   di   presentazione   della
rendicontazione di cui al decreto di concessione; 
      c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in  tempo  utile
e' incompleta e, richiesti chiarimenti  e  integrazioni,  questi  non
vengono forniti nel termine assegnato; 
      d)  se  l'attivita'  realizzata  non   corrisponde   a   quella
presentata nella domanda di finanziamento; 
      e) in caso di mancata realizzazione  nell'anno  di  concessione
del finanziamento; 
      f) se l'attivita'  viene  realizzata  da  soggetto  diverso  da
quello che ha presentato la domanda di finanziamento. 
 
                               Capo VI 
 
 
Disposizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 16 
 della legge (interventi per la valorizzazione del talento sportivo) 
 
 
                              Art. 32. 
 
 
                    Beneficiari dei finanziamenti 
 
    1. Possono beneficiare del finanziamento annuo previsto, a favore
del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera
(FIDAL) dall'art. 16, comma 1, lettera a)  della  legge,  i  seguenti
soggetti: 
      a)  atleti  e  atlete  in  possesso  di   tutti   i   requisiti
sottoindicati: 
        1) residenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; 
        2) tesseramento da  almeno  due  anni  consecutivi,  compreso
quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale
della FIDAL, in societa' sportive  affiliate  alla  FIDAL  regionale;
tale  periodo  non  si  considera  interrotto  dall'espletamento  del
servizio militare, con tesseramento  per  gruppo  sportivo  militare,
limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso; 
        3) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda  da
parte del Comitato regionale FIDAL, ad una delle seguenti  categorie:
allievi, juniores, promesse, seniores e comunque non  aver  superato,
al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di eta'; 
        4) essersi classificati, nel precedente  anno  sportivo,  dal
primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle
categorie: cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores; 
      b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di eta'
al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di  presentazione  della
domanda, vengono convocati dalle nazionali italiane in  occasione  di
manifestazioni ufficiali,  quali  Olimpiadi,  Campionati  mondiali  e
europei,  Giochi  del  Mediterraneo,  incontri  tra   rappresentative
nazionali assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto; 
      c) tecnici sportivi tesserati FIDAL, purche'  allenatori  degli
atleti o atlete di cui alle lettere a) e b); 
      d) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o aziende
del sistema sanitario regionale, per  i  programmi  di  studio  e  di
sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL. 
    2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a  favore  del
Comitato regionale del CONI, dall'art. 16, comma 1, lettera b), della
legge i seguenti soggetti: 
      a)  atleti  e  atlete  in  possesso  di   tutti   i   requisiti
sottoindicati: 
        1) eta' compresa tra i  12  e  i  20  anni;  gli  atleti  che
superino il limite di eta' nel corso del quadriennio olimpico possono
tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla  legge
fino al termine dello stesso quadriennio; 
        2) residenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; 
        3) tesseramento da  almeno  due  anni  consecutivi,  compreso
quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale
del CONI, in societa' sportive del Friuli-Venezia Giulia; 
        4) riconoscimento da parte del Comitato stesso  quali  atleti
di talento, in base  al  conseguimento  di  risultati  agonistici  di
elevato  livello  nazionale,  secondo  i  parametri  stabiliti  dalle
rispettive Federazioni; 
      b) tecnici iscritti al CONI del Friuli-Venezia Giulia,  purche'
allenatori degli atleti e delle atlete di cui alla lettera a); 
      c) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o aziende
del sistema sanitario regionale, per  i  programmi  di  studio  e  di
sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI. 
    3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale  del
CONI destinano non meno del 70 per cento del finanziamento  regionale
annuale in favore di atleti e atlete aventi i  requisiti  di  cui  ai
commi 1 e 2. Il restante importo e'  destinato  allo  svolgimento  di
programmi di studio e di sorveglianza medica. 
 
                              Art. 33. 
 
 
     Modalita' di presentazione della domanda, e di concessione 
          e di rendicontazione dell'intervento finanziario 
 
    1. I termini di presentazione delle domande dei finanziamenti  di
cui all'art. 16, comma 1, della legge decorrono dal 1° al 28 febbraio
di ogni anno. 
    2. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale  del
CONI presentano al Servizio a corredo della domanda, sottoscritta dal
legale rappresentante, il programma annuale delle iniziative  di  cui
all'art. 16, comma 1, della legge  e  il  relativo  preventivo  delle
entrate e delle spese. 
    3.  A   seguito   della   positiva   conclusione   dell'attivita'
istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida,  in  via
anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100  percento
dell'importo del finanziamento stesso. 
    4. La rendicontazione del contributo e' effettuata, entro  il  30
aprile  dell'anno  successivo  a   quello   della   concessione   dei
finanziamenti, dal Comitato regionale della FIDAL  con  le  modalita'
previste all'art. 43 della legge regionale n.  7/2000;  dal  Comitato
regionale del CONI con le modalita' previste all'art. 42 della  legge
regionale n. 7/2000. Il Comitato regionale della FIDAL e il  Comitato
regionale  del  CONI,  presentano  inoltre,  a   firma   del   legale
rappresentante, la seguente documentazione: 
      a) l'elenco dei beneficiari; 
      b) la relazione illustrativa delle iniziative svolte  nell'anno
di riferimento della domanda di concessione; 
      c) una dichiarazione attestante che il finanziamento  regionale
e' stato interamente utilizzato per la realizzazione della  attivita'
oggetto del finanziamento. 
 
                              Capo VII 
 
 
           Disposizioni per la concessione dei contributi 
     di cui all'art. 18 della legge (contributi per il sostegno 
        della pratica sportiva delle persone con disabilita') 
 
 
                              Art. 34. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Per accedere ai  contributi  per  il  sostegno  della  pratica
sportiva delle persone con disabilita' i soggetti di cui all'art. 18,
comma 2, della  legge,  presentano  la  domanda  di  concessione  del
contributo al Servizio dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando
i modelli di cui agli  allegati  C  e  D,  reperibili  sul  sito  web
istituzionale della Regione. 
    2. Le domande di contributo vengono presentate per le  iniziative
che si svolgono nell'anno di presentazione delle stesse. 
    3. Per le iniziative di cui all'art. 18, comma  1,  della  legge,
riguardanti l'organizzazione di manifestazioni sportive,  la  domanda
puo'  riferirsi,   a   pena   di   inammissibilita',   a   una   sola
manifestazione. 
    4. Per le iniziative di cui all'art. 18, comma  1,  della  legge,
riguardanti     l'acquisto     di     attrezzature     specializzate,
equipaggiamenti, mezzi  necessari  al  trasporto  delle  persone  con
disabilita', la domanda puo' riferirsi a una sola tipologia  di  tali
interventi. 
    5. In caso di piu' domande, per le iniziative di cui al comma  3,
verra' ritenuta valida la domanda recante il punteggio piu' alto; per
le iniziative di cui al comma 4, verra' ritenuta  valida  la  domanda
recante il preventivo piu' basso. 
    6. Le domande debitamente sottoscritte dal legale  rappresentante
del soggetto richiedente sono corredate da: 
      a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora
non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente
all'ultima trasmissione; 
      b)   una   relazione   illustrativa    chiara    e    esaustiva
dell'iniziativa che si intende realizzare; 
      c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle  spese,  cui
si riferisce il contributo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili
di cui all'art.  39,  con  specifica  evidenza  delle  previsioni  di
contribuzione  diversa  da  quella   richiesta   dall'Amministrazione
regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge; 
      d) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
del legale rappresentante del soggetto richiedente. 
    7. Le domande di contributo per le iniziative di cui al  comma  4
devono essere corredate, unitamente alla  documentazione  di  cui  al
comma 6 e a pena  di  inammissibilita',  di  almeno  tre  preventivi,
contenenti ciascuno una offerta per la fornitura  delle  attrezzature
specializzate o degli equipaggiamenti o dei mezzi di trasporto  delle
persone con disabilita'. 
 
                              Art. 35. 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
    1. Sono inammissibili le domande di contributo: 
      a) non presentate nei termini di cui all'art. 34, comma 1; 
      b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di  cui
all'art. 18, comma 2, della legge, fatta eccezione per i soggetti  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge; 
      c) prive della firma del  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente; 
      d) recanti la realizzazione  dell'iniziativa  da  parte  di  un
soggetto  diverso  da  quello  che  ha  presentato  la   domanda   di
contributo; 
      e) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 3 , comma
1; 
      f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed
internazionale, che si  svolgono  interamente  fuori  del  territorio
della regione Friuli-Venezia Giulia; 
      g) non corredate, in sede di presentazione  della  domanda,  da
almeno tre preventivi per le iniziative di cui all'art. 34, comma 4; 
      h) che si riferiscono a piu' manifestazioni sportive o  a  piu'
interventi. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
    1.   Le   domande   di   contributo   per   l'organizzazione   di
manifestazioni sportive di cui all'art. 18,  comma  1,  della  legge,
sono valutate sulla base dei seguenti criteri: 
      a)  manifestazioni  sportive  di  rilevanza  almeno  regionale,
inserite  nei  rispettivi   calendari   ufficiali,   organizzate   da
associazioni   sportive   affiliate   alle    Federazioni    sportive
paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP); 
      b)  manifestazioni  sportive  di  rilevanza  almeno  regionale,
inserite  nei  rispettivi  calendari,  organizzate  da   associazioni
sportive affiliate a enti  di  promozione  sportiva  e  a  discipline
sportive associate riconosciute dal CIP; 
      c)  manifestazioni  sportive  di  rilevanza  almeno  regionale,
inserite  nei  rispettivi  calendari,  organizzate  da   associazioni
sportive  affiliate  all'Associazione  nazionale  delle  polisportive
dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS); 
      d) manifestazioni sportive di  altre  associazioni  e  societa'
sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra  le
proprie finalita' statutarie l'organizzazione in modo continuativo di
attivita' e manifestazioni sportive, anche integrate,  a  favore  dei
soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai
Comitati organizzatori locali; 
      e) ricorrenza della manifestazione; 
      f) numero di atleti partecipanti; 
      g)   partecipazione   di   atleti   o   squadre   nazionali   o
internazionali; 
      h) numero di giorni effettivi di svolgimento; 
      i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale
o nazionale o internazionale; 
      j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale; 
      k) forte impatto sociale e  territoriale  della  manifestazione
determinato da: organizzazione di eventi collaterali,  partecipazione
di scuole, presenza di testimonials di livello almeno nazionale;  per
ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1. 
    2. Le  domande  di  contributo  per  l'acquisto  di  attrezzature
specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari  al  trasporto
delle persone con disabilita' di cui  all'art.  18,  comma  1,  della
legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri: 
      a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate  alle
Federazioni paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP); 
      b) acquisti effettuati da  associazioni  sportive  affiliate  a
Enti di promozione sportiva e discipline associate  riconosciute  dal
CIP; 
      c)  acquisti  effettuati  da  associazioni  sportive  affiliate
all'Associazione nazionale delle  polisportive  dilettantistiche  per
l'integrazione sociale (ANPIS); 
      d) acquisti effettuati da  associazioni  e  societa'  sportive,
senza fini di lucro, che prevedono specificatamente  tra  le  proprie
finalita'  statutarie  l'organizzazione  in  modo   continuativo   di
manifestazioni sportive,  anche  integrate,  a  favore  dei  soggetti
diversamente abili e acquisti effettuati dai  comitati  organizzatori
locali. 
 
                              Art. 37. 
 
 
                  Determinazione della graduatoria 
 
    1. In applicazione dei criteri di cui all'art. 36, comma 1, viene
assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva  un  punteggio
cosi' determinato: 
      a) 3 punti per le manifestazioni sportive di  rilevanza  almeno
regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da
associazioni sportive affiliate a Federazioni  sportive  paralimpiche
riconosciute dal CIP; 
      b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno
regionale,  inserite  nei  rispettivi   calendari,   organizzate   da
associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e  a  discipline
associate, riconosciute dal CIP; 
      c) 2 punti per le manifestazioni sportive di  rilevanza  almeno
regionale,  inserite  nei  rispettivi   calendari,   organizzate   da
associazioni sportive affiliate all'ANPIS; 
      d)  1,5  punti  per  le  manifestazioni   sportive   di   altre
associazioni e societa' sportive, senza fini di lucro, che  prevedono
tra  le  proprie  finalita'  statutarie  l'organizzazione   in   modo
continuativo di attivita' e  manifestazioni  sportive  a  favore  dei
soggetti  diversamente  abili  e  per  le   manifestazioni   sportive
organizzate dai Comitati organizzatori locali; 
      e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla  base,
rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno
dei parametri di cui all'art. 36, comma 1, lettere e),  f),  g),  h),
i), j), k), come da allegato C. 
    2. In caso di parita' nella graduatoria determinata ai sensi  del
comma 1,  opera  il  criterio  residuale  di  ordine  cronologico  di
presentazione della domanda,  attestato  dal  numero  progressivo  di
protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. 
    3. In applicazione dei criteri di cui all'art. 36, comma 2, viene
assegnato  a  favore  di  ciascun  intervento  un   punteggio   cosi'
determinato: 
      a) 3 punti per acquisti  effettuati  da  associazioni  sportive
affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP; 
      b) 2,5 punti per acquisti effettuati da  associazioni  sportive
affiliate a Enti di promozione  sportiva  e  a  discipline  associate
riconosciute dal CIP; 
      c) 2 punti per acquisti  effettuati  da  associazioni  sportive
affiliate all'ANPIS; 
      d) 1,5 punti per acquisti effettuati da  altre  associazioni  e
societa' sportive che prevedono tra le proprie  finalita'  statutarie
l'organizzazione in modo continuativo di  manifestazioni  sportive  a
favore dei soggetti diversamente dotati. 
    4. In caso di parita' nella graduatoria determinata ai sensi  del
comma 3,  opera  il  criterio  residuale  di  ordine  cronologico  di
presentazione della domanda,  attestato  dal  numero  progressivo  di
protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. 
    5. Con decreto del direttore centrale competente e' approvata  la
graduatoria,  secondo  l'ordine  decrescente  di   punteggio,   delle
iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a  contributo
ma non finanziate per carenza  di  risorse,  nonche'  l'elenco  delle
iniziative  inammissibili  a  contributo   con   la   sintesi   delle
motivazioni di non ammissibilita'. 
    6.  Nel  caso  di  rinuncia  da  parte  di   beneficiari   o   di
disponibilita' di ulteriori  risorse,  si  procede  allo  scorrimento
della graduatoria. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                  Misura del contributo, modalita' 
                   di concessione e di erogazione 
 
    1. In sede  di  riparto  dei  fondi  per  l'organizzazione  delle
manifestazioni sportive di cui all'art. 18,  comma  1,  della  legge,
almeno l'80 per cento dello stanziamento  complessivo  e'  utilizzato
per le iniziative di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b), c); il
restante importo, non superiore al 20 percento dello stanziamento, e'
utilizzato per le iniziative di cui all'art. 36, comma 1, lettera d). 
    2. La misura massima del contributo corrispondente  al  punteggio
massimo teorico e' pari a euro 10.000,00. 
    3. La misura del contributo e' determinata in ordine  decrescente
rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo
tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo
di punto in meno assegnato. 
    4. L'importo contributivo puo' essere pari al 100 percento  della
spesa ammissibile, di cui alla domanda. 
    5. La misura del contributo calcolata ai sensi  del  comma  3  e'
soggetta a diminuzione nei seguenti casi: 
      a) se  la  misura  del  contributo  risulta  superiore  al  100
percento della spesa ammissibile; 
      b) se la misura del contributo  risulta  superiore  all'importo
del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda. 
    6.  Le  iniziative  sono  finanziate   secondo   l'ordine   della
graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In  caso
di parita' nella graduatoria opera il criterio di ordine  cronologico
di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo  del
codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio. 
    7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in  via
anticipata, su richiesta  del  beneficiario,  l'importo  contributivo
nella misura del 100 percento. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                  Tipologia delle spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di  spese,
direttamente riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto: 
      a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al  pernottamento
presso  strutture  ricettive  non  di  lusso,  per  atleti,  tecnici,
arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti
e collaboratori; 
      b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di
gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono  ammesse  solo
le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle; 
      c) affitto di impianti e costi per  l'allestimento  delle  sedi
dell'iniziativa; 
      d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; 
      e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget; 
      f)  stampa  di  inviti  e  locandine  per  la  pubblicizzazione
dell'iniziativa; 
      g) spese per l'assistenza  sanitaria,  spese  mediche  a  vario
titolo, strettamente inerenti all'iniziativa; 
      h) spese per coperture assicurative  e  spese  per  tasse  alle
Federazioni e alle organizzazioni sportive. 
    2. Sono  ammissibili  a  contributo  per  le  iniziative  di  cui
all'art. 34, comma 4, le spese per l'acquisto di mezzi  necessari  al
trasporto  dei  disabili,  di   attrezzature   specializzate   e   di
equipaggiamenti per lo svolgimento di attivita' sportive da parte  di
disabili, per un importo pari alla offerta contenuta  nel  preventivo
piu' basso tra quelli allegati alla domanda. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il  beneficiario
presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti
modalita' di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000: 
      a) elenco analitico della documentazione  giustificativa  delle
spese in ordine all'utilizzo  del  contributo,  a  firma  del  legale
rappresentante. 
    2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di  cui
al comma 1, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante: 
      a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta,  oggetto
del contributo; 
      b)  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di   notorieta'
contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici  e
privati  nonche'  delle  altre  entrate,  ottenuti  per   la   stessa
iniziativa, la cui  sommatoria  non  deve  complessivamente  superare
l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 
    3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo  del
contributo. 
    4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse  tipologie
di quelle indicate  nel  preventivo  di  cui  alla  domanda.  Per  le
iniziative di cui all'art. 39, comma 1,lettera a), le spese di  vitto
e alloggio sono ammesse a contributo per una  quota  massima  del  50
percento delle spese rendicontate di cui al comma 3. 
    5. Il termine di presentazione del rendiconto e' perentorio ed e'
fissato nel decreto di concessione del contributo del  direttore  del
Servizio. 
 
                              Art. 41. 
 
 
                   Rideterminazione del contributo 
 
    1. Il contributo regionale e' rideterminato e ridotto qualora dal
rendiconto relativo all'iniziativa finanziata: 
      a) emerga che il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; 
      b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. 
    2.  La  rideterminazione  di  cui  al  comma  1   e'   effettuata
esclusivamente se l'importo del contributo,  come  rideterminato,  e'
comunque non inferiore al 50 percento del contributo  concesso,  caso
in cui si procede alla revoca dell'intero contributo. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Alla revoca del contributo concesso si  procede  nei  seguenti
casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa  entro
il  termine   perentorio   di   scadenza   di   presentazione   della
rendicontazione di cui al decreto di concessione; 
      c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in  tempo  utile
e'  incompleta  o  non  corrispondente  alle   tipologie   di   spesa
preventivate e, richiesti  chiarimenti  e  integrazioni,  questi  non
vengono forniti nel termine assegnato; 
      d)  se  l'iniziativa  realizzata  non  corrisponde   a   quella
presentata nella domanda di contributo; 
      e) in caso di mancata realizzazione nell'anno per il  quale  e'
stata presentata la domanda di contributo; 
      f) se l'iniziativa viene  realizzata  da  soggetto  diverso  da
quello che ha presentato la domanda di contributo; 
      g) se l'importo rendicontato  e'  inferiore  al  50  per  cento
dell'ammontare del contributo concesso. 
 
                              Capo VIII 
 
 
  Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 20 
    della legge (promozione dell'attivita' sportiva nelle scuole) 
 
 
                              Art. 43. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Il soggetto di cui all'art. 20, comma 3, della legge, presenta
al Servizio  la  domanda  di  contributo  per  la  realizzazione  del
progetto di cui all'art. 20, comma 2,  della  legge,  che  si  svolge
nell'anno in cui e' presentata la domanda. 
    2. I termini per la presentazione della domanda decorrono dal  1°
al 31 gennaio di ogni anno. 
    3. La domanda, a firma del  legale  rappresentante,  deve  essere
corredata da: 
      a) relazione chiara ed esaustiva del progetto annuo; 
      b) programma dettagliato delle iniziative di  cui  all'art.  20
della legge; 
      c) preventivo analitico delle entrate e delle  spese,  relativo
al progetto; 
      d) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
del legale rappresentante. 
 
                              Art. 44. 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
    1. Costituisce caso di esclusione dal contributo: 
      a) la domanda priva della firma del legale  rappresentante  del
soggetto richiedente; 
      b) la domanda presentata da un soggetto diverso  da  quello  di
cui all'art. 20, comma 3, della legge; 
      c) la domanda priva della documentazione di  cui  all'art.  43,
comma 3; 
      d) la  domanda  non  regolarizzata  entro  il  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1. 
 
                              Art. 45. 
 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
    1.  A   seguito   della   positiva   conclusione   dell'attivita'
istruttoria, il Servizio concede il contributo, entro novanta  giorni
dal termine  di  presentazione  della  domanda,  e  liquida,  in  via
anticipata, la quota del 100 per cento dell'importo complessivo dello
stesso. 
 
                              Art. 46. 
 
 
                  Tipologia delle spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie  di  spese
direttamente riconducibili alla realizzazione del progetto: 
      a)  compensi  e  rimborso  spese  vitto  e  trasferimento   per
formatori,  esperti   di   educazione   motoria,   project   manager,
collaboratori; 
      b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; 
      c) spese organizzative quali  spese  di  cancelleria,  postali,
telefoniche; 
      d)  promozione,  stampa  di   inviti   e   locandine   per   la
pubblicizzazione dell'attivita'; 
      e)  spese  per  l'assistenza  sanitaria  strettamente  inerenti
l'attivita'; 
      f) spese per coperture assicurative; 
      g) costi relativi al materiale didattico. 
    2. Sono escluse le spese per  oneri  finanziari  quali  interessi
passivi o sopravvenienze passive, le spese relative  all'acquisto  di
attrezzature, le spese relative a interventi strutturali e  le  spese
per l'acquisto di beni ammortizzabili  che,  seppure  necessari  allo
svolgimento delle  iniziative  oggetto  di  intervento  contributivo,
rimangono in dotazione del soggetto beneficiario. 
 
                              Art. 47. 
 
 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1.  La  rendicontazione  del   contributo   e'   effettuata   dal
beneficiario con le modalita' di  cui  all'articolo  42  della  legge
regionale n. 7/2000. Il  soggetto  beneficiario  presenta  inoltre  a
firma del legale rappresentante: 
      a) una relazione illustrativa esaustiva sulle attivita' svolte,
in coerenza con il programma presentato nella domanda; 
      b) il bilancio consuntivo dell'attivita' stessa. 
    2.  Il  termine  di  presentazione   della   rendicontazione   e'
perentorio ed e' fissato nel decreto di  concessione  del  contributo
del direttore del Servizio. 
    3. Al fine del monitoraggio dello svolgimento  del  progetto,  il
Comitato regionale del CONI presenta, entro il 30  luglio  dell'anno,
un rapporto  tecnico  descrittivo  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto. 
 
                              Art. 48. 
 
 
                   Rideterminazione del contributo 
 
    1. Il contributo regionale e' rideterminato e ridotto qualora dal
rendiconto relativo al progetto finanziato: 
      a) emerga che il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; 
      b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. 
 
                              Art. 49. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. La mancata presentazione della documentazione a rendiconto  di
cui all'art. 47,  commi  1  e  2,  o  la  mancata  realizzazione  del
progetto, comportano la revoca del contributo. 
 
                               Capo IX 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 50. 
 
 
                             Modulistica 
 
    1. Sono apportate  con  decreto  di  approvazione  del  Direttore
centrale competente le eventuali modifiche ai modelli A, B, C, D,  di
cui agli articoli, rispettivamente, 4, 19 e 34. 
 
                              Art. 51. 
 
 
                     Modalita' di comunicazione 
                  dell'assegnazione dei contributi 
 
    1. L'avvio dei procedimenti amministrativi  contributivi  di  cui
agli articoli 4 e 34 e' pubblicato sul sito web  istituzionale  della
Regione e tale pubblicazione  costituisce  comunicazione  individuale
dell'avvio del procedimento. 
    2. Le  graduatorie  di  merito  delle  iniziative  ammissibili  a
contributo e di quelle non ammissibili, con i relativi motivi di  non
ammissibilita', relative alle  domande  di  contributo  di  cui  agli
articoli 4 e 34, vengono rese note tramite le pubblicazioni nel  sito
web istituzionale della Regione e  tali  pubblicazioni  costituiscono
comunicazioni individuali dell'assegnazione dei contributi. 
 
                              Art. 52. 
 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 53. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati i seguenti decreti del Presidente della Regione: 
      a) D.P.Reg. 21  dicembre  2010,  n.  287  (Regolamento  per  la
concessione dei contributi di cui agli articoli 11,  16  e  18  della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di  sport
e tempo libero)); 
      b) D.P.Reg. 14 febbraio 2011, n. 299 (Regolamento  di  modifica
al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli
11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in
materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del  Presidente
della Regione 21 dicembre 2010, n. 287); 
      c) D.P.Reg. 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di  modifica  al
Regolamento per la concessione dei contributi di  cui  agli  articoli
11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in
materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del  Presidente
della Regione 21 dicembre 2010, n. 287); 
      d) D.P.Reg. 21  dicembre  2010,  n.  284  (Regolamento  per  la
concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione
sportiva dall'art. 29, comma 1-bis, della legge  regionale  3  aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)). 
 
                              Art. 54. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani