Allegato 
 
Regolamento di  esecuzione  per  la  disciplina  delle  modalita'  di
  gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater
  regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a  sostegno
  della costruzione, dell'acquisto e del recupero  degli  alloggi  di
  edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui
  agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.  1
  (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). 
    (Omissis) 
 
                               CAPO I 
 
 
                  DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento ai  sensi  dell'art.  12  della  legge
regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma  organica  delle  politiche
abitative e riordino delle Ater) disciplina le modalita' di  gestione
degli alloggi  di  edilizia  sovvenzionata;  stabilisce,  inoltre,  i
criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti a  favore
delle Ater a sostegno delle iniziative finalizzate alla  costruzione,
al  recupero   nonche'   all'acquisto   di   alloggi   da   destinare
all'assegnazione in locazione  permanente  e  del  finanziamento  del
Fondo sociale ai sensi degli articoli 16 e 44 della  legge  regionale
1/2016. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a)  alloggio  sociale  di  edilizia   sovvenzionata:   l'unita'
immobiliare adibita a uso residenziale, come individuata con  decreto
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  22  aprile  2008
(Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione  dall'obbligo
di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea); 
      b) alloggio di risulta: alloggio gia' oggetto  di  assegnazione
che rientra nella disponibilita' delle Ater; 
      c) locazione permanente: il periodo, non inferiore a dieci anni
continuativi  decorrenti  dalla   data   di   ultimo   accatastamento
dell'unita' immobiliare interessata da  iniziative  di  finanziamento
pubblico, durante il quale  l'alloggio  deve  essere  destinato  alla
locazione a uso residenziale ai soggetti assegnatari  di  alloggi  di
edilizia sovvenzionata, fatte salve  eventuali  disposizioni  che  ne
consentano una diversa destinazione; 
      d) interventi: tipologie di attivita' edilizie  previste  dalla
legge  regionale  11  novembre  2009,   n.   19   (Codice   regionale
dell'edilizia); 
      e)  conviventi  di  fatto:  due   persone   maggiorenni   unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela  affinita'
ed  adozione,  da  matrimonio  o  da  unione  civile,  per   il   cui
accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica  di
cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del  nuovo  Regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente); 
      f)  canone  effettivo:  canone  di  locazione   degli   alloggi
calcolato  sulla  base  del  loro  valore  catastale,  del  tasso  di
redditivita', delle caratteristiche climatiche ed energetiche; 
      g) canone sovvenzionato: canone  individuale  da  applicare  ai
soggetti assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata; 
      h) ospiti: soggetti anche non legati da vincoli di parentela  o
affinita' con l'assegnatario autorizzati dalle Ater a dimorare in uno
degli alloggi in via temporanea o definitiva sulla base  di  espressa
richiesta presentata dall'assegnatario. 
 
                               CAPO II 
 
 
        PATRIMONIO IMMOBILIARE E REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
          Patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata 
 
    1. Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata e' gestito
dalle Ater del Friuli-Venezia Giulia ed e' costituito da: 
      a) alloggi di proprieta' delle Ater e degli Enti locali; 
      b) alloggi di proprieta' di altri soggetti pubblici  e  privati
affidati in gestione alle Ater per il perseguimento  delle  finalita'
dell'edilizia sovvenzionata. 
 
                               Art. 4. 
 
 
          Requisiti soggettivi degli inquilini assegnatari 
 
    1.  Gli  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  sono  assegnati  a
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadini italiani; 
      b)  cittadini  di   Stati   appartenenti   all'Unione   europea
regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai  sensi  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri); 
      c)  stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno   CE   per
soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  del  decreto  legislativo  8
gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva  2003/109/CE  relativa
allo status  di  cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo
periodo); 
      d) stranieri di cui all'art.  41  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero). 
    2. I richiedenti di cui al comma 1 devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da
almeno ventiquattro mesi continuativi; ai fini del computo sono utili
i periodi di permanenza  all'estero  maturati  dai  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26  febbraio  2002,  n.  7
(Nuova  disciplina  degli  interventi   regionali   in   materia   di
corregionali  all'estero  e  rimpatriati),  indipendentemente   dalla
durata della permanenza all'estero; 
      b) essere anagraficamente residenti, ovvero prestare  attivita'
lavorativa, nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio e'
indetto il bando di concorso di cui all'art. 6; 
      c) non essere proprietari, nudi proprietari o  usufruttuari  di
altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione: 
        1) degli alloggi dichiarati  inagibili  ovvero  sottoposti  a
procedure di esproprio che risultino gia' attivate; 
        2) delle quote di proprieta', inferiori al 100 per cento,  di
alloggi ricevute per successione ereditaria purche'  la  somma  delle
rispettive quote non corrisponda all'intera unita' immobiliare; 
        3) della nuda proprieta' di alloggi il cui  usufrutto  e'  in
capo a parenti o affini entro il secondo grado; 
        4)  della  proprieta'  di  alloggi,  o  quote  degli  stessi,
assegnati in sede di separazione personale o divorzio  al  coniuge  o
convivente di fatto o parte dell'unione civile; 
      d)  possedere  un   Indicatore   della   situazione   economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159  (Regolamento  concernente  la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente  (ISEE))  non
superiore a 20.000 euro; 
      e) non essere titolare  di  contratto  di  locazione  di  altro
alloggio di edilizia sovvenzionata, ovunque ubicato. 
    3. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del  comma  2,  devono
sussistere in capo al richiedente; quelli di cui alle lettere c),  d)
ed e) del comma 2, devono sussistere in capo a tutti i componenti del
nucleo destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata. 
    4. L'importo  indicato  al  comma  2,  lettera  d),  puo'  essere
aggiornato  con  cadenza  biennale  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale sulla base dell'andamento dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  di  operai  ed  impiegati   derivanti   dalle   rilevazioni
dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica). 
    5. In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a  uno
o piu' componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari
di appartenenza per costituirne uno  nuovo,  si  valuta  l'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), computato: nella prima
ipotesi in misura pari  agli  Indicatori  della  persona  richiedente
divisi per il numero dei componenti il nucleo di  provenienza,  nella
seconda ipotesi,  in  misura  pari  alla  somma  delle  frazioni  dei
richiedenti, nel medesimo modo computate. Fermi  restando  gli  altri
requisiti, i requisiti di cui al comma  2,  lettera  c)  ed  e)  sono
richiesti in capo al o ai soli richiedenti. 
    6. I richiedenti nel cui nucleo familiare come definito  all'art.
5,  ovvero  in  quello   destinatario   dell'alloggio   di   edilizia
sovvenzionata qualora diversamente  composto,  sussista  una  persona
disabile di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.
104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate)  possono  presentare  domanda  su
tutto il territorio regionale ma a fronte di non piu' di cinque bandi
di concorso aperti contemporaneamente. 
    7. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni  o  tutori
legali in rappresentanza di minori od inabilitati. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Riferimento temporale dei requisiti 
 
    1. I requisiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui  all'art.
8 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. 
    2. Per nucleo familiare, nei  cui  confronti  sono  verificati  i
requisiti e le condizioni di cui al comma 1, si intende quello di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013. 
    3. Per  le  domande  di  assegnazione  riferite  ad  uno  o  piu'
componenti che esce o escono dal nucleo o  dai  nuclei  familiari  di
appartenenza i requisiti e le condizioni  di  cui  al  comma  1  sono
verificati con riferimento a quanto indicato all'art. 4, comma 5. 
 
                              CAPO III 
 
BANDO  DI  CONCORSO,  PRESENTAZIONE  DELLE   DOMANDE   E   DISCIPLINA
  DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Bando di concorso 
 
    1. Le domande per l'assegnazione in locazione di un  alloggio  di
edilizia sovvenzionata sono presentate dai richiedenti a fronte di un
bando di concorso emanato  dall'Ater,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'art. 12 per particolari categorie di persone. 
    2. Il bando di concorso e' indetto per l'assegnazione di  alloggi
disponibili siti sul territorio di uno o piu' Comuni sentiti i Tavoli
territoriali. 
    3. Il bando di concorso e' reso pubblico mediante  affissione  di
manifesti nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo
pretorio e nelle sedi di decentramento  comunale  del  Comune  o  dei
Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi  oggetto  del  bando,
nei siti web istituzionali della  Regione,  dell'Ater  e  dei  Comuni
medesimi. Per  l'assegnazione  di  alloggi  destinati  a  particolari
categorie possono adottarsi ulteriori altre forme di pubblicita'. 
    4. Il bando deve indicare: 
      a) i requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari  indicati
all'art. 4; 
      b) il termine perentorio per la  presentazione  delle  domande,
che deve essere non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione
del bando sul sito web istituzionale dell'Ater; 
      c) le modalita' di presentazione delle domande; 
      d) il luogo in cui hanno sede gli alloggi messi a concorso,  il
loro numero, le loro caratteristiche tipologiche; 
      e) le modalita' di determinazione del canone; 
      f) le condizioni tra quelle indicate all'art. 8 alle quali sono
attribuiti i punteggi adottati dalle Ater per il  collocamento  della
domanda nella graduatoria di cui all'art. 9. 
    5.  Il  bando,  oltre  a  essere  emanato  nel   rispetto   delle
determinazioni che la Giunta regionale indica con  il  Piano  annuale
approvato ai sensi dell'art. 4 della  legge  regionale  1/2016,  puo'
prevedere ulteriori condizioni nella disponibilita' degli alloggi  da
assegnare quali: 
      a) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore
al 5% per le persone giovani di eta' non superiore ai 35 anni; 
      b) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore
al 3% per i  disabili  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  della  legge
104/1992, per le persone con handicap destinatarie  delle  azioni  di
cui all'art. 6, comma 1 lettera g) della legge regionale 25 settembre
1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli  interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed  attuazione
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - legge quadro per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e per
le persone anziane che hanno compiuto sessantacinque anni; 
      c) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore
al 2% per le persone vittime di violenza di genere o altra  forma  di
violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorita' o dai servizi
sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Presentazione delle domande e istruttoria 
 
    1. La domanda deve pervenire all'Ater entro il termine perentorio
fissato dal bando di concorso ai sensi dell'art. 6. 
    2. La domanda deve essere redatta su apposito  modulo,  approvato
dall'Ater, reperibile presso le sedi Ater che ha emanato il  bando  o
presso la sede del Comune ove hanno sede gli alloggi, o in una  delle
sedi dei Comuni o dell'UTI per il cui territorio e' indetto il  bando
di concorso, ovvero scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ater. 
    3. La domanda deve attestare mediante apposita dichiarazione resa
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia  di  documentazione
amministrativa)  il  possesso  dei  requisiti   soggettivi   previsti
dall'art. 4 e, qualora ne  ricorrano  i  presupposti,  le  condizioni
previste dall'art. 8. 
    4. L'aspirante assegnatario rilascia  in  fase  di  presentazione
della domanda l'autorizzazione, ai sensi del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) al trattamento dei dati personali  a  fini  esclusivamente
istituzionali, in favore della Regione, delle  Ater  o  di  Enti  che
forniscono meri servizi di elaborazione dati. 
    5. La domanda puo' essere integrata o regolarizzata anche in fase
successiva alla presentazione della domanda stessa ma entro  la  data
di scadenza del termine di cui all'art. 6 comma 4 lettera b). 
    6. L'Ater controlla  la  documentazione  presentata  al  fine  di
verificare la sussistenza dei  requisiti  soggettivi  e  delle  altre
condizioni richieste dal bando, la  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000.  E'  facolta'  dell'Ater
richiedere agli interessati di  produrre,  entro  termini  perentori,
documenti occorrenti a  comprova  o  completamento  della  situazione
dichiarata nella domanda. 
 
                               Art. 8. 
 
 
     Elementi indicativi dello stato di bisogno e altri criteri 
 
    1. In osservanza del disposto di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale 1/2016 le Ater, ai  fini  del  collocamento  delle  domande
nella graduatoria di cui all'art. 9, adottano i punteggi in relazione
alle determinazioni espresse dalla Conferenza dei Direttori  generali
di cui all'art.  40  della  legge  regionale  1/2016  sulla  base  ai
seguenti indicatori di stato di bisogno: 
      a) indicatore della situazione economica equivalente; 
      b) situazioni di coabitazione o sovraffollamento; 
      c) condizioni dell'alloggio ove il richiedente ha dimora; 
      d) distanza dell'alloggio ove  il  richiedente  ha  dimora  dal
comune sede di lavoro; 
      e) anziani, persone che hanno compiuto sessantacinque anni; 
      f) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto  i
trentacinque anni di eta'; 
      g) persone singole con minori: persone il cui nucleo  familiare
e' composto da un solo maggiorenne e  da  uno  o  piu'  figli  minori
conviventi; 
      h) disabili: soggetti di cui all'art. 3 della legge 104/1992; 
      i)  persone   appartenenti   a   famiglie   numerose:   persone
appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore  a
tre; 
      j) persone appartenenti a nuclei familiari  in  cui  almeno  un
componente  ha  compiuto  sessantacinque  anni  di  eta',  ovvero  e'
disabile; 
      k) persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi  da
autorita' pubbliche o da enti pubblici, di determinazioni di rilascio
dell'abitazione  familiare  in   sede   di   separazione   personale,
scioglimento di unione civile o di coppia di fatto, o divorzio; 
      l) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi  di  sfratto
relativi  a  contratti  di  locazione   di   unita'   immobiliari   a
destinazione residenziale; 
      m) persone vittime di violenza  di  genere  o  altra  forma  di
violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorita' o dai servizi
sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza. 
    2. In sede di Conferenza dei Direttori generali di  cui  all'art.
40  della  legge  regionale  1/2016  sono  determinati  punteggi   in
relazione anche al periodo di residenza in regione dei richiedenti. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                   Formulazione della graduatoria 
 
    1. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di
cui  all'art.  42  della   legge   regionale   1/2016,   sulla   base
dell'istruttoria espletata dall'Ater formula, entro centoventi giorni
dal termine ultimo di presentazione  delle  domande,  la  graduatoria
provvisoria tra  le  domande  accoglibili  ordinata  sulla  base  dei
punteggi riferiti alle condizioni di cui all'art. 8. 
    2.  La  graduatoria  provvisoria  e'   resa   pubblica   mediante
affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede  dell'Ater,  in
luogo  aperto  al  pubblico,  all'albo  pretorio  e  nelle  sedi   di
decentramento comunale del Comune o  dei  Comuni  nei  cui  territori
hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web  istituzionali
della Regione, dell'Ater  e  dei  Comuni  medesimi.  Per  particolari
categorie possono adottarsi ulteriori altre forme di pubblicita'. 
    3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  comma  2,  i  titolari  delle  domande  possono   presentare
osservazioni in merito al posizionamento della propria  domanda  alla
Commissione  di  cui  al  comma  1,  allegando  eventuali   documenti
integrativi  a  quelli  presentati  a  fronte  del  bando.  Non  sono
valutabili,   ai   fini   della   rideterminazione   del    punteggio
dell'opponente, i documenti che lo stesso  avrebbe  potuto  o  dovuto
presentare nel termine di scadenza del bando. 
    4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Commissione formula  e
approva entro i successivi cinquanta giorni la graduatoria definitiva
elaborata con i criteri e le modalita' indicate al comma 1. A parita'
di punteggio viene considerata prioritaria la domanda presentata  dal
richiedente residente da piu' tempo in  regione  e  in  subordine  la
domanda presentata  dal  richiedente  gia'  presente  in  graduatorie
precedenti nello stesso comune o comprensorio di comuni; al perdurare
della parita'  di  punteggio  sono  inserite  in  graduatoria  previo
sorteggio. 
    5. La graduatoria definitiva e' resa pubblica con le stesse forme
stabilite per  la  graduatoria  provvisoria  di  cui  al  comma  2  e
costituisce provvedimento definitivo. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Efficacia della graduatoria 
 
    1. La graduatoria definitiva di cui all'art. 9 comma  4  conserva
la  sua  efficacia  per  un  periodo  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione, ovvero fino alla data di approvazione della  successiva
graduatoria per l'assegnazione di altri alloggi della stessa Ater. 
    2.  Eventuali  alloggi  che  dovessero  nel  frattempo   rendersi
disponibili  sono  assegnati  dall'Ater  mediante  scorrimento  della
graduatoria esistente. 
    3. L'Ater puo' pubblicare un nuovo bando di  concorso  in  deroga
all'assegnazione di cui al comma 2 qualora si rendessero  disponibili
nuovi  alloggi  in  numero  ritenuto  congruo  in  coerenza  con   le
determinazioni  adottate  nella  Conferenza  dei  Direttori  di   cui
all'art. 40 della legge regionale 1/2016. 
 
                              Art. 11. 
 
 
       Particolari disposizioni per l'accesso alla graduatoria 
 
    1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere e),  k)  e  l),
quest'ultimi non motivati da inadempienze contrattuali fatta salva la
condizione  di  morosita'   incolpevole,   ovvero   in   sopravvenuta
precarieta' della condizione economica,  possono  presentare  domanda
anche in deroga al termine ultimo di presentazione delle  domande  di
cui all'art. 7 comma  1  ma  entro  la  data  di  formulazione  della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 9 comma 1. La  domanda  viene
inserita in graduatoria sulla base dei punteggi di cui all'art. 8. 
    2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda  anche
successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria  solo
per l'assegnazione di uno degli alloggi di risulta. La domanda  viene
inserita  in  graduatoria  sulla  base  dei  punteggi  riferiti  alle
condizioni di cui all'art. 8. ferme restando le disposizioni  di  cui
all'art. 9 commi da 2 a 4. 
    3. Le domande, sulla base  dei  punteggi  complessivi  attribuiti
alle stesse, sono inserite nella graduatoria definitiva che  e'  resa
pubblica mediante affissione, per quindici giorni consecutivi,  nella
sede dell'Ater, in luogo aperto  al  pubblico,  all'albo  pretorio  e
nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei  cui
territori hanno sede gli alloggi oggetto  del  bando,  nei  siti  web
istituzionali della Regione, dell'Ater e  dei  Comuni  medesimi.  Per
particolari categorie possono  adottarsi  ulteriori  altre  forme  di
pubblicita'. 
 
                              Art. 12. 
 
 
            Riserva di alloggi per particolari categorie 
 
    1. La Giunta regionale puo' autorizzare, anche su richiesta delle
Ater,  a  riservare  per  particolari  categorie  di   soggetti,   in
situazione di urgenza, l'assegnazione di un determinato numero ovvero
percentuale di alloggi di edilizia sovvenzionata,  determinandone  le
caratteristiche. 
    2.  Le  Ater  sono  comunque  autorizzate  a  riservare  per   la
realizzazione di progetti socio-assistenziali attivati dai  Comuni  o
dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria  una  quota  di  alloggi  di
edilizia sovvenzionata non superiore al 10 per cento degli alloggi di
volta in volta da assegnare, anche in deroga alle graduatorie vigenti
destinando a tal fine prioritariamente alloggi di risulta. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                    Riserva per pubblica utilita' 
 
    1. Le Ater possono disporre la sospensione dei bandi e  riservare
una quota degli alloggi messi a concorso al fine di  provvedere  alla
sistemazione  di  nuclei  familiari  interessati  da   provvedimenti,
disposti dalle  autorita'  competenti,  di  sgombero  di  alloggi  di
proprieta' di enti pubblici o  di  alloggi  oggetto  di  esproprio  -
qualora destinati  alla  demolizione  od  al  recupero  per  esigenze
urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio - ovvero al  fine  di
provvedere alla  sistemazione  di  nuclei  familiari  interessati  da
calamita' naturali sul territorio ove hanno sede gli alloggi messi  a
concorso. 
    2. La riserva e' nominativa ed  e'  subordinata  alla  preventiva
verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti in capo
agli inquilini assegnatari come prescritti dall'art. 4. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Assegnazione degli alloggi 
 
    1. Gli alloggi sono assegnati in locazione  dalle  Ater  seguendo
l'ordine di graduatoria definitiva. 
    2. Non puo' essere assegnato  agli  aventi  diritto  un  alloggio
avente un numero di vani, esclusi gli accessori, superiore al  numero
dei componenti il nucleo destinatario aumentato di  uno.  Sono  fatte
salve comprovate ragioni di natura sanitaria o di disabilita' di  cui
all'art. 3 della legge 104/1992, che  determinino  la  necessita'  di
particolari  forme  di  assistenza  continuativa,   oppure   la   non
disponibilita' di altro alloggio. 
    3. In caso di mancata accettazione dell'alloggio assegnato  senza
giustificato  motivo,  l'Ater  inserisce  il  nominativo  dell'avente
diritto all'ultimo posto della graduatoria. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Occupazione dell'alloggio 
 
    1. L'alloggio assegnato deve  essere  occupato  dall'assegnatario
entro  trenta   giorni   dalla   consegna   a   pena   di   decadenza
dell'assegnazione, salvo proroga  concessa  dall'Ater  a  seguito  di
motivata istanza da presentarsi  prima  della  scadenza  del  termine
previsto. 
    2. La decadenza  dell'assegnazione  e'  pronunciata  dall'Ater  e
comporta la risoluzione di diritto alla locazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
               Annullamento e revoca dell'assegnazione 
 
    1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata  conseguita  in
violazione delle disposizioni di cui al presente  Regolamento  ovvero
sulla  base  di  dichiarazioni  con   contenuti   non   veritieri   o
documentazioni risultate non  veritiere,  l'assegnatario  decade  dal
beneficio  e  l'Ater  dispone  l'annullamento  dell'assegnazione  con
risoluzione di diritto alla locazione. 
    2.  L'Ater  dispone  la  revoca  dell'assegnazione  dell'alloggio
qualora: 
      a)  l'assegnatario   possieda   per   un   quadriennio,   anche
alternativamente, l'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo  per  tempo
vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di  presenza  nel  nucleo
familiare di minori o di disabili di cui all' art. 3, comma 3,  della
legge  104/1992,  oppure  di  anziani  ultrasessantacinquenni,  detti
Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio; 
      b) l'assegnatario, o altro componente il suo nucleo  familiare,
divenuto titolare di diritti reali su  altro  alloggio  incompatibili
con quanto prescritto all'art. 4, comma 2, lettera c), ne mantenga la
titolarita' per due bienni consecutivi; 
      c) l'assegnatario, o altro componente il suo nucleo  familiare,
violi le norme di legge e di regolamento che  disciplinano  i  doveri
dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo  difforme  dalla
sua  destinazione  d'uso  o  lo  abbia  danneggiato  gravemente   con
compromissione anche parziale dei parametri murari, dei rivestimenti,
dei serramenti e delle dotazioni impiantistiche; 
      d) l'assegnatario abbia, in  tutto  o  in  parte,  sublocato  o
ceduto in uso a terzi l'alloggio o pertinenza dello stesso; 
      e)  l'assegnatario  ed  il  suo  nucleo  non  abbiano  occupato
stabilmente l'alloggio per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi,  in
assenza di preventiva autorizzazione da parte delle Ater medesime; 
      f) l'assegnatario  per  due  bienni  consecutivi,  non  sia  in
possesso e non  produca  valida  attestazione  dell'indicatore  della
situazione   economica   equivalente    (ISEE),    ovvero    apposita
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013 fatti salvi i casi  di
precarieta' della condizione sociosanitaria  accertata  da  strutture
sanitarie o comunali; 
      g)  risulti  diminuito  il  numero  dei  componenti  il  nucleo
familiare dell'assegnatario, rendendo diverso il parametro utilizzato
per l'assegnazione dell'alloggio, e l'assegnatario abbia rifiutato un
cambio di assegnazione con altro alloggio; 
      h) si verifichi il mancato pagamento del canone mensile per  un
periodo continuativo di dodici mesi; 
    3. In osservanza del disposto di cui all'art. 39  comma  5  della
legge regionale 1/2016 i provvedimenti di annullamento  e  di  revoca
dell'assegnazione emessi dal direttore generale dell'Ater, decorsi  i
termini ivi previsti, costituiscono titolo  esecutivo  nei  confronti
dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti
a graduazioni o proroghe. 
    4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata  che  sia
stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato  da
inadempienza contrattuale o da  violazione  di  legge  o  regolamento
nonche' il destinatario di provvedimento di rilascio per  occupazione
senza titolo, sono esclusi da qualsiasi assegnazione di  alloggio  di
edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni. 
 
                               CAPO IV 
 
 
                         CANONE DI LOCAZIONE 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
                         Canone di locazione 
 
    1. Il canone sovvenzionato e' determinato dalle Ater biennalmente
entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di  riferimento.
Il canone e' determinato dalle Ater sulla base dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) dell'assegnatario e  del  suo
nucleo familiare e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo
calcolato con le modalita' di cui  al  comma  2  riferito  a  ciascun
alloggio. In sede di prima assegnazione il canone e' attribuito  fino
a scadenza del biennio di riferimento. 
    2. Il canone oggettivo e' determinato, entro  il  limite  dell'11
per cento  avuto  riguardo  ai  parametri  usati  dall'Agenzia  delle
entrate per la determinazione delle rendite catastali,  in  relazione
al valore catastale di ciascun alloggio con l'ulteriore  applicazione
dei seguenti coefficienti correttivi: 
      a) aumento percentuale graduato non oltre il massimo del 10 per
cento per gli alloggi rientranti ai fini della efficienza  energetica
nelle  classi  D),  C),  B)  ed  A)  della  disciplina  regionale  di
classificazione degli edifici ed, in particolare, maggiorazione  fino
al 2 per cento per la classe D), fino al 5 per cento  per  la  classe
C), fino al 8 per cento per la classe B) e fino al 10 per  cento  per
la classe A); 
      b) aumento percentuale in misura non superiore al 2  per  cento
per gli alloggi dal quarto livello  fuori  terra,  che  insistono  in
stabili dotati di impianto di ascensore; 
      c) diminuzione percentuale in misura non  superiore  al  2  per
cento per gli alloggi dal quarto livello fuori terra,  che  insistono
in stabili sprovvisti di impianto di ascensore; 
      d) diminuzione percentuale in misura non superiore  al  10  per
cento per gli alloggi ubicati nella zona climatica F) individuata dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412
(Regolamento recante norme  per  la  progettazione,  l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). 
    3. Ai fini della determinazione del canone le  Ater  rilevano  le
informazioni in merito agli assegnatari, al loro nucleo  familiare  e
agli ospiti e all'indicatore della situazione  economica  equivalente
(ISEE). Quest'ultimo dovra' essere valido: 
      a)  al  31  dicembre  dell'anno  antecedente  al   biennio   di
applicazione dei canoni per gli assegnatari in essere; 
      b) alla data dell'assegnazione per i nuovi assegnatari; 
      c) alla data di regolarizzazione per gli  assegnatari  che  non
hanno provveduto a comunicare i dati nell'anno antecedente al biennio
di  applicazione  dei  canoni.  In  questo  caso,  fino  ad  avvenuta
regolarizzazione, il canone puo' continuare ad essere applicato nella
misura indicata al successivo comma 4, lettera c). 
    4. Il canone sovvenzionato e' calcolato, con facolta' delle  Ater
di ulteriori articolazioni equitative individuate  sulla  base  delle
determinazioni adottate in sede di Conferenza dei  Direttori  di  cui
all'articolo 40 della legge  regionale  1/2016,  nelle  tipologie  di
seguito descritte, con corrispondenti percentuali massime di  computo
del canone applicato sul canone oggettivo: 
      a) agli assegnatari con ISEE fino a 10.000,00 euro  si  applica
un canone  non  superiore  al  50  per  cento  del  canone  oggettivo
dell'alloggio assegnato; 
      b) agli assegnatari con ISEE  compreso  tra  10.000,01  euro  e
33.334,00 euro si applica un canone non superiore al  100  per  cento
del canone oggettivo dell'alloggio assegnato; 
      c) agli assegnatari con ISEE superiore a 33.334,00 euro,  cosi'
come a quelli che non siano in  possesso  del  prescritto  Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), si applica  un  canone
anche superiore al 100 per cento - comunque  non  oltre  il  150  per
cento - del canone oggettivo dell'alloggio assegnato. 
    5. Le percentuali di cui ai commi 2 e 4 possono essere aggiornate
con cadenza biennale con deliberazione della Giunta  regionale  sulla
base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT. 
    6. In ipotesi di ospitalita' di altre persone, oltre a quelle che
hanno concorso a determinare l'Indicatore della situazione  economica
equivalente (ISEE) preso a base di calcolo del canone  di  locazione,
per un tempo non inferiore a quarantacinque giorni, le Ater applicano
per i corrispondenti periodi, un canone di locazione  ricalcolato  in
relazione  alla  somma  dell'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare  dell'assegnatario,  preso  a
base di calcolo del canone, con  quello  degli  ospiti,  quest'ultimo
computato in quota  proporzionale  ai  medesimi  rispetto  all'intero
numero  delle  persone  che  hanno   concorso   alla   determinazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)  degli
ospiti stessi. 
    7. Le Ater  possono  rideterminare  in  riduzione  il  canone  di
locazione su apposita istanza presentata  dall'assegnatario  qualora,
per condizione sopravvenuta, l'Indicatore della situazione  economica
equivalente (ISEE) in  corso  di  validita'  alla  data  dell'istanza
presenti una diminuzione non inferiore al 25  per  cento  rispetto  a
quello utilizzato per il calcolo del canone. 
    8. Per le competenze accessorie quali i servizi ai fabbricati  ed
alle aree di pertinenza,  quali  pulizia,  riscaldamento,  ascensore,
consumo d'acqua ed energia elettrica, nonche' asporto di  rifiuti  ed
eventuali altri, le Ater, in nome e per  conto  degli  assegnatari  e
degli utenti, provvedono  direttamente  ad  acquisire  i  beni  e  le
forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e  dei
servizi comuni degli stabili, con addebito agli assegnatari  ed  agli
utenti a rimborso di quote in acconto e a saldo con  rendicontazione,
fatta salva diversa determinazione di gestione diretta da parte degli
inquilini. 
    9. Per gli alloggi di cui all'art. 12 comma  2  nonche'  per  gli
alloggi di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), della legge regionale
25 settembre 1996, n. 41 (Norme  per  l'integrazione  dei  servizi  e
degli  interventi  sociali  e  sanitari  a   favore   delle   persone
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle
persone handicappate») l'Ater applica  un  canone  di  locazione  non
superiore a quello medio biennalmente calcolato per le  locazioni  di
edilizia sovvenzionata di sua competenza. 
 
                               CAPO V 
 
 
                        REGIME DEGLI ALLOGGI 
 
 
                              Art. 18. 
 
 
                           Cambio alloggio 
 
    1.  L'Ater  puo'  assegnare  un  cambio  alloggio   di   edilizia
sovvenzionata, fatta  salva  la  priorita'  per  gli  assegnatari  di
alloggi inseriti in Piani di vendita di cui  all'art.  21,  comma  3,
diverso da quello assegnato, nonche' concedere lo scambio di  alloggi
tra assegnatari, su presentazione  di  istanza  debitamente  motivata
qualora sia sopravvenuta una delle seguenti condizioni: 
      a) variazioni nella composizione del proprio nucleo familiare; 
      b) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro; 
      c) gravi e comprovati motivi legati alla cura  dello  stato  di
salute dell'assegnatario o di componenti il proprio nucleo familiare; 
      d) presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili; 
      e) impossibilita' al  pagamento  del  canone  a  seguito  delle
perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo
familiare; 
      f) altri gravi comprovati motivi di necessita'. 
    2. In caso di particolari esigenze di carattere manutentivo e  di
sicurezza impiantistica dell'alloggio nonche' dello  stabile,  ovvero
altri gravi comprovati motivi,  l'Ater  puo'  disporre  d'ufficio  il
cambio di alloggio in  godimento  con  altro,  preferibilmente  nella
medesima zona di ubicazione. 
    3. Nei casi di cui al  comma  2  l'assegnatario  e'  obbligato  a
trasferirsi nel nuovo alloggio  entro  il  termine  non  inferiore  a
trenta giorni fissato dall'Ater nell'atto di comunicazione del cambio
alloggio. Il mancato trasferimento nel  nuovo  alloggio  comporta  la
revoca dell'assegnazione con  le  modalita'  e  conseguenze  previste
dall'art. 16. 
 
                              Art. 19. 
 
 
     Successione nell'alloggio e trasferimento nell'assegnazione 
 
    1.   In   caso   di   decesso   dell'aspirante   assegnatario   o
dell'assegnatario,  hanno  diritto  a  subentrare   nella   posizione
giuridica del deceduto nell'ordine: 
      a) il coniuge,  il  convivente  di  fatto,  il  soggetto  parte
dell'unione civile; 
      b) i figli; 
      c) gli ascendenti di primo grado; 
    che alla data del decesso risulti  convivente  e  componente  del
nucleo familiare del deceduto e sia in possesso, alla data di istanza
di subentro, dei requisiti di cui all'art.  4  comma  1,  all'art.  4
comma 2 lettere c) ed e) e rispetti il disposto di  cui  all'art.  16
comma 2 lettera a). 
    2. In caso di divorzio o separazione personale,  di  scioglimento
della convivenza di fatto ovvero  di  cessazione  dell'unione  civile
l'assegnazione dell'alloggio viene effettuata  ovvero  trasferita  in
capo   al    richiedente,    componente    del    nucleo    familiare
dell'assegnatario  che  trasferisce   la   residenza   dall'alloggio,
indicato alle lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 4 comma 1, all'art. 4 comma 2 lettere c) ed
e) e rispetti il disposto di cui all'art. 16 comma 2 lettera a). 
    3. Qualora l'assegnatario abbandoni  l'alloggio  per  un  periodo
continuativo  superiore  a  sei  mesi  e  trasferisca  la  residenza,
restando residenti anagraficamente nello stesso  alloggio  gli  altri
componenti il nucleo familiare, i soggetti di cui al comma 1  lettere
a), b) e c) in possesso dei requisiti di cui  all'art.  4,  comma  1,
all'art. 4 comma 2 lettere b), c) ed e) e rispetti il disposto di cui
all'art. 16  comma  2  lettera  a),  possono  presentare  istanza  di
subentro nell'assegnazione dell'alloggio. In mancanza dei soggetti di
cui al comma 1 lettere a), b) e c) ovvero in caso di  loro  rinuncia,
l'istanza  puo'  essere  presentata   da   parte   dell'ospite   gia'
autorizzato a dimorare nell'alloggio in via definitiva,  in  possesso
dei requisiti previsti dall'art. 4 purche' anagraficamente  residente
nell'alloggio. 
    4. In  difetto  delle  persone  e  delle  condizioni  indicate  e
previste ai commi 1, 2 e 3 l'Ater  dispone  il  diniego  al  subentro
nella  posizione  dell'assegnatario  deceduto  con  le  modalita'   e
conseguenze previste dall'art. 16. In caso di decesso  dell'aspirante
assegnatario il diniego comporta  l'archiviazione  della  domanda  di
assegnazione originaria. 
 
                               CAPO VI 
 
 
                       CESSIONE IN PROPRIETA' 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Piani di vendita 
 
    1. Gli alloggi di  edilizia  sovvenzionata  di  proprieta'  delle
Ater, decorso il periodo minimo di locazione di cui all'art. 2  comma
1 lettera c), sono alienabili previo loro inserimento, nei  Piani  di
vendita adottati dal direttore generale sentiti i Tavoli territoriali
e approvati dalla Giunta regionale ai sensi  dell'art.  39,  comma  4
lettera g) della legge regionale 1/2016 con  i  seguenti  criteri  di
priorita': 
      a)   alloggi    in    stato    di    degrado    o    dichiarati
inagibili/inabitabili; 
      b) alloggi aventi metrature inadeguate rispetto  alle  esigenze
dei nuclei familiari in lista di attesa; 
      c) alloggi in stabili a proprieta' mista in  cui  le  Ater  non
possiedono la maggioranza delle quote millesimali; 
      d)  alloggi  in   stabili   del   tipo   da   monofamiliare   a
quadrifamiliare che abbiano una vetusta'  non  inferiore  a  quindici
anni. 
    2. Possono essere inseriti  nei  Piani  di  vendita  anche  altri
alloggi di edilizia sovvenzionata affidati in gestione alle  Ater  su
determina del soggetto proprietario nella quale e' indicato il prezzo
di vendita. 
    3. I Piani di vendita contengono le modalita' e i criteri per  la
cessione in proprieta' degli alloggi. Non possono essere inseriti nei
Piani di vendita gli alloggi che  nei  cinque  anni  precedenti  sono
stati oggetto di riacquisizione di cui all'art. 23. 
    4. Il Piano di vendita e' reso pubblico da  parte  dell'Ater  sul
Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione di manifesti
nella sede dell'Ater, in luogo  aperto  al  pubblico,  nei  siti  web
istituzionali  della  Regione  e  dell'Ater  medesima   nonche',   se
comprensivo di alloggi di sola gestione  Ater,  con  altre  forme  di
pubblicita' scelte da parte del proprietario. 
    5. Le entrate derivanti dall'alienazione degli  alloggi  inseriti
nei Piani di vendita sono destinate in misura non inferiore all'80% a
iniziative  da  attivare  sulle  unita'   immobiliari   di   edilizia
sovvenzionata. 
    6. Al fine di monitorare l'esito dei Piani di  vendita,  le  Ater
trasmettono semestralmente, entro il 31 gennaio e  il  31  luglio  di
ciascun anno, alla  Regione  i  dati  riferiti  agli  alloggi  ceduti
rispettivamente entro i precedenti semestri. 
    7. Le  Ater,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  6,
comunicano alla Regione: 
      a)  il  numero  degli   alloggi   ceduti,   con   gli   estremi
identificativi degli stessi ed il prezzo di cessione  risultante  dal
contratto di compravendita; 
      b) il programma di interventi per il riutilizzo  delle  entrate
di cui al comma 5. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                Criteri per la cessione in proprieta' 
 
    1. Gli alloggi inseriti nei Piani di vendita di cui  all'art.  20
gia' assegnati in locazione possono essere ceduti  in  proprieta'  ai
seguenti soggetti in ordine decrescente di priorita': 
      a)  all'assegnatario  o  agli  assegnatari  in  regola  con  il
pagamento dei canoni di locazione e delle  competenze  accessorie  di
cui all'art. 17; 
      b) ai soggetti di cui all'art. 19, comma 1 lettere a), b) e  c)
in possesso  dei  requisiti  prescritti  ai  fini  della  successione
nell'alloggio, in assenza di arretrati nel pagamento  dei  canoni  di
locazione e delle competenze accessorie di cui all'art. 17; 
      c) agli assegnatari di altri alloggi di edilizia sovvenzionata,
in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze
accessorie di cui all'art. 17. 
    2. Le condizioni e i requisiti devono  sussistere  alla  data  di
presentazione della domanda di acquisto. 
    3. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel Piano di  vendita,
che non intendono acquistarlo, possono presentare domanda  per  altro
diverso alloggio di edilizia  sovvenzionata  non  gia'  inserito  nei
Piani di vendita. Tali soggetti hanno  priorita'  rispetto  ad  altre
domande presentate ai sensi dell'art. 18 giacenti presso le Ater. 
    4. Gli alloggi ineriti nei Piani di vendita di  cui  all'art.  20
non  assegnati  possono  essere  ceduti  in  proprieta'  ai  seguenti
soggetti in ordine decrescente di priorita': 
      a) ai soggetti titolari di domanda inserita in  graduatoria  di
cui all'art. 9 comma 4 vigenti alla data di pubblicazione  del  Piano
di vendita; 
      b) a persone fisiche e giuridiche diverse  da  quelle  indicate
alla lettera a). 
    5. Nel caso di piu' offerte presentate dai  soggetti  di  cui  al
comma 4 l'alloggio viene ceduto al miglior offerente,  a  seguito  di
offerte al rialzo da presentarsi in  busta  chiusa  entro  i  termini
perentori fissati dalle Ater. 
    6. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel Piano di  vendita,
che non intendano acquistare tale alloggio o esercitare la  priorita'
per  il  cambio  ai  sensi  del  comma   3,   rimangono   assegnatari
dell'alloggio medesimo, che non puo' essere alienato. 
 
                              Art. 22. 
 
 
          Determinazione e pagamento del prezzo di vendita 
 
    1. Il prezzo di  cessione  in  proprieta'  dell'alloggio  di  cui
all'art. 20 e' determinato  dall'Ater  in  misura  corrispondente  al
valore di mercato e viene indicato nel  relativo  Piano  di  vendita,
fatto salvo il disposto di cui all'art. 20 comma 2 qualora l'alloggio
risulti in gestione alle Ater. 
    2. Il  prezzo  di  cessione  e'  corrisposto  dall'acquirente  in
un'unica soluzione. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                  Riacquisizione di alloggi venduti 
 
    1. Le Ater, che possiedono alloggi di edilizia  sovvenzionata  in
stabili a proprieta' mista con maggioranza delle  quote  millesimali,
possono riacquisire gli  alloggi  gia'  venduti  qualora  lo  stabile
necessiti di interventi di recupero ovvero al fine  di  concorrere  a
razionalizzare la gestione degli stabili. La  riacquisizione  avviene
mediante trattativa privata e in qualunque tempo. 
    2. In alternativa le Ater sono autorizzate a permutare l'alloggio
da riacquistare con altro  alloggio  di  edilizia  sovvenzionata  non
assegnato, anche con eventuale conguaglio da calcolarsi al valore  di
mercato ai sensi dell'art. 22. 
    3. Limitatamente agli alloggi alienati non a valore  di  mercato,
il riacquisto non  motivato  da  programmi  di  recupero  dell'intero
stabile avviene ad un prezzo pari a quello  di  cessione,  rivalutato
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  ed
impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.  All'alienante,  se
in  possesso  dei   requisiti   per   la   permanenza   nell'edilizia
sovvenzionata, puo' essere assegnato un  alloggio  in  locazione  nel
medesimo regime sovvenzionato. 
 
                              CAPO VII 
 
 
               FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
 
 
                              Art. 24. 
 
 
                            Fondo sociale 
 
    1.  La  Giunta  regionale  annualmente  ripartisce   le   risorse
destinate al Fondo sociale, istituito con l'articolo 44  della  legge
regionale 1/2016 e destinato  a  compensare  le  minori  entrate  nei
canoni di locazione e nelle quote per servizi accessori,  sulla  base
di una proposta presentata dalle Ater, adottata annualmente  in  sede
di Conferenza dei Direttori generali di cui all'art. 40  della  legge
regionale 1/2016,  che  tenga  conto  anche  dei  canoni  corrisposti
nell'anno precedente dagli assegnatari con particolare attenzione  ai
canoni corrisposti dagli assegnatari di cui  all'art.  17,  comma  4,
lettera a). 
    2. Le risorse sono destinate, in misura non inferiore all'80%,  a
interventi di manutenzione degli stabili di edilizia sovvenzionata da
rendicontare con le  modalita'  individuate  all'art.  28,  comma  9,
lettera c). 
 
                              CAPO VIII 
 
 
                       FORME DI FINANZIAMENTO 
 
 
                              Art. 25. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Le Ater  in  coerenza  con  le  determinazioni  assunte  dalla
Regione in sede di «Programma regionale delle politiche abitative» di
cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale 1/2016  propongono  alla
Regione le iniziative atte a soddisfare il  fabbisogno  abitativo  di
edilizia sovvenzionata. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                    Presentazione delle proposte 
 
    1.  Le  proposte  presentate  dalle  Ater  alla  Regione   devono
contenere in particolare: 
      a) l'indicazione e la localizzazione del tipo di iniziativa; 
      b) gli  estremi  identificativi  ovvero  la  descrizione  degli
alloggi o dello stabile sul quale viene realizzata l'iniziativa; 
      c) l'indicazione della spesa risultante  dal  quadro  economico
dell'opera; 
      d) il piano economico  finanziario  dell'iniziativa  dal  quale
rilevare la compatibilita' con la normativa europea  sui  servizi  di
interesse economico generale (SIEG); 
      e) il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione  e
di esecuzione dei lavori. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                     Prenotazione delle risorse 
 
    1. Le  proposte  presentate  sono  ammesse  a  finanziamento  con
delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate  con  il
Piano annuale di cui all'art. 4 comma 4 della legge regionale  1/2016
in relazione alle caratteristiche delle iniziative, dando priorita' a
quelle maggiormente coerenti  con  le  determinazioni  assunte  dalla
Regione in sede di «Programma regionale delle politiche abitative» di
cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale 1/2016. 
    2. Le proposte non finanziate ma ritenute comunque in  linea  con
la programmazione regionale sono valutate in fase di assegnazione dei
successivi riparti. 
 
                              Art. 28. 
 
 
     Concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti 
 
    1. I finanziamenti sono concessi, erogati e rendicontati  con  le
modalita' previste dalla  legge  regionale  31  maggio  2002,  n.  14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), dall'art. 37  della  legge
regionale 5 dicembre  2008,  n.  16  (Norme  urgenti  in  materia  di
ambiente, territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'  venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio  marittimo
e turismo) e commisurati nella misura massima stabilita dai massimali
di costo di cui all'art. 3 comma 2 lettera e) della  legge  regionale
1/2016. 
    2. I finanziamenti non possono  superare  la  spesa  sostenuta  e
rimasta effettivamente a carico delle Ater. 
    3. Ai finanziamenti di cui al comma 1  si  applica  la  normativa
europea sugli aiuti di stato relativamente a quei  servizi  economici
che  le  autorita'  pubbliche  degli  Stati  membri  considerano   di
interesse generale (SIEG) in attuazione  della  decisione  2012/21/UE
del 20 dicembre  2001  della  Commissione»  ambito  edilizia  sociale
(approvate in sede di  Conferenza  delle  regioni  e  delle  Province
autonome del 10 luglio 2014). 
    4. La Regione concede il finanziamento  sulla  base  della  spesa
risultante  dal  quadro  economico  dell'opera  presentato  ai  sensi
dell'art.  26  entro  180  giorni  dalla   data   di   ammissione   a
finanziamento di cui all'art. 27. 
    5. Ai sensi dell'art.  56  della  legge  regionale  14/2002  fino
all'approvazione  del  progetto  definitivo  da  parte  dell'Ater  la
Regione puo' revocare il finanziamento nel caso di  mancato  rispetto
del cronoprogramma presentato. 
    6. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili
e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i  contributi
previdenziali dovuti per legge e l'IVA (Imposta sul valore  aggiunto)
rimasta a carico, sono concessi  e  rendicontabili  per  intero;  gli
oneri per imprevisti, premi di accelerazione e  per  la  costituzione
del fondo per accordi  bonari  sono  concessi  e  rendicontabili  per
un'aliquota massima del 10 per  cento  dell'ammontare  dei  lavori  e
delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri
per ricerche e indagini preliminari sono  concessi  e  rendicontabili
per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei  lavori  e
delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. 
    7. La concessione del finanziamento  si  intende  effettuata  per
l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal  progetto.
L'Ater e' autorizzata a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non
costituente  onere,  in  quanto  a   qualsiasi   titolo   recuperata,
conguagliata o rimborsata,  per  la  realizzazione  di  nuovi  lavori
affini a quelli oggetto di contribuzione, nonche'  per  l'adeguamento
alle norme di sicurezza e per il miglioramento  funzionale  di  opere
preesistenti. 
    8. Il finanziamento viene  erogato,  previa  richiesta  inoltrata
dall'Ater alla Regione, sulla base della progressione della spesa, in
relazione  alle  obbligazioni  giuridiche  assunte,  certificate  per
importi non inferiori al 20 per cento del finanziamento. 
    9. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti  i  termini
di rendicontazione dell'iniziativa entro i quali  le  Ater,  ai  fini
della rendicontazione del finanziamento, presentano alla  Regione  ai
sensi dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008: 
      a)  per  le  acquisizioni  di   beni   immobili   la   seguente
documentazione: 
        1)  il  titolo   d'acquisto   del   diritto   di   proprieta'
sull'immobile; 
        2) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri
da imposte sostenuti; 
      b) per interventi edilizi le cui declaratorie  corrispondono  a
quelle di cui all'art. 4 comma 1 lettere a), b), c),  d)  e  comma  2
lettera c) della legge regionale 19/2009, la seguente documentazione: 
        1)  una  perizia  sottoscritta  da  un  tecnico  abilitato  e
asseverata dal direttore generale dell'ATER che attesti: 
          1.1. la regolarita' dei rapporti tra l'ATER  e  la  Regione
nel corso del rapporto contributivo; 
          1.2. la conformita' dell'opera realizzata a quella  ammessa
a finanziamento; 
          1.3.  il  rispetto   delle   disposizioni   normative   che
disciplinano la realizzazione dell'intervento; 
          1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale  risulta  dal
quadro economico finale dell'intervento; 
        2) il certificato di collaudo o di  regolare  esecuzione  dei
lavori e il relativo atto di approvazione; 
      c) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 19/2009: 
        1) l'elenco  delle  fatture  delle  spese  sostenute  con  il
finanziamento, riportante l'attestazione dell'ATER  che  le  medesime
sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo. 
    10. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'Ater e'  autorizzata  a
utilizzare le economie  dei  finanziamenti  concessi,  conseguite  in
corso  di  realizzazione  dell'opera  ammessa  a   finanziamento,   a
copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonche'
per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui
sia riconosciuta  la  necessita',  da  parte  della  Regione,  in  un
progetto approvato dall'Ater. 
    11. Gli alloggi oggetto dei  finanziamenti  concessi  ed  erogati
hanno destinazione locativa  per  il  periodo  e  con  le  specifiche
indicata all'art. 2 comma 1 lettera c). 
 
                               CAPO IX 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 29. 
 
 
        Controlli e verifiche nei confronti degli assegnatari 
 
    1. Le Ater effettuano la  vigilanza  ed  il  controllo,  anche  a
campione, nei confronti degli assegnatari degli alloggi  di  edilizia
sovvenzionata al fine di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti
soggettivi,  delle  condizioni  e  delle  prescrizioni   previste   e
richieste   dal   presente   Regolamento,   la   veridicita'    delle
dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di  quanto  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. 
    2. Al fine del disposto di cui al comma 1  le  Ater  acquisiscono
d'ufficio le informazioni utili disponibili  presso  altre  pubbliche
amministrazioni. In  tal  senso,  le  Ater  possono  procedere  anche
sottoscrivendo con tali soggetti, o con le  autorita'  competenti  in
materia di pubblica vigilanza,  specifici  atti  d'intesa  aventi  ad
oggetto  la  definizione  di  procedure  e  collaborazioni  utili   a
migliorare   l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione    volta
all'espletamento di tali controlli. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari  operato  dal
presente Regolamento si  intende  effettuato  al  testo  vigente  dei
medesimi, comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni  intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  51  della  legge  regionale  1/2016  la
disciplina  contributiva  vigente  antecedentemente  all'entrata   in
vigore del presente Regolamento continua ad avere  efficacia  per  le
iniziative e gli interventi per  i  quali  sia  stata  presentata  la
domanda di finanziamento alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento. 
    2. Per i bandi di concorso per l'assegnazione  degli  alloggi  di
edilizia sovvenzionata pubblicati prima dell'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  ai  fini  della  formulazione  delle  relative
graduatorie, e loro aggiornamenti, e delle  conseguenti  assegnazioni
degli alloggi continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. 
    3. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui  all'art.
17 si applicano per la determinazione dei canoni di locazione  a  far
tempo dal primo gennaio del secondo anno del biennio 2016-2017. 
    4. Nelle more della definizione dei massimali  di  costo  di  cui
all'art. 3 comma  2  lettera  e)  della  legge  regionale  1/2016,  i
finanziamenti di cui all'art. 28 sono riconosciuti in misura comunque
non superiore alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a  carico
delle Ater valutato il Piano  economico  finanziario  dell'iniziativa
indicato all'art. 26 comma 1 lettera d). 
    5. Ai procedimenti di revoca dell'assegnazione non conclusi  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento  con  il  rilascio
dell'immobile, si  applicano  le  disposizione  di  cui  all'art.  16
qualora permangano condizioni di incompatibilita' con  l'assegnazione
dell'alloggio. 
 
                               Art. 32 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati in particolare: 
      a) il decreto del Presidente della Regione 13 aprile  2004,  n.
0119  (Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  3  della  L.R.  6/2003
concernete le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata); 
      b) il decreto del Presidente della Regione 28 giugno  2004,  n.
0215  (Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  3  della  L.R.  6/2003
concernente   le   agevolazioni   per    l'edilizia    sovvenzionata.
Approvazione modifica); 
      c) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n.
041 (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della  legge  regionale  7
marzo  2003,  n.  6,  concernete  le  agevolazioni   per   l'edilizia
sovvenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004,  n.  0119/Pres.,  e
successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche); 
      d) il decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2009, n.
0324 (Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della  legge
regionale  7  marzo  2003,  n.  6,  concernete  le  agevolazioni  per
l'edilizia sovvenzionata, emanato  con  DPReg.  13  aprile  2004,  n.
0119/Pres.). 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani