Allegato 
 
Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e  i  modelli
  delle schede di votazione  relative  ai  referendum  consultivi  in
  materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art.
  17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 
 
    (Omissis) 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2,  comma  1,
della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo  svolgimento
dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto
e scrutinio elettronico), disciplina le caratteristiche e  i  modelli
delle schede  di  votazione  relative  ai  referendum  consultivi  in
materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di  cui  all'art.
17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12  dello
Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme  relative
alla richiesta, indizione e svolgimento  dei  referendum  abrogativo,
propositivo  e  consultivo  e  all'iniziativa  popolare  delle  leggi
regionali). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                    Caratteristiche delle schede 
 
    1. Le schede di votazione relative ai  referendum  consultivi  in
materia di circoscrizioni e  denominazioni  comunali  sono  di  carta
consistente idonea ad evitare la trasparenza della stampa. 
    2. La parte esterna delle  schede  di  votazione  e'  retinata  e
stampata a due colori. La parte interna  delle  schede  di  votazione
contiene i riquadri di testo che sono stampati  in  nero.  I  fondini
della parte esterna ed interna delle schede sono stampati a pantone. 
    3. Le schede di votazione sono suddivise in quattro parti uguali.
Le schede sono piegate verticalmente  in  modo  che  la  prima  parte
ricada sulla seconda, il tutto sulla terza  e  successivamente  sulla
quarta, seguendo il verso delle  pieghe  verticali  equidistanti  fra
loro. Le schede cosi' piegate sono ripiegate orizzontalmente a meta',
in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni
generali del referendum. 
    4. Nella parte interna delle schede di votazione sono riportati i
quesiti approvati dal Consiglio  regionale  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 9, della legge regionale n. 5/2003. 
    5.  Nel  referendum  consultivo  in  materia  di   circoscrizioni
comunali il quesito e' riportato all'interno di un riquadro posto  al
centro della scheda di votazione. 
    6.  Nel  referendum  consultivo  in  materia  di   scelta   della
denominazione del nuovo comune, i nomi proposti sono riportati  sulla
scheda in colonna, fino al limite massimo di cinque nomi per colonna. 
    7. Nel caso  di  svolgimento  contemporaneo  di  piu'  referendum
consultivi nello stesso Comune, le schede sono di colore diverso. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Modelli delle schede di votazione 
 
    1. Le schede di votazione relative ai  referendum  consultivi  in
materia di circoscrizioni  e  denominazioni  comunali,  nel  rispetto
delle caratteristiche di cui all'art. 2,  sono  conformi  ai  modelli
riportati negli allegati A e B al presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani