Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), di seguito denominata legge, definisce i requisiti, le condizioni, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi volti a promuovere e sostenere le tipologie di interventi di cui all'art. 4, comma 2, della legge, e disciplina le modalita' di attribuzione delle premialita' di cui all'art. 9 della legge medesima e di coordinamento delle strutture regionali. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) con riferimento ai termini: «infrastruttura di ricerca», «ricerca fondamentale», «ricerca industriale», «sviluppo sperimentale», «innovazione di processo» e «innovazione organizzativa», si richiamano le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea avente ad oggetto la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27 giugno 2014, di seguito denominata Comunicazione; b) per «trasferimento tecnologico» si intende il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione; c) per «attivita' economica» si intende un'attivita' consistente nell'offerta di beni e servizi su un dato mercato; d) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e), per «Servizio» si intende il Servizio competente in materia di universita' e ricerca della Direzione regionale, quale unita' organizzativa responsabile dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento. Per i procedimenti contributivi riferiti agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, per «Servizio» si intende il Servizio competente in materia di edilizia universitaria della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture; e) per «collaborazione» si intende la collaborazione tra almeno due parti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata dell'intervento di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati; f) per «collaboratori beneficiari» si intendono i soggetti che costituiscono il sistema universitario regionale ai sensi dell'art. 2 della legge, che realizzano un intervento in collaborazione; g) per «altri collaboratori» si intendono i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 della legge, che realizzano un intervento in collaborazione con i collaboratori beneficiari. Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi e delle premialita' i soggetti che costituiscono il sistema universitario regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge. Art. 4. Disciplina aiuti di Stato 1. I contributi volti a promuovere e sostenere gli interventi di cui al presente regolamento, nonche' gli interventi stessi, sono in ogni caso concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Art. 5. Oggetto dei contributi 1. I contributi di cui all'art. 1 hanno ad oggetto il finanziamento di: a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attivita' di ricerca e di formazione e consistenti, in particolare, in: 1) corsi per il conferimento dei titoli di laurea legalmente riconosciuti; 2) corsi di dottorato di ricerca; 3) corsi di studio post lauream per il conseguimento di master universitario di primo o di secondo livello; 4) corsi previsti negli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il conseguimento dei diplomi accademici e di perfezionamento o master; 5) scuole di specializzazione post lauream per il conseguimento del relativo diploma; 6) corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico e professionale; 7) attivita' di ricerca e servizi per la ricerca; 8) produzione artistica correlata alla formazione e alla ricerca nel settore artistico e musicale; 9) iniziative di mobilita', volte a promuovere l'internazionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca; 10) iniziative di trasferimento della conoscenza; b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico riguardanti, in particolare: 1) la ricerca fondamentale; 2) la ricerca industriale; 3) lo sviluppo sperimentale; 4) l'innovazione; 5) il trasferimento tecnologico; c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge, aventi ad oggetto l'introduzione di nuove metodologie nell'organizzazione e gestione delle attivita' dei soggetti beneficiari; d) interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare rientranti nelle seguenti categorie: 1) interventi edilizi di ampliamento, ivi compresa la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo di immobili cosi' come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il conseguimento del risparmio energetico, di edifici destinati o da destinare a sedi universitarie o a servizi a favore degli studenti universitari ed acquisto degli immobili necessari per la realizzazione degli interventi stessi; 2) acquisto e posa in opera di arredi fissi e mobili, attrezzature, apparecchiature per l'attivita' didattica e scientifica da destinare a edifici gia' destinati o da destinare a sedi universitarie o a servizi a favore degli studenti universitari, finalizzati anche alla sostituzione, in strutture gia' funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza o obsoleti. Sono considerati arredi ed attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi); 3) ampliamento, valorizzazione e conservazione, ivi compresa la ristrutturazione, delle infrastrutture di ricerca; e) iniziative di orientamento universitario riguardanti, in particolare: 1) orientamento in entrata; 2) orientamento in itinere; 3) orientamento in uscita e servizi di placement. 2. A pena di inammissibilita' gli interventi di cui al comma 1 devono perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge e devono essere coerenti con il Programma triennale di cui all'art. 6 della legge, di seguito Programma. Art. 6. Contenuti del Programma 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della legge, il Programma definisce altresi': a) nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del sistema universitario, la quota delle risorse da impiegare, in ogni annualita', per ciascuna delle tipologie di interventi contributivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge sulla base degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge; b) i contenuti e la tipologia dei dati e delle informazioni concernenti la relazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge. Art. 7. Piano programmatico degli interventi 1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma da parte della Giunta regionale, i soggetti beneficiari presentano alla Regione un elenco di interventi che intendono realizzare nel periodo di validita' del Programma. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' redatto da ciascun beneficiario sulla base e nel rispetto del Programma e contiene: a) la descrizione degli specifici interventi che ciascun beneficiario propone di realizzare, tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, della legge e declinati all'art. 5 del presente regolamento, eventualmente anche in collaborazione ai sensi dell'art. 12; b) il costo previsto per la realizzazione di ciascuno degli interventi proposti di cui alla lettera a); c) la data prevista di avvio e la durata massima prevista degli interventi proposti di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 13 comma 1; d) l'eventuale struttura organizzativa deputata alla realizzazione dell'intervento proposto. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di universita', entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'elenco degli interventi di cui al comma 1, sentita la Conferenza del sistema universitario regionale prevista dall'art. 5 della legge, di seguito Conferenza, approva con propria deliberazione il Piano programmatico degli interventi, di seguito Piano, contenente gli interventi selezionati tra quelli indicati all'elenco di cui al comma 1 in base alla coerenza e all'aderenza degli stessi rispetto agli obiettivi da realizzare, alle priorita' e ai risultati attesi definiti nel Programma, alla completezza e chiarezza della descrizione degli interventi proposti, nonche' al grado di cantierabilita' nell'arco del triennio di validita' del Programma e alla congruita' tra dimensione dell'intervento e costo previsto. 4. Qualora il Piano contenga la realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, la proposta di delibera e' presentata di concerto con l'Assessore competente in materia di edilizia universitaria. 5. Il Piano di cui al comma 3 stabilisce in particolare: a) l'elenco degli interventi da realizzare, tra quelli proposti ai sensi del comma 2, lettera a); b) una breve descrizione di ciascun intervento di cui alla lettera a), con l'indicazione dei beneficiari responsabili della loro realizzazione; c) il costo previsto per la realizzazione di ciascun intervento; d) i finanziamenti complessivi della Regione per ciascun beneficiario proporzionali al costo degli interventi di cui alla lettera a); e) la data prevista di avvio e la durata massima prevista degli interventi da realizzare di cui alla lettera a). 6. Le domande annuali di contributo di cui all'art. 9 riguardano gli interventi previsti nel Piano. Art. 8. Modifiche al Piano degli interventi 1. Nel caso di modifica del Programma ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge, ovvero di richieste alla Regione da parte dei beneficiari di sostituzioni o modifiche sostanziali degli interventi, purche' riferite a contributi non gia' concessi, la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni, puo' modificare il Piano di cui all'art. 7, sulla base e nel rispetto del Programma. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione di nuovi elenchi ai sensi dell'art. 7 per effetto della modifica del Programma ovvero dalla data di presentazione delle richieste di sostituzioni o modifiche di cui al comma 1. Art. 9. Termini e modalita' di presentazione della domanda di contributo 1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano al Servizio, entro il 31 maggio di ciascun anno di riferimento, anche per via telematica, le domande riferite agli interventi previsti nel Piano di cui all'art. 7, sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di mandato e di idonei poteri di firma, unitamente alla seguente documentazione specifica: a) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e): 1) elaborato progettuale o relazione illustrativa dell'iniziativa corredati dal piano finanziario; 2) eventuale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, o eventuale dichiarazione di impegno a stipulare l'accordo di collaborazione in oggetto; 3) documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore, qualora diverso dal legale rappresentante; b) per gli interventi edilizi ed infrastrutturali di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2: 1) per gli interventi relativi al patrimonio immobiliare: a) relazione tecnico illustrativa dell'intervento, quadro economico, con l'eventuale indicazione della quota di cofinanziamento e cronoprogramma dei lavori firmato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 13; b) elaborati grafici illustrativi dei lavori da eseguire o relativi all'immobile oggetto di acquisto; 2) per gli interventi relativi al patrimonio mobiliare, relazione illustrativa degli arredi e attrezzature da acquistare e dei costi previsti, con l'eventuale indicazione della quota di cofinanziamento; 3) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante la posizione dell'ente in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto del contributo; 4) eventuale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12, comma 3; 5) documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore, qualora diverso dal legale rappresentante. 2. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, distinta a seconda degli interventi, alla domanda sono altresi' allegate le eventuali dichiarazioni sostitutive, le dichiarazioni e la documentazione necessarie alla valutazione di cui all'art. 4, nonche' ogni eventuale ulteriore documentazione che si rendesse indispensabile secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia fiscale e tributaria, di amministrazione trasparente e aperta, nonche' di armonizzazione dei bilanci. 3. Qualora la documentazione sia incompleta, il Servizio ne da' comunicazione al beneficiario assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere all'integrazione documentale. Detto termine puo' essere prorogato una sola volta e per un massimo di quindici giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede sulla base della documentazione agli atti. 4. Qualora a seguito delle integrazioni richieste e non prodotte ai sensi del comma 3 la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, il contributo non viene concesso. Art. 10. Concessione ed erogazione del contributo 1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilita', la completezza e la regolarita' formale delle domande medesime, nonche' la rispondenza degli interventi al Piano. 2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che puo' essere erogato in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in misura non superiore all'ottanta per cento. 3. Il contributo concesso per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, viene erogato secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 4. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita. Art. 11. Intensita' del contributo 1. Le iniziative istituzionali e le iniziative di innovazione organizzativa e gestionale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), ed e), sono finanziate nella misura del cento per cento della spesa ammissibile, al netto dell'eventuale quota di cofinanziamento. 2. Gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e d), sono finanziati secondo le intensita' previste dalla disciplina, anche dell'Unione europea, dello specifico settore di riferimento. 3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire la spesa ammissibile al netto dell'eventuale cofinanziamento dichiarato, il contributo viene concesso in misura proporzionalmente ridotta, a condizione che sia assicurato un cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario puo' rideterminare detta spesa, purche' la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al venticinque per cento. Art. 12. Interventi realizzati in collaborazione 1. Gli interventi possono essere realizzati dai beneficiari in collaborazione, e anche con soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, di seguito altri collaboratori. 2. La collaborazione tra i beneficiari e gli altri collaboratori deve rispettare le condizioni di cui all'art. 4. 3. La collaborazione tra i beneficiari e gli altri collaboratori deve risultare da uno specifico accordo di collaborazione che definisce i rapporti intercorrenti tra le parti e in particolare: a) determina la natura e l'entita' del cofinanziamento; b) stabilisce a carico di tutti i collaboratori gli obblighi. 4. Le spese degli altri collaboratori non sono finanziabili e sono sostenute a titolo di cofinanziamento. Art. 13. Inizio e ultimazione degli interventi 1. Gli interventi di cui all'art. 5 vengono avviati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e comunque entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di concessione, e non devono avere durata superiore ai tre anni. 2. Gli interventi realizzati in collaborazione ai sensi dell'art. 12 devono essere realizzati nel rispetto dei termini di cui al comma 1. Art. 14. Proroga e variazione dei termini 1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, il Direttore del Servizio puo', con proprio decreto e su richiesta del soggetto beneficiario, prorogare o fissare nuovi termini di realizzazione degli interventi di cui all'art. 13. 2. La richiesta di proroga o di variazione e' presentata, prima della scadenza dei termini di conclusione dell'intervento, dal beneficiario al Servizio unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione. Il Servizio esamina la domanda al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, nonche' la completezza e la regolarita' formale della stessa, e provvede all'eventuale concessione della proroga o alla fissazione di nuovi termini entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la proroga e la variazione dei termini possono essere concessi una sola volta. 4. Per ragioni eccezionali, connesse alla particolare natura dell'intervento o a obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della approvazione del Programma o del Piano ai sensi dell'art. 7, ovvero, ancora, a cause impreviste e imprevedibili, il Direttore del servizio puo', con proprio decreto, concedere una ulteriore proroga o variazione dei termini. 5. La proroga o la fissazione di nuovi termini non comporta una modifica del Piano. Art. 15. Mancato rispetto dei termini 1. Nel caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione degli interventi ai sensi degli articoli 13 e 14, il relativo contributo viene revocato. 2. Nel caso di revoca del contributo, il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo secondo le modalita' stabilite dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, la Regione, con decreto del Direttore del servizio, si riserva la facolta' di confermare il contributo quando gli interventi di cui all'art. 5 siano gia' realizzati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, ovvero di rideterminare la quota del contributo concesso sulla base dello stato di avanzamento degli interventi realizzati sino alla scadenza del suddetto termine in misura proporzionale al contributo concesso, previa verifica dell'utilita' o della funzionalita' di quanto sino al momento realizzato e del raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso al contributo. In tal caso il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione della quota di contributo eccedente. Art. 16. Modifiche agli interventi 1. Gli interventi finanziati possono essere modificati con decreto del Direttore del servizio, per ragioni eccezionali opportunamente motivate, connesse alla particolare natura dell'intervento o a obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della approvazione del Programma o del Piano ai sensi dell'art. 7. 2. Le modifiche di cui al comma 1 sono ammesse soltanto qualora si configurino come modifiche non sostanziali. Non sono ammissibili richieste di variazione dell'intervento presentate prima della concessione del contributo. 3. Per modifiche non sostanziali si intendono quelle apportate a uno o piu' aspetti o elementi che compongono l'intervento, che non ne alterano la natura, nonche' gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima. 4. La richiesta di modifica, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di mandato e di idonei poteri di firma, e' presentata tempestivamente dal soggetto beneficiario al Servizio unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione. Il Servizio esamina la domanda al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, nonche' la completezza e la regolarita' formale della stessa, e provvede all'eventuale autorizzazione di modifica degli interventi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione. 5. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina in alcun caso l'aumento del contributo. 6. Laddove la modifica dell'intervento comporti una variazione dei termini di cui all'art. 13, si applicano le procedure di cui all'art. 14. 7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di modifica dell'intervento ovvero di mancata presentazione della domanda, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purche' il soggetto beneficiario si impegni formalmente a completare gli interventi finanziati con altre risorse finanziarie e purche' non si incorra in una delle cause di revoca o di altre ipotesi di riduzione del contributo. 8. La modifica degli interventi ai sensi del presente articolo non comporta una modifica del Piano. Art. 17. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione degli interventi finanziabili di cui all'art. 5, come specificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda rientranti nelle seguenti voci: a) costi di personale interno ed esterno, ivi compresi i costi di missione relativi a viaggi, vitto e alloggio, e l'imposta regionale sulla attivita' produttive (IRAP), riconducibili alle iniziative oggetto di contributo; b) costi di ammortamento di strumenti e attrezzature e costi di utilizzo di beni strumentali, appositamente acquistati per realizzare gli interventi, limitatamente al periodo di utilizzo degli stessi per la realizzazione degli interventi per i quali i beni sono stati acquistati, nonche' proporzionalmente al grado di utilizzo dei beni; c) altri costi di promozione, esecuzione e valorizzazione dell'attivita'; d) spese per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, cosi' come le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita'; e) altri costi d'esercizio, incluse spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, nonche' per la pubblicazione dei risultati, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita'; f) spese relative alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale; g) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se sostenuta dal beneficiario e se non e' da questi recuperabile; h) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto in misura non superiore al quindici per cento delle spese di cui alle lettere da a) a g). 2. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi relativi al patrimonio immobiliare indicati dall'art. 5, comma 1, lettera d), n. 1), nelle spese ammissibili sono comprese tutte le categorie di spesa previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 3. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi relativi al patrimonio mobiliare indicati dall'art. 5, comma 1, lettera d), n. 2), nelle spese ammissibili sono comprese le spese relative a: a) acquisto di arredi fissi e mobili; b) acquisto di attrezzature; c) costi per il trasporto e montaggio; d) IVA se sostenuta e non recuperabile. 4. L'ammissibilita' della spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sostenuta per gli interventi di cui al comma 2 e' disciplinata dall'art. 56, commi 5 e 6, della legge regionale n. 14/2002. 5. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste ai precedenti commi e, in particolare, le spese relative a: a) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; b) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto; c) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario. 6. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, le spese per la realizzazione degli interventi e dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e d), dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Comunicazione. Art. 18. Termini e modalita' di presentazione del rendiconto 1. Ai fini della rendicontazione del contributo concesso per la realizzazione dei singoli interventi, si applica la disciplina di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. 2. La rendicontazione deve essere presentata al Servizio, anche per via telematica, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento. Limitatamente agli interventi in materia di edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, per data di conclusione dell'intervento si intende il collaudo o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 3. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, per un massimo di sessanta giorni, purche' presentata prima della scadenza dello stesso. 4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. 5. Qualora, per contro, dalla rendicontazione risultasse una minore spesa sostenuta, il contributo concesso viene rideterminato in misura proporzionale con decreto del Direttore del servizio. 6. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali normative di settore. Art. 19. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi 1. Il Programma definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), della legge, gli obiettivi del triennio oggetto di valutazione, gli indicatori di risultato di tipo quantitativo o qualitativo e il termine di presentazione delle relazioni di cui al comma 2. 2. I beneficiari trasmettono, entro il termine di cui al comma 1 e anche per via telematica, la relazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge riportante i dati e le informazioni concernenti l'attivita' realizzata, ai fini della quantificazione degli indicatori di risultato in funzione degli obiettivi identificati nel Programma. 3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle relazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge da parte dei beneficiari, il Servizio predispone una relazione contenente una valutazione finale dei risultati conseguiti, sulla base del valore effettivo attribuito per ciascun indicatore, come risultante dalle relazioni stesse e tenuto conto del parere di cui all'art. 23 del presente regolamento. 4. La relazione di cui al comma 3 e' trasmessa alla Conferenza entro il termine di quindici giorni dalla sua predisposizione. Art. 20. Modalita' di ripartizione delle risorse per le premialita' 1. Le risorse destinate dal bilancio di previsione regionale all'attribuzione delle premialita' sono assegnate sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti dal Programma e sono ripartite tra i beneficiari secondo le modalita' riportate nell'allegato A. 2. Il riparto di cui al comma 1 e' approvato dal Direttore del Servizio, con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui all'art. 19, comma 3, alla Conferenza. Art. 21. Concessione delle premialita' 1. Entro quindici giorni dalla data di approvazione del riparto di cui all'art. 20, il Direttore del servizio provvede, con proprio decreto, alla concessione e alla contestuale erogazione della premialita', in un'unica soluzione. Art. 22. Esperti 1. Al fine di ottimizzare la destinazione dei finanziamenti regionali, sotto forma di Fondo per il finanziamento del sistema universitario e di risorse premiali, finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6-bis della medesima legge, la Giunta si avvale di esperti nel settore della valutazione. 2. Gli esperti di cui al comma 1 assicurano alla Giunta funzioni propositive e consultive, utili alla redazione del Programma triennale. 3. Le medesime funzioni di cui al comma 2 sono assicurate dagli esperti agli uffici preposti alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e connessa ripartizione delle risorse premiali, di cui ai precedenti articoli 19 e 20. 4. Gli esperti, uno per ciascuno dei componenti il sistema universitario regionale, sono individuati tra i membri esterni dei Nuclei di valutazione in carica. 5. Compete alla Regione garantire le condizioni per l'espletamento delle attivita' in capo agli esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Compete agli stessi individuare le modalita' organizzative per assicurare le funzioni di cui ai commi 2 e 3. Art. 23. Modalita' di coordinamento delle strutture regionali 1. Al fine di favorire una azione coordinata delle diverse strutture regionali interessate, il Servizio puo' richiedere alla Direzione regionale competente in materia di infrastrutture di rendere, entro quindici giorni dalla data di invio, un parere non vincolante in ordine allo schema della relazione finale contenente la valutazione dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge e dell'art. 19, comma 3, del presente regolamento. Art. 24. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 25. Norme transitorie 1. Per l'anno 2016 le domande di cui all'art. 9 sono presentate entro trenta giorni dalla data di approvazione del Piano da parte della Giunta regionale. Art. 26. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia Allegato A (riferito all'articolo 20) Modalita' di ripartizione delle risorse per le premialita' Parte di provvedimento in formato grafico