Allegato Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Omissis) Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), disciplina le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Art. 2. Caratteristiche delle schede 1. Le schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali sono di carta consistente idonea ad evitare la trasparenza della stampa. 2. La parte esterna delle schede di votazione e' retinata e stampata a due colori. La parte interna delle schede di votazione contiene i riquadri di testo che sono stampati in nero. I fondini della parte esterna ed interna delle schede sono stampati a pantone. 3. Le schede di votazione sono suddivise in quattro parti uguali. Le schede sono piegate verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Le schede cosi' piegate sono ripiegate orizzontalmente a meta', in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni generali del referendum. 4. Nella parte interna delle schede di votazione sono riportati i quesiti approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge regionale n. 5/2003. 5. Nel referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali il quesito e' riportato all'interno di un riquadro posto al centro della scheda di votazione. 6. Nel referendum consultivo in materia di scelta della denominazione del nuovo comune, i nomi proposti sono riportati sulla scheda in colonna, fino al limite massimo di cinque nomi per colonna. 7. Nel caso di svolgimento contemporaneo di piu' referendum consultivi nello stesso Comune, le schede sono di colore diverso. Art. 3. Modelli delle schede di votazione 1. Le schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2, sono conformi ai modelli riportati negli allegati A e B al presente regolamento. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani