Allegato Regolamento recante i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). (Omissis). Capo I Disposizioni comuni Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell'art. 29 della legge regionale 8/2003, di seguito denominata legge. Art. 2. Spesa ammissibile 1. Nell'ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali: a) e' relativa esclusivamente all'iniziativa finanziata; b) e' sostenuta dal soggetto che riceve il contributo; c) e' sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso. 2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso l'importo del contributo richiesto ai sensi della normativa regionale cui si riferisce la domanda di contributo. Art. 3. Attivita' istruttoria 1. Attraverso l'attivita' istruttoria, si accerta l'ammissibilita' delle domande, verificandone la completezza e la regolarita'. Il Servizio dell'Amministrazione regionale, competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, puo' chiedere, una sola volta, eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini suindicati. Capo II Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 della legge (contributi per manifestazioni sportive) Art. 4. Presentazione delle domande 1. I soggetti di cui all'art. 11 della legge presentano al Servizio domanda di concessione del contributo con le modalita' di cui al comma 2. 2. Le domande di concessione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato A, a pena di inammissibilita', esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on-line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it. 3. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 1° novembre alle ore 12 del termine perentorio del 30 novembre, dell'anno precedente a quello di realizzazione delle manifestazioni sportive. Le domande presentate al di fuori di tali termini vengono archiviate d'ufficio. 4. Le domande di contributo vengono presentate per le manifestazioni sportive che si svolgono nell'arco temporale che va dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande al 30 aprile dell'anno dopo. 5. Ogni domanda puo' riferirsi, a pena di inammissibilita', a una sola manifestazione sportiva. Puo' essere presentata una sola domanda di contributo; in caso di presentazione di piu' domande da parte dello stesso soggetto, verra' valutata quella riportante il numero inferiore del codice apposto alla domanda in sede di compilazione on-line. 6. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione; b) relazione illustrativa della manifestazione sportiva che si intende realizzare; c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, per la realizzazione della manifestazione sportiva, articolato nelle singole voci di spesa di cui all'art. 9, comma 1, e con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 11 della legge; d) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante. Art. 5. Casi di esclusione 1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'art. 11 della legge: a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all'art. 4, comma 3; b) le domande non compilate e convalidate on-line, come previsto all'art. 4, comma 2; c) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente; d) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive, di rilievo nazionale, internazionale e transfrontaliero, che si svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede operativa nel territorio regionale; e) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive di rilievo regionale che si svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede operativa nel territorio regionale; f) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore ad euro 6.000,00; g) le domande che prevedono la realizzazione della manifestazione sportiva da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo; h) le domande che si riferiscono a piu' di una manifestazione sportiva. Art. 6. Criteri di valutazione 1. Le manifestazioni sportive di cui all'art. 11, comma 1, della legge, sono valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati parametri, con l'attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3, secondo quanto espresso nell'allegato A: a) storicita', intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto della domanda di contributo; b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione; c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale/transfrontaliera, valenza nazionale, valenza internazionale; d) numero degli atleti partecipanti; e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale, nazionale o internazionale; f) mediaticita' di livello regionale, nazionale o diretta/differita televisiva; g) impatto territoriale/sociale rappresentato da: l'organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilita', la presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato 1 punto; h) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali assoluti, internazionali assoluti; i) impegno finanziario, quale quota di partecipazione finanziaria richiesta al Servizio competente in rapporto al costo totale della manifestazione; l) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel territorio regionale, che collaborano ufficialmente all'organizzazione della manifestazione mediante l'apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro. Art. 7. Determinazione della graduatoria 1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, e' acquisito il parere della Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di Presidente, dal direttore del Servizio o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, da un dipendente del Servizio di categoria non inferiore a C. Della commissione fanno parte inoltre: il Presidente del Comitato regionale del Coni o un suo delegato, e tre esperti in materia di sport, designati dal Comitato regionale del Coni, aventi adeguata conoscenza dell'attivita' sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate. Il Presidente del Comitato regionale del Coni e gli esperti dallo stesso designati si astengono sulle eventuali domande di contributo presentate dal Comitato regionale del Coni e dalle articolazioni territoriali sovracomunali dello stesso. Su disposizione del Presidente della Commissione, la medesima puo' essere integrata con i legali rappresentanti delle Federazioni sportive di riferimento senza diritto di voto. 2. Le sedute della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione. 3. Le sedute della Commissione sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. 4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati i dati necessari per la valutazione del punteggio relativo a uno o piu' parametri, viene assegnato 0. 5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente, sono approvati: a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni sportive da finanziare, nonche' delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse; b) l'elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilita' di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 8. Misura del contributo, modalita' di concessione e di liquidazione 1. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'art. 6, e' stabilita annualmente con decreto del direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo e' determinata, in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del 7 per cento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale e' stabilita annualmente con decreto del direttore centrale. 2. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 1, non puo' essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del contributo e' soggetta a diminuzione nei seguenti casi: a) se l'importo del contributo risulta essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda; b) se l'importo del contributo risulta superiore all'importo richiesto. 3. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parita' nella graduatoria, opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto alla domanda in sede di compilazione online. 4. Il Servizio concede e liquida il contributo regionale, entro novanta giorni dalla approvazione della graduatoria di cui all'art. 7, comma 5, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita'. 5. I contributi assegnati sono concessi e liquidati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione. Art. 9. Tipologia delle spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della domanda di contributo, aventi ad oggetto: a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle; c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa; d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche; f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget; g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa; h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa; i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive. 2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario. Art. 10. Rendicontazione del contributo 1. La rendicontazione del contributo e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari ivi previsti; per i beneficiari diversi da quelli indicati all'art.42 della legge regionale n. 7/2000 la rendicontazione del contributo e' effettuata con le seguenti modalita' di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000: a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale. 2. Ai fini della rendicontazione di cui al comma1, i soggetti beneficiari presentano inoltre a firma del legale rappresentante: a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo; b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonche' delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo. 4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Le spese di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 per cento delle spese rendicontate di cui al comma 3; le spese organizzative di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), sono ammesse a contributo per una quota massima del 20 percento delle spese rendicontate di cui al comma 3. 5. Il termine di presentazione della rendicontazione e' perentorio ed e' fissato nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio. 6. Il beneficiario del contributo concesso e liquidato, qualora non adempia all'obbligo della rendicontazione entro il termine di cui al comma 5 e con le modalita' di cui al presente articolo, non puo' presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento per gli esercizi finanziari successivi, se non a avvenuta restituzione di quanto percepito con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 11. Rideterminazione del contributo 1. Il contributo regionale e' rideterminato qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che: a) il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. 2. La rideterminazione di cui al comma1 e' effettuata esclusivamente se l'importo del contributo rendicontato e' superiore o almeno pari al 50 per cento del contributo concesso; in caso contrario si procede alla revoca dell'intero contributo. Art. 12. Revoca del contributo 1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione; c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile e' incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato; d) l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di contributo; e) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto all'art. 4, comma 4; f) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo; g) l'importo rendicontato e' inferiore al 50 percento dell'ammontare del contributo concesso. Capo III Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 della legge (contributi per eventi straordinari) Art. 13. Presentazione delle domande 1. La domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 12 della legge e' presentata al Servizio almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento, corredata della seguente documentazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente: a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione; b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda; c) relazione chiara e dettagliata dell'evento, con l'evidenza del luogo e del periodo di svolgimento; d) preventivo analitico delle entrate e delle spese non inferiori a euro 6.000,00, esclusivamente riferito all'evento sportivo; e) descrizione chiara delle circostanze che non hanno consentito l'inserimento dell'evento nella programmazione ordinaria del soggetto richiedente, per l'anno in cui viene presentata la domanda; f) verbale del competente organo, quale la Federazione sportiva nazionale o la disciplina associata o l'Ente nazionale di promozione sportiva, relativo all'assegnazione dell'organizzazione dell'evento straordinario al soggetto individuato, con l'indicazione dei motivi oggettivi che non hanno consentito di effettuare l'assegnazione in data precedente, con l'indicazione dei criteri di individuazione del soggetto assegnatario ed inoltre l'indicazione della valenza nazionale o internazionale dell'evento. Art. 14. Casi di esclusione 1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'art. 12 della legge: a) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente; b) le domande di contributo per gli eventi sportivi, di rilievo nazionale e internazionale, che si svolgono fuori dal territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori realizzatori non hanno la sede operativa nel territorio regionale; c) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore a euro 6.000,00; d) le domande che prevedono la realizzazione dell'evento sportivo da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda e al quale e' stata assegnata la relativa organizzazione; e) le domande prive della documentazione di cui all'art. 13. Art. 15. Criteri di valutazione e priorita' 1. Gli eventi sportivi straordinari sono valutati sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l). 2. Il Servizio puo' richiedere al Comitato regionale del Coni la verifica dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge. 3. La procedura di accesso al contributo e' valutativa a sportello; la priorita' e' data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda attestato dal numero progressivo di protocollo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. Art. 16. Misura del contributo, modalita' di concessione e di liquidazione 1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, e' riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 12, comma 3, della legge. Sulla base di tale deliberazione ed entro novanta giorni dalla data di adozione della stessa, il Servizio concede e liquida il contributo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita, fissando le modalita' e i termini del rendiconto dell'utilizzo del contributo concesso. 2. La misura del contributo e' determinata calcolando il punteggio conseguito in applicazione dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), sulla base degli importi contributivi risultanti dall'ultima graduatoria approvata ai sensi dell'art. 7; in ogni caso la misura massima dell'importo concedibile e' pari a euro 20.000,00. 3. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 2, non puo' essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del contributo e' soggetta a diminuzione nei seguenti casi: a) se l'importo del contributo risulta essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda; b) se l'importo del contributo risulta superiore all'importo richiesto. 4. Il contributo e' concesso e liquidato anticipatamente, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione. Art. 17. Tipologia delle spese ammissibili 1. Per l'individuazione della tipologia delle spese ammissibili a contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 9. Art. 18. Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo 1. Per le modalita' di rendiconto del contributo e per l'eventuale rideterminazione del contributo concesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11. Capo IV Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge (contributi annui a enti di promozione sportiva) Art. 19. Presentazione delle domande 1. La domanda di contributo di cui all'art. 13 della legge, sottoscritta dal legale rappresentante del Comitato regionale dell'Ente di promozione sportiva, di seguito denominato Ente, e' presentata al Servizio utilizzando il modello di cui all'allegato B, reperibile sul sito web www.fvgsport.it, nei termini dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione; b) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell'Ente; c) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno per il quale e' presentata la domanda di contributo e ultimo bilancio consuntivo approvato; d) programma dell'attivita' che l'Ente intende svolgere nel territorio regionale per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali riferito all'anno per il quale e' presentata la domanda; e) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante. Art. 20. Casi di esclusione 1. Sono inammissibili le domande di contributo: a) presentate oltre il termine di cui all'art. 19, comma 1; b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 della legge; c) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1; d) prive della firma del legale rappresentante. Art. 21. Criteri di valutazione 1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entita' del contributo si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari al 20 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi; b) una quota pari al 50 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2; c) una quota pari al 30 percento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attivita' dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attivita' stessa. Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attivita' organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7. 2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri: a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale; b) numero di societa' e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4. 3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi: a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti cosi' determinato: 1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali; 2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali; 3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali; b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti cosi' determinato: 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di societa' o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento; 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di societa' o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento; 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di societa' o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento; c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti cosi' determinato: 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila; 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila; 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila. 4. Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo. 5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attivita' organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri: a) attivita' ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe; b) attivita' formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonche' da iniziative di avviamento alla pratica sportiva; c) attivita' sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva. 6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attivita' organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi: a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attivita' relativa a ciascuna disciplina sportiva cosi' determinato: 1) un punto per attivita' ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto societa' o associazioni sportive provenienti da almeno dieci UTI della regione; 2) due punti per attivita' ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto societa' o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia; 3) tre punti per attivita' ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto societa' o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2); b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio cosi' determinato: 1) un punto all'attivita' formativa a favore di tecnici eventualmente svolta; 2) un punto all'attivita' formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta; 3) un punto all'attivita' formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta; 4) un punto all'attivita' di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli; c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attivita' sussidiaria eventualmente svolta. 7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non puo' comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, ne' il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Art. 22. Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo 1. Con decreto del Direttore centrale competente, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, viene adottato il riparto dei fondi per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attivita' istituzionale degli enti di cui all'art. 13 della legge. 2. Il Servizio concede e liquida i contributi assegnati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'adozione del riparto. 3. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalita' di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000: a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale. 4. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante: a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo; b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonche' delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 5. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso. 6. Le spese generali di funzionamento di cui all'art. 23, comma 1, lettera m), si considerano ammissibili fino al 20 percento del contributo concesso. Art. 23. Tipologia delle spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le sotto riportate spese, riconducibili direttamente alle attivita' ludico motorie e sportive, formative e di promozione e diffusione della pratica sportiva che l'Ente sostiene per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali: b) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; c) compensi a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle; d) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa; e) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; f) acquisto di attrezzature sportive; g) spese di cancelleria, postali, telefoniche; h) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget; i) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione delle attivita'; j) spese per l'assistenza sanitaria, quali spese mediche strettamente inerenti l'attivita'; l) spese per coperture assicurative; m) spese generali di funzionamento, con esclusione delle spese relative a interventi strutturali, nella quota massima del 20 percento dell'importo del contributo. Art. 24. Revoche 1. Alla revoca del contributo concesso si procede: a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione; b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile e' incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato; c) se le iniziative realizzate non corrispondono a quelle programmate; d) se l'importo rendicontato e' inferiore al 50 per cento del contributo concesso. Capo V Disposizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 14 della legge (finanziamento annuo per la scuola regionale dello sport) Art. 25. Presentazione della domanda 1. Il soggetto di cui all'art. 14, comma 1, della legge, presenta al Servizio la domanda di contributo dal 1° al 28 febbraio di ogni anno. 2. La domanda, a firma del legale rappresentante, e' corredata da: a) relazione illustrativa chiara ed esaustiva del programma delle iniziative di formazione e di aggiornamento; b) preventivo analitico delle entrate e delle uscite riferito esclusivamente alla predetta attivita' oggetto della domanda di finanziamento; c) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante. Art. 26. Casi di esclusione 1. Costituisce causa di esclusione dal finanziamento: a) la domanda priva della firma del legale rappresentante; b) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all'art. 3, comma 1; c) la domanda riferita a un programma di iniziative non riconducibili nell'attivita' di formazione e aggiornamento dei soggetti previsti dalla legge; d) la domanda priva della documentazione di cui all'art. 25, comma 2. Art. 27. Concessione e erogazione del finanziamento 1. A seguito della positiva conclusione dell'attivita' istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100 percento dell'importo del finanziamento stesso. Art. 28. Tipologia delle spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa riconducibili direttamente alle attivita' di cui all'art. 14, comma 1, della legge, aventi ad oggetto: a) compensi e rimborso spese per vitto e trasferimento per docenti, dirigenti sportivi, tecnici, operatori, allenatori; b) materiale didattico, libri, video, abbonamenti a riviste sportive; c) stampa di inviti e locandine per la pubblicazione dell'attivita'; d) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'attivita'; e) noleggio di attrezzature e di mezzi di trasporto; f) spese organizzative, quali le spese di cancelleria, postali, telefoniche. Art. 29. Rendicontazione del contributo 1. La rendicontazione del contributo e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre, a firma del legale rappresentante: a) una relazione chiara e esaustiva dell'attivita' svolta, oggetto del finanziamento; b) il bilancio consuntivo dell'attivita' svolta oggetto del finanziamento. 2. Il termine di presentazione del rendiconto e' perentorio ed e' fissato nel decreto di concessione del finanziamento. Art. 30. Rideterminazione del finanziamento 1. Il finanziamento regionale e' rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'attivita' finanziata emerga che: a) il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. Art. 31. Revoca del finanziamento 1. Alla revoca del finanziamento concesso si procede nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione; c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile e' incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato; d) se l'attivita' realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di finanziamento; e) in caso di mancata realizzazione nell'anno di concessione del finanziamento; f) se l'attivita' viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di finanziamento. Capo VI Disposizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge (interventi per la valorizzazione del talento sportivo) Art. 32. Beneficiari dei finanziamenti 1. Possono beneficiare del finanziamento annuo previsto, a favore del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) dall'art. 16, comma 1, lettera a) della legge, i seguenti soggetti: a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati: 1) residenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; 2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in societa' sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso; 3) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di eta'; 4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores; b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto; c) tecnici sportivi tesserati FIDAL, purche' allenatori degli atleti o atlete di cui alle lettere a) e b); d) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o aziende del sistema sanitario regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL. 2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale del CONI, dall'art. 16, comma 1, lettera b), della legge i seguenti soggetti: a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati: 1) eta' compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di eta' nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio; 2) residenza nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; 3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in societa' sportive del Friuli-Venezia Giulia; 4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni; b) tecnici iscritti al CONI del Friuli-Venezia Giulia, purche' allenatori degli atleti e delle atlete di cui alla lettera a); c) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o aziende del sistema sanitario regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI. 3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 70 per cento del finanziamento regionale annuale in favore di atleti e atlete aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Il restante importo e' destinato allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica. Art. 33. Modalita' di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell'intervento finanziario 1. I termini di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'art. 16, comma 1, della legge decorrono dal 1° al 28 febbraio di ogni anno. 2. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI presentano al Servizio a corredo della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, il programma annuale delle iniziative di cui all'art. 16, comma 1, della legge e il relativo preventivo delle entrate e delle spese. 3. A seguito della positiva conclusione dell'attivita' istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100 percento dell'importo del finanziamento stesso. 4. La rendicontazione del contributo e' effettuata, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della concessione dei finanziamenti, dal Comitato regionale della FIDAL con le modalita' previste all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000; dal Comitato regionale del CONI con le modalita' previste all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI, presentano inoltre, a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione: a) l'elenco dei beneficiari; b) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione; c) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale e' stato interamente utilizzato per la realizzazione della attivita' oggetto del finanziamento. Capo VII Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge (contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilita') Art. 34. Presentazione delle domande 1. Per accedere ai contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilita' i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge, presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i modelli di cui agli allegati C e D, reperibili sul sito web istituzionale della Regione. 2. Le domande di contributo vengono presentate per le iniziative che si svolgono nell'anno di presentazione delle stesse. 3. Per le iniziative di cui all'art. 18, comma 1, della legge, riguardanti l'organizzazione di manifestazioni sportive, la domanda puo' riferirsi, a pena di inammissibilita', a una sola manifestazione. 4. Per le iniziative di cui all'art. 18, comma 1, della legge, riguardanti l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilita', la domanda puo' riferirsi a una sola tipologia di tali interventi. 5. In caso di piu' domande, per le iniziative di cui al comma 3, verra' ritenuta valida la domanda recante il punteggio piu' alto; per le iniziative di cui al comma 4, verra' ritenuta valida la domanda recante il preventivo piu' basso. 6. Le domande debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente sono corredate da: a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non gia' in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione; b) una relazione illustrativa chiara e esaustiva dell'iniziativa che si intende realizzare; c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, cui si riferisce il contributo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 39, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge; d) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante del soggetto richiedente. 7. Le domande di contributo per le iniziative di cui al comma 4 devono essere corredate, unitamente alla documentazione di cui al comma 6 e a pena di inammissibilita', di almeno tre preventivi, contenenti ciascuno una offerta per la fornitura delle attrezzature specializzate o degli equipaggiamenti o dei mezzi di trasporto delle persone con disabilita'. Art. 35. Casi di esclusione 1. Sono inammissibili le domande di contributo: a) non presentate nei termini di cui all'art. 34, comma 1; b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 2, della legge, fatta eccezione per i soggetti di cui all'art. 18, comma 3, della legge; c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente; d) recanti la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo; e) non regolarizzate entro il termine di cui all'art. 3 , comma 1; f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; g) non corredate, in sede di presentazione della domanda, da almeno tre preventivi per le iniziative di cui all'art. 34, comma 4; h) che si riferiscono a piu' manifestazioni sportive o a piu' interventi. Art. 36. Criteri di valutazione 1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP); b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a enti di promozione sportiva e a discipline sportive associate riconosciute dal CIP; c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS); d) manifestazioni sportive di altre associazioni e societa' sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attivita' e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali; e) ricorrenza della manifestazione; f) numero di atleti partecipanti; g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali; h) numero di giorni effettivi di svolgimento; i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale; j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale; k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da: organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1. 2. Le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni paralimpiche del Comitato italiano paralimpico (CIP); b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciute dal CIP; c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS); d) acquisti effettuati da associazioni e societa' sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e acquisti effettuati dai comitati organizzatori locali. Art. 37. Determinazione della graduatoria 1. In applicazione dei criteri di cui all'art. 36, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio cosi' determinato: a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP; b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e a discipline associate, riconosciute dal CIP; c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS; d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e societa' sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attivita' e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali; e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'art. 36, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C. 2. In caso di parita' nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. 3. In applicazione dei criteri di cui all'art. 36, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio cosi' determinato: a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP; b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a discipline associate riconosciute dal CIP; c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS; d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni e societa' sportive che prevedono tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati. 4. In caso di parita' nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio. 5. Con decreto del direttore centrale competente e' approvata la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di risorse, nonche' l'elenco delle iniziative inammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilita' di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 38. Misura del contributo, modalita' di concessione e di erogazione 1. In sede di riparto dei fondi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, della legge, almeno l'80 per cento dello stanziamento complessivo e' utilizzato per le iniziative di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante importo, non superiore al 20 percento dello stanziamento, e' utilizzato per le iniziative di cui all'art. 36, comma 1, lettera d). 2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico e' pari a euro 10.000,00. 3. La misura del contributo e' determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato. 4. L'importo contributivo puo' essere pari al 100 percento della spesa ammissibile, di cui alla domanda. 5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 e' soggetta a diminuzione nei seguenti casi: a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 percento della spesa ammissibile; b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda. 6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parita' nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio. 7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 percento. Art. 39. Tipologia delle spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto: a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori; b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle; c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa; d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget; f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa; g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa; h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive. 2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'art. 34, comma 4, le spese per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attivita' sportive da parte di disabili, per un importo pari alla offerta contenuta nel preventivo piu' basso tra quelli allegati alla domanda. Art. 40. Rendicontazione del contributo 1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalita' di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000: a) elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, a firma del legale rappresentante. 2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante: a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo; b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonche' delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo. 4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Per le iniziative di cui all'art. 39, comma 1,lettera a), le spese di vitto e alloggio sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 percento delle spese rendicontate di cui al comma 3. 5. Il termine di presentazione del rendiconto e' perentorio ed e' fissato nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio. Art. 41. Rideterminazione del contributo 1. Il contributo regionale e' rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata: a) emerga che il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. 2. La rideterminazione di cui al comma 1 e' effettuata esclusivamente se l'importo del contributo, come rideterminato, e' comunque non inferiore al 50 percento del contributo concesso, caso in cui si procede alla revoca dell'intero contributo. Art. 42. Revoca del contributo 1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione; c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile e' incompleta o non corrispondente alle tipologie di spesa preventivate e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato; d) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di contributo; e) in caso di mancata realizzazione nell'anno per il quale e' stata presentata la domanda di contributo; f) se l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo; g) se l'importo rendicontato e' inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso. Capo VIII Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 20 della legge (promozione dell'attivita' sportiva nelle scuole) Art. 43. Presentazione della domanda 1. Il soggetto di cui all'art. 20, comma 3, della legge, presenta al Servizio la domanda di contributo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 20, comma 2, della legge, che si svolge nell'anno in cui e' presentata la domanda. 2. I termini per la presentazione della domanda decorrono dal 1° al 31 gennaio di ogni anno. 3. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata da: a) relazione chiara ed esaustiva del progetto annuo; b) programma dettagliato delle iniziative di cui all'art. 20 della legge; c) preventivo analitico delle entrate e delle spese, relativo al progetto; d) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante. Art. 44. Casi di esclusione 1. Costituisce caso di esclusione dal contributo: a) la domanda priva della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente; b) la domanda presentata da un soggetto diverso da quello di cui all'art. 20, comma 3, della legge; c) la domanda priva della documentazione di cui all'art. 43, comma 3; d) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all'art. 3, comma 1. Art. 45. Concessione ed erogazione del contributo 1. A seguito della positiva conclusione dell'attivita' istruttoria, il Servizio concede il contributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda, e liquida, in via anticipata, la quota del 100 per cento dell'importo complessivo dello stesso. Art. 46. Tipologia delle spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese direttamente riconducibili alla realizzazione del progetto: a) compensi e rimborso spese vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori; b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature; c) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche; d) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'attivita'; e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attivita'; f) spese per coperture assicurative; g) costi relativi al materiale didattico. 2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento contributivo, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario. Art. 47. Rendicontazione del contributo 1. La rendicontazione del contributo e' effettuata dal beneficiario con le modalita' di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre a firma del legale rappresentante: a) una relazione illustrativa esaustiva sulle attivita' svolte, in coerenza con il programma presentato nella domanda; b) il bilancio consuntivo dell'attivita' stessa. 2. Il termine di presentazione della rendicontazione e' perentorio ed e' fissato nel decreto di concessione del contributo del direttore del Servizio. 3. Al fine del monitoraggio dello svolgimento del progetto, il Comitato regionale del CONI presenta, entro il 30 luglio dell'anno, un rapporto tecnico descrittivo sullo stato di avanzamento del progetto. Art. 48. Rideterminazione del contributo 1. Il contributo regionale e' rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato: a) emerga che il fabbisogno di finanziamento e' diminuito; b) la spesa rendicontata e' inferiore al contributo concesso. Art. 49. Revoca del contributo 1. La mancata presentazione della documentazione a rendiconto di cui all'art. 47, commi 1 e 2, o la mancata realizzazione del progetto, comportano la revoca del contributo. Capo IX Disposizioni finali Art. 50. Modulistica 1. Sono apportate con decreto di approvazione del Direttore centrale competente le eventuali modifiche ai modelli A, B, C, D, di cui agli articoli, rispettivamente, 4, 19 e 34. Art. 51. Modalita' di comunicazione dell'assegnazione dei contributi 1. L'avvio dei procedimenti amministrativi contributivi di cui agli articoli 4 e 34 e' pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento. 2. Le graduatorie di merito delle iniziative ammissibili a contributo e di quelle non ammissibili, con i relativi motivi di non ammissibilita', relative alle domande di contributo di cui agli articoli 4 e 34, vengono rese note tramite le pubblicazioni nel sito web istituzionale della Regione e tali pubblicazioni costituiscono comunicazioni individuali dell'assegnazione dei contributi. Art. 52. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. Art. 53. Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti decreti del Presidente della Regione: a) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)); b) D.P.Reg. 14 febbraio 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287); c) D.P.Reg. 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287); d) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'art. 29, comma 1-bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)). Art. 54. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani