Regolamento recante disposizioni per  l'attuazione  degli  interventi
  promozionali e di  sostegno  a  favore  del  sistema  universitario
  regionale in  attuazione  dell'art.  7  della  legge  regionale  17
  febbraio  2011,  n.  2  (Finanziamenti  al  sistema   universitario
  regionale). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, emanato ai sensi  dell'art.  7  della
legge regionale 17 febbraio 2011,  n.  2  (Finanziamenti  al  sistema
universitario regionale), di seguito denominata  legge,  definisce  i
requisiti,  le  condizioni,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione  dei  contributi  volti  a  promuovere  e  sostenere   le
tipologie di interventi di cui all'art. 4, comma 2,  della  legge,  e
disciplina le modalita' di  attribuzione  delle  premialita'  di  cui
all'art. 9 della legge medesima e di  coordinamento  delle  strutture
regionali. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento: 
      a) con riferimento ai  termini:  «infrastruttura  di  ricerca»,
«ricerca    fondamentale»,    «ricerca    industriale»,     «sviluppo
sperimentale»,   «innovazione    di    processo»    e    «innovazione
organizzativa»,  si  richiamano  le   definizioni   contenute   nella
Comunicazione  della  Commissione  europea  avente  ad   oggetto   la
«Disciplina degli aiuti di Stato a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 198 del 27 giugno 2014, di seguito denominata Comunicazione; 
      b) per «trasferimento tecnologico» si intende il  trasferimento
di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione
e  soggetti  che  utilizzano  l'innovazione  al  fine  di   favorirne
l'acquisizione e la circolazione; 
      c)  per   «attivita'   economica»   si   intende   un'attivita'
consistente nell'offerta di beni e servizi su un dato mercato; 
      d) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  a),
b), c), d), numero 3, ed e), per «Servizio» si  intende  il  Servizio
competente in  materia  di  universita'  e  ricerca  della  Direzione
regionale, quale unita' organizzativa responsabile  dei  procedimenti
disciplinati   dal   presente   regolamento.   Per   i   procedimenti
contributivi riferiti agli interventi di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera d), numeri 1 e 2,  per  «Servizio»  si  intende  il  Servizio
competente in  materia  di  edilizia  universitaria  della  Direzione
regionale competente in materia di infrastrutture; 
      e) per «collaborazione» si intende la collaborazione tra almeno
due parti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al
conseguimento di un  obiettivo  comune  basato  sulla  divisione  del
lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata
dell'intervento di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione
e ne condividono i rischi e i risultati; 
      f) per «collaboratori beneficiari» si intendono i soggetti  che
costituiscono il sistema universitario regionale ai sensi dell'art. 2
della legge, che realizzano un intervento in collaborazione; 
      g) per «altri collaboratori» si intendono i soggetti diversi da
quelli di cui all'art. 2 della legge, che realizzano un intervento in
collaborazione con i collaboratori beneficiari. 
 
                               Art. 3. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi e delle premialita' i soggetti
che costituiscono il sistema  universitario  regionale  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 2 della legge. 
 
                               Art. 4. 
                      Disciplina aiuti di Stato 
 
    1. I contributi volti a promuovere e sostenere gli interventi  di
cui al presente regolamento, nonche' gli interventi stessi,  sono  in
ogni caso concessi nel rispetto della disciplina europea  in  materia
di  aiuti  di  Stato  a  favore  della  ricerca,  dello  sviluppo   e
dell'innovazione. 
 
                               Art. 5. 
                       Oggetto dei contributi 
 
    1.  I  contributi  di  cui  all'art.  1  hanno  ad   oggetto   il
finanziamento di: 
      a) iniziative  istituzionali  direttamente  riconducibili  alle
attivita' di ricerca e di formazione e consistenti,  in  particolare,
in: 
        1) corsi per il conferimento dei titoli di laurea  legalmente
riconosciuti; 
        2) corsi di dottorato di ricerca; 
        3) corsi di studio  post  lauream  per  il  conseguimento  di
master universitario di primo o di secondo livello; 
        4)  corsi  previsti   negli   ordinamenti   didattici   delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il
conseguimento dei diplomi accademici e di perfezionamento o master; 
        5)  scuole  di   specializzazione   post   lauream   per   il
conseguimento del relativo diploma; 
        6) corsi di formazione, aggiornamento  e  perfezionamento  in
ambito culturale, scientifico, tecnico e professionale; 
        7) attivita' di ricerca e servizi per la ricerca; 
        8) produzione artistica  correlata  alla  formazione  e  alla
ricerca nel settore artistico e musicale; 
        9)   iniziative   di   mobilita',    volte    a    promuovere
l'internazionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca; 
        10) iniziative di trasferimento della conoscenza; 
      b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico riguardanti,
in particolare: 
        1) la ricerca fondamentale; 
        2) la ricerca industriale; 
        3) lo sviluppo sperimentale; 
        4) l'innovazione; 
        5) il trasferimento tecnologico; 
      c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale,  anche
finalizzate a realizzare forme di  aggregazione  sistematica  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera  b),  della  legge,  aventi  ad  oggetto
l'introduzione di nuove metodologie  nell'organizzazione  e  gestione
delle attivita' dei soggetti beneficiari; 
      d) interventi di ampliamento,  conservazione  e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare  e  mobiliare  rientranti  nelle  seguenti
categorie: 
        1)  interventi  edilizi  di  ampliamento,  ivi  compresa   la
ristrutturazione, la  manutenzione  straordinaria,  il  restauro,  il
risanamento conservativo di immobili cosi' come definiti dall'art.  4
della legge regionale 11  novembre  2009,  n.  19  (Codice  regionale
dell'edilizia),  l'abbattimento   delle   barriere   architettoniche,
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di  sicurezza,  il
conseguimento del risparmio energetico, di  edifici  destinati  o  da
destinare a sedi universitarie o a servizi a  favore  degli  studenti
universitari  ed   acquisto   degli   immobili   necessari   per   la
realizzazione degli interventi stessi; 
        2) acquisto e  posa  in  opera  di  arredi  fissi  e  mobili,
attrezzature, apparecchiature per l'attivita' didattica e scientifica
da  destinare  a  edifici  gia'  destinati  o  da  destinare  a  sedi
universitarie o a  servizi  a  favore  degli  studenti  universitari,
finalizzati anche alla sostituzione, in strutture  gia'  funzionanti,
di arredi e attrezzature non rispondenti  ai  requisiti  previsti  in
materia  di  sicurezza  o  obsoleti.  Sono  considerati   arredi   ed
attrezzature i beni mobili oggetto di  iscrizione  nel  registro  dei
beni ammortizzabili di cui all'art. 16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni  in
materia di accertamento dell'imposta sui redditi); 
        3) ampliamento, valorizzazione e conservazione, ivi  compresa
la ristrutturazione, delle infrastrutture di ricerca; 
      e) iniziative di  orientamento  universitario  riguardanti,  in
particolare: 
        1) orientamento in entrata; 
        2) orientamento in itinere; 
        3) orientamento in uscita e servizi di placement. 
    2. A pena di inammissibilita' gli interventi di cui  al  comma  1
devono perseguire gli obiettivi di cui all'art.  3,  comma  1,  della
legge e devono essere coerenti con  il  Programma  triennale  di  cui
all'art. 6 della legge, di seguito Programma. 
 
                               Art. 6. 
                       Contenuti del Programma 
 
    1. Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della legge, il  Programma
definisce altresi': 
      a) nell'ambito delle risorse  destinate  al  finanziamento  del
sistema universitario, la quota delle risorse da impiegare,  in  ogni
annualita', per ciascuna delle tipologie di  interventi  contributivi
di cui all'art. 4, comma 2, della legge sulla base degli obiettivi di
cui all'art. 3, comma 1, della legge; 
      b) i contenuti e la tipologia dei  dati  e  delle  informazioni
concernenti la relazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge. 
 
                               Art. 7. 
                Piano programmatico degli interventi 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione  del  Programma
da parte della Giunta regionale, i  soggetti  beneficiari  presentano
alla Regione un elenco di interventi  che  intendono  realizzare  nel
periodo di validita' del Programma. 
    2. L'elenco di cui al comma 1 e' redatto da ciascun  beneficiario
sulla base e nel rispetto del Programma e contiene: 
      a)  la  descrizione  degli  specifici  interventi  che  ciascun
beneficiario propone di realizzare, tra quelli indicati  all'art.  4,
comma 2, della legge e declinati all'art. 5 del presente regolamento,
eventualmente anche in collaborazione ai sensi dell'art. 12; 
      b) il costo previsto per la  realizzazione  di  ciascuno  degli
interventi proposti di cui alla lettera a); 
      c) la data prevista di avvio e la durata massima prevista degli
interventi proposti di cui alla lettera a), nel rispetto dei  vincoli
di cui all'art. 13 comma 1; 
      d)   l'eventuale   struttura   organizzativa   deputata    alla
realizzazione dell'intervento proposto. 
    3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente  in
materia  di  universita',  entro  trenta   giorni   dalla   data   di
presentazione dell'elenco degli interventi di cui al comma 1, sentita
la Conferenza del sistema universitario regionale prevista  dall'art.
5  della  legge,  di  seguito   Conferenza,   approva   con   propria
deliberazione il Piano programmatico  degli  interventi,  di  seguito
Piano, contenente gli  interventi  selezionati  tra  quelli  indicati
all'elenco di cui al comma 1 in base  alla  coerenza  e  all'aderenza
degli stessi rispetto agli obiettivi da realizzare, alle priorita'  e
ai risultati  attesi  definiti  nel  Programma,  alla  completezza  e
chiarezza della descrizione degli  interventi  proposti,  nonche'  al
grado di cantierabilita' nell'arco  del  triennio  di  validita'  del
Programma e alla congruita' tra dimensione  dell'intervento  e  costo
previsto. 
    4. Qualora il Piano contenga la realizzazione  di  interventi  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e  2,  la  proposta  di
delibera e' presentata di  concerto  con  l'Assessore  competente  in
materia di edilizia universitaria. 
    5. Il Piano di cui al comma 3 stabilisce in particolare: 
      a) l'elenco degli interventi da realizzare, tra quelli proposti
ai sensi del comma 2, lettera a); 
      b) una breve descrizione di  ciascun  intervento  di  cui  alla
lettera a), con l'indicazione dei beneficiari responsabili della loro
realizzazione; 
      c)  il  costo  previsto  per  la   realizzazione   di   ciascun
intervento; 
      d)  i  finanziamenti  complessivi  della  Regione  per  ciascun
beneficiario proporzionali al costo  degli  interventi  di  cui  alla
lettera a); 
      e) la data prevista di avvio e la durata massima prevista degli
interventi da realizzare di cui alla lettera a). 
    6. Le domande annuali di contributo di cui all'art. 9  riguardano
gli interventi previsti nel Piano. 
 
                               Art. 8. 
                 Modifiche al Piano degli interventi 
 
    1. Nel caso di modifica del Programma ai sensi dell'art. 6, comma
3, della legge,  ovvero  di  richieste  alla  Regione  da  parte  dei
beneficiari di sostituzioni o modifiche sostanziali degli interventi,
purche' riferite a contributi non gia' concessi, la Giunta regionale,
entro il termine di trenta giorni, puo' modificare il  Piano  di  cui
all'art. 7, sulla base e nel rispetto del Programma. 
    2.  Il  termine  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  data   di
presentazione di nuovi elenchi ai sensi dell'art. 7 per effetto della
modifica del Programma  ovvero  dalla  data  di  presentazione  delle
richieste di sostituzioni o modifiche di cui al comma 1. 
 
                               Art. 9. 
  Termini e modalita' di presentazione della domanda di contributo 
 
    1.  Ai  fini  della  concessione  dei  contributi,   i   soggetti
beneficiari presentano al Servizio, entro il  31  maggio  di  ciascun
anno di riferimento, anche per via telematica,  le  domande  riferite
agli interventi previsti nel Piano di cui  all'art.  7,  sottoscritte
dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito
di mandato e di idonei poteri  di  firma,  unitamente  alla  seguente
documentazione specifica: 
      a) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  a),
b), c), d), numero 3, ed e): 
        1)   elaborato   progettuale   o    relazione    illustrativa
dell'iniziativa corredati dal piano finanziario; 
        2) eventuale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12,
comma 3, o eventuale dichiarazione di impegno a  stipulare  l'accordo
di collaborazione in oggetto; 
        3)  documentazione  comprovante  i  poteri   di   firma   del
sottoscrittore, qualora diverso dal legale rappresentante; 
      b) per  gli  interventi  edilizi  ed  infrastrutturali  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2: 
        1) per gli interventi relativi al patrimonio immobiliare: 
      a)  relazione  tecnico  illustrativa  dell'intervento,   quadro
economico, con l'eventuale indicazione della quota di cofinanziamento
e cronoprogramma dei lavori firmato, nel rispetto dei termini di  cui
all'art. 13; 
      b) elaborati grafici illustrativi  dei  lavori  da  eseguire  o
relativi all'immobile oggetto di acquisto; 
        2) per  gli  interventi  relativi  al  patrimonio  mobiliare,
relazione illustrativa degli arredi e attrezzature  da  acquistare  e
dei costi  previsti,  con  l'eventuale  indicazione  della  quota  di
cofinanziamento; 
        3) dichiarazione sottoscritta  dal  funzionario  responsabile
del procedimento attestante  la  posizione  dell'ente  in  merito  al
regime IVA nel  settore  in  cui  rientra  l'intervento  oggetto  del
contributo; 
        4) eventuale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12,
comma 3; 
        5)  documentazione  comprovante  i  poteri   di   firma   del
sottoscrittore, qualora diverso dal legale rappresentante. 
    2. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, distinta  a
seconda degli interventi, alla  domanda  sono  altresi'  allegate  le
eventuali  dichiarazioni   sostitutive,   le   dichiarazioni   e   la
documentazione necessarie alla valutazione di cui all'art. 4, nonche'
ogni   eventuale   ulteriore   documentazione   che    si    rendesse
indispensabile secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia
fiscale  e  tributaria,  di  amministrazione  trasparente  e  aperta,
nonche' di armonizzazione dei bilanci. 
    3. Qualora la documentazione sia incompleta, il Servizio  ne  da'
comunicazione al beneficiario assegnando un termine non  superiore  a
quindici giorni per provvedere  all'integrazione  documentale.  Detto
termine puo' essere prorogato una sola volta  e  per  un  massimo  di
quindici giorni,  a  condizione  che  la  richiesta  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni
richieste non vengano prodotte  nei  termini  assegnati,  si  procede
sulla base della documentazione agli atti. 
    4. Qualora a seguito delle integrazioni richieste e non  prodotte
ai sensi del comma 3 la documentazione  agli  atti  non  consenta  di
concludere l'istruttoria, il contributo non viene concesso. 
 
                              Art. 10. 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
    1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande  al  fine  di
verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi di  ammissibilita',
la completezza e  la  regolarita'  formale  delle  domande  medesime,
nonche' la rispondenza degli interventi al Piano. 
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza   dei   termini   di
presentazione delle domande, il Servizio  provvede  alla  concessione
del contributo,  che  puo'  essere  erogato  in  via  anticipata,  su
richiesta del beneficiario, in misura non superiore  all'ottanta  per
cento. 
    3. Il contributo concesso per gli interventi di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera d), numeri 1  e  2,  viene  erogato  secondo  quanto
previsto dalla legge regionale 31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici). 
    4.  L'erogazione  del  contributo  tiene  conto  dei  limiti   di
disponibilita'  di  bilancio,  correlati  al  patto  di  stabilita  e
crescita. 
 
                              Art. 11. 
                      Intensita' del contributo 
 
    1. Le iniziative istituzionali e  le  iniziative  di  innovazione
organizzativa e gestionale di cui all'art. 5, comma  1,  lettere  a),
c), ed e), sono finanziate nella misura del  cento  per  cento  della
spesa ammissibile, al netto dell'eventuale quota di cofinanziamento. 
    2. Gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere  b)  e  d),
sono finanziati secondo  le  intensita'  previste  dalla  disciplina,
anche dell'Unione europea, dello specifico settore di riferimento. 
    3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire
la  spesa  ammissibile  al   netto   dell'eventuale   cofinanziamento
dichiarato, il contributo viene concesso in misura  proporzionalmente
ridotta,  a  condizione  che  sia  assicurato  un  cofinanziamento  a
copertura  dell'intera  spesa  ammissibile.  In   assenza   di   tale
cofinanziamento, il  beneficiario  puo'  rideterminare  detta  spesa,
purche' la rideterminazione non ne comporti una  riduzione  superiore
al venticinque per cento. 
 
                              Art. 12. 
               Interventi realizzati in collaborazione 
 
    1. Gli interventi possono essere realizzati  dai  beneficiari  in
collaborazione, e  anche  con  soggetti  diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 3, comma 1, di seguito altri collaboratori. 
    2. La collaborazione tra i beneficiari e gli altri  collaboratori
deve rispettare le condizioni di cui all'art. 4. 
    3. La collaborazione tra i beneficiari e gli altri  collaboratori
deve  risultare  da  uno  specifico  accordo  di  collaborazione  che
definisce i rapporti intercorrenti tra le parti e in particolare: 
      a) determina la natura e l'entita' del cofinanziamento; 
      b) stabilisce a carico di tutti i collaboratori gli obblighi. 
    4. Le spese degli altri collaboratori  non  sono  finanziabili  e
sono sostenute a titolo di cofinanziamento. 
 
                              Art. 13. 
                Inizio e ultimazione degli interventi 
 
    1. Gli interventi di cui all'art. 5 vengono avviati a partire dal
giorno  successivo  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  e
comunque  entro  tre  mesi  dalla  comunicazione   del   decreto   di
concessione, e non devono avere durata superiore ai tre anni. 
    2. Gli interventi realizzati in collaborazione ai sensi dell'art.
12 devono essere realizzati nel rispetto dei termini di cui al  comma
1. 
 
                              Art. 14. 
                  Proroga e variazione dei termini 
 
    1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate,
il Direttore del Servizio puo', con proprio decreto  e  su  richiesta
del soggetto beneficiario,  prorogare  o  fissare  nuovi  termini  di
realizzazione degli interventi di cui all'art. 13. 
    2. La richiesta di proroga o di variazione e'  presentata,  prima
della  scadenza  dei  termini  di  conclusione  dell'intervento,  dal
beneficiario  al  Servizio  unitamente  a  tutta  la   documentazione
necessaria alla sua valutazione. Il Servizio esamina  la  domanda  al
fine  di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti,   nonche'   la
completezza  e  la  regolarita'  formale  della  stessa,  e  provvede
all'eventuale concessione della proroga o alla  fissazione  di  nuovi
termini  entro  il  termine  di   trenta   giorni   dalla   data   di
presentazione. 
    3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la proroga e la  variazione
dei termini possono essere concessi una sola volta. 
    4. Per ragioni  eccezionali,  connesse  alla  particolare  natura
dell'intervento o a obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili
al momento della approvazione del Programma  o  del  Piano  ai  sensi
dell'art. 7, ovvero, ancora, a cause impreviste e  imprevedibili,  il
Direttore del servizio  puo',  con  proprio  decreto,  concedere  una
ulteriore proroga o variazione dei termini. 
    5. La proroga o la fissazione di nuovi termini non  comporta  una
modifica del Piano. 
 
                              Art. 15. 
                    Mancato rispetto dei termini 
 
    1. Nel caso di mancato  rispetto  dei  termini  di  inizio  o  di
ultimazione degli interventi ai sensi degli  articoli  13  e  14,  il
relativo contributo viene revocato. 
    2. Nel caso di revoca del contributo, il soggetto beneficiario e'
tenuto  alla  restituzione  del  contributo  secondo   le   modalita'
stabilite dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
    3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1,  la
Regione, con decreto  del  Direttore  del  servizio,  si  riserva  la
facolta' di confermare il contributo quando  gli  interventi  di  cui
all'art. 5 siano gia' realizzati, accertato il  pieno  raggiungimento
dell'interesse  pubblico,  ovvero  di  rideterminare  la  quota   del
contributo concesso sulla  base  dello  stato  di  avanzamento  degli
interventi realizzati sino alla  scadenza  del  suddetto  termine  in
misura  proporzionale  al  contributo   concesso,   previa   verifica
dell'utilita'  o  della  funzionalita'  di  quanto  sino  al  momento
realizzato e del raggiungimento dell'interesse  pubblico  sotteso  al
contributo. In tal caso  il  soggetto  beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione della quota di contributo eccedente. 
 
                              Art. 16. 
                      Modifiche agli interventi 
 
    1.  Gli  interventi  finanziati  possono  essere  modificati  con
decreto  del  Direttore  del  servizio,   per   ragioni   eccezionali
opportunamente   motivate,   connesse   alla    particolare    natura
dell'intervento o a obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili
al momento della approvazione del Programma  o  del  Piano  ai  sensi
dell'art. 7. 
    2. Le modifiche di cui al comma 1 sono ammesse  soltanto  qualora
si configurino come modifiche non sostanziali. Non  sono  ammissibili
richieste  di  variazione  dell'intervento  presentate  prima   della
concessione del contributo. 
    3. Per modifiche non sostanziali si intendono quelle apportate  a
uno o piu' aspetti o elementi che compongono l'intervento, che non ne
alterano la natura,  nonche'  gli  obiettivi  preposti  all'attivita'
finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in  sede
di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad
integrazione della medesima. 
    4.  La   richiesta   di   modifica,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di mandato
e di idonei  poteri  di  firma,  e'  presentata  tempestivamente  dal
soggetto   beneficiario   al   Servizio   unitamente   a   tutta   la
documentazione necessaria alla sua valutazione. Il  Servizio  esamina
la domanda al  fine  di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti,
nonche' la completezza e  la  regolarita'  formale  della  stessa,  e
provvede all'eventuale autorizzazione di  modifica  degli  interventi
entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione. 
    5. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina in alcun
caso l'aumento del contributo. 
    6. Laddove la modifica dell'intervento  comporti  una  variazione
dei termini di cui all'art. 13, si  applicano  le  procedure  di  cui
all'art. 14. 
    7. In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  modifica
dell'intervento ovvero di mancata presentazione della  domanda,  sono
comunque fatte salve le  spese  sostenute  che  non  rientrano  nella
variazione  dell'intervento,  purche'  il  soggetto  beneficiario  si
impegni formalmente a completare gli interventi finanziati con  altre
risorse finanziarie e purche' non si incorra in una  delle  cause  di
revoca o di altre ipotesi di riduzione del contributo. 
    8. La modifica degli interventi ai sensi  del  presente  articolo
non comporta una modifica del Piano. 
 
                              Art. 17. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente  legate
alla realizzazione degli interventi finanziabili di cui  all'art.  5,
come specificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), sostenute
dal giorno  successivo  alla  data  di  presentazione  della  domanda
rientranti nelle seguenti voci: 
      a) costi di personale interno ed esterno, ivi compresi i  costi
di  missione  relativi  a  viaggi,  vitto  e  alloggio,  e  l'imposta
regionale  sulla  attivita'  produttive  (IRAP),  riconducibili  alle
iniziative oggetto di contributo; 
      b) costi di ammortamento di strumenti e attrezzature e costi di
utilizzo di beni strumentali, appositamente acquistati per realizzare
gli interventi, limitatamente al periodo di utilizzo degli stessi per
la realizzazione degli interventi per  i  quali  i  beni  sono  stati
acquistati, nonche' proporzionalmente al grado di utilizzo dei beni; 
      c) altri  costi  di  promozione,  esecuzione  e  valorizzazione
dell'attivita'; 
      d) spese  per  competenze  tecniche  e  brevetti,  acquisiti  o
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito
di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e  che
non comporti elementi di  collusione,  cosi'  come  le  spese  per  i
servizi  di   consulenza   e   i   servizi   equivalenti   utilizzati
esclusivamente ai fini dell'attivita'; 
      e)  altri  costi  d'esercizio,  incluse  spese  per  materiali,
forniture e prodotti  analoghi,  nonche'  per  la  pubblicazione  dei
risultati, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita'; 
      f) spese relative  alla  concessione  e  al  riconoscimento  di
brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale; 
      g) imposta sul valore aggiunto  (IVA)  solo  se  sostenuta  dal
beneficiario e se non e' da questi recuperabile; 
      h) spese  generali  supplementari  derivanti  direttamente  dal
progetto in misura non superiore al quindici per cento delle spese di
cui alle lettere da a) a g). 
    2. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi
relativi al patrimonio immobiliare indicati  dall'art.  5,  comma  1,
lettera d), n. 1), nelle spese ammissibili  sono  comprese  tutte  le
categorie di spesa previste dalla legge regionale 31 maggio 2002,  n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
    3. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi
relativi al patrimonio  mobiliare  indicati  dall'art.  5,  comma  1,
lettera d), n. 2), nelle spese ammissibili  sono  comprese  le  spese
relative a: 
      a) acquisto di arredi fissi e mobili; 
      b) acquisto di attrezzature; 
      c) costi per il trasporto e montaggio; 
      d) IVA se sostenuta e non recuperabile. 
    4. L'ammissibilita' della spesa relativa all'imposta  sul  valore
aggiunto  sostenuta  per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2   e'
disciplinata dall'art. 56, commi 5 e  6,  della  legge  regionale  n.
14/2002. 
    5. Non sono considerate ammissibili le spese  diverse  da  quelle
previste ai precedenti commi e, in particolare, le spese relative a: 
      a) spese accessorie  quali  interessi  debitori,  aggi,  spese,
perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; 
      b) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei  macchinari  di
produzione periodicamente dedicati al progetto; 
      c) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in
cui sia non recuperabile dal beneficiario. 
    6. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, le spese per la  realizzazione
degli interventi e dei progetti di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
b)  e  d),  dovranno  essere  conformi  a   quanto   previsto   dalla
Comunicazione. 
 
                              Art. 18. 
         Termini e modalita' di presentazione del rendiconto 
 
    1. Ai fini della rendicontazione del contributo concesso  per  la
realizzazione dei singoli interventi, si applica la disciplina di cui
all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. 
    2. La rendicontazione deve essere presentata al  Servizio,  anche
per via telematica, entro il termine massimo di novanta giorni  dalla
data di conclusione dell'intervento. Limitatamente agli interventi in
materia di edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri  1
e 2, per data di conclusione dell'intervento si intende il collaudo o
l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
    3. E' ammessa la richiesta motivata di  proroga  del  termine  di
rendicontazione,  per  un  massimo  di   sessanta   giorni,   purche'
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    4. Qualora dalla rendicontazione risultasse  una  maggiore  spesa
sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase
di concessione. 
    5. Qualora, per  contro,  dalla  rendicontazione  risultasse  una
minore spesa sostenuta, il contributo concesso viene rideterminato in
misura proporzionale con decreto del Direttore del servizio. 
    6. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  eventuali  normative  di
settore. 
 
                              Art. 19. 
           Valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
 
    1. Il Programma definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera
e), della legge, gli obiettivi del triennio oggetto  di  valutazione,
gli indicatori di risultato di tipo quantitativo o qualitativo  e  il
termine di presentazione delle relazioni di cui al comma 2. 
    2. I beneficiari trasmettono, entro il termine di cui al comma  1
e anche per via telematica, la relazione di cui all'art. 8, comma  2,
della  legge  riportante  i  dati  e  le   informazioni   concernenti
l'attivita'  realizzata,  ai   fini   della   quantificazione   degli
indicatori di risultato in funzione degli obiettivi identificati  nel
Programma. 
    3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
delle relazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge da parte  dei
beneficiari, il Servizio  predispone  una  relazione  contenente  una
valutazione finale dei risultati conseguiti, sulla  base  del  valore
effettivo attribuito per ciascun indicatore,  come  risultante  dalle
relazioni stesse e tenuto conto del parere di  cui  all'art.  23  del
presente regolamento. 
    4. La relazione di cui al comma 3 e'  trasmessa  alla  Conferenza
entro il termine di quindici giorni dalla sua predisposizione. 
 
                              Art. 20. 
     Modalita' di ripartizione delle risorse per le premialita' 
 
    1. Le risorse destinate  dal  bilancio  di  previsione  regionale
all'attribuzione delle premialita'  sono  assegnate  sulla  base  del
livello di raggiungimento degli obiettivi definiti  dal  Programma  e
sono ripartite tra  i  beneficiari  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato A. 
    2. Il riparto di cui al comma 1 e' approvato  dal  Direttore  del
Servizio, con proprio decreto, entro il termine  di  sessanta  giorni
dalla data di trasmissione della relazione di cui all'art. 19,  comma
3, alla Conferenza. 
 
                              Art. 21. 
                    Concessione delle premialita' 
 
    1. Entro quindici giorni dalla data di approvazione  del  riparto
di cui all'art. 20, il Direttore del servizio provvede,  con  proprio
decreto,  alla  concessione  e  alla  contestuale  erogazione   della
premialita', in un'unica soluzione. 
 
                              Art. 22. 
                               Esperti 
 
    1. Al fine  di  ottimizzare  la  destinazione  dei  finanziamenti
regionali, sotto forma di Fondo  per  il  finanziamento  del  sistema
universitario e di risorse premiali,  finalizzati  a  perseguire  gli
obiettivi di cui all'art. 3 della legge regionale 17  febbraio  2011,
n. 2, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6-bis  della  medesima
legge, la Giunta si avvale di esperti nel settore della valutazione. 
    2. Gli esperti di cui al comma 1 assicurano alla Giunta  funzioni
propositive  e  consultive,  utili  alla  redazione   del   Programma
triennale. 
    3. Le medesime funzioni di cui al comma 2 sono  assicurate  dagli
esperti agli uffici  preposti  alla  valutazione  del  raggiungimento
degli obiettivi e connessa ripartizione delle  risorse  premiali,  di
cui ai precedenti articoli 19 e 20. 
    4. Gli esperti,  uno  per  ciascuno  dei  componenti  il  sistema
universitario regionale, sono individuati tra i  membri  esterni  dei
Nuclei di valutazione in carica. 
    5.   Compete   alla   Regione   garantire   le   condizioni   per
l'espletamento delle attivita' in  capo  agli  esperti,  senza  oneri
aggiuntivi a carico  del  bilancio  regionale.  Compete  agli  stessi
individuare le modalita' organizzative per assicurare le funzioni  di
cui ai commi 2 e 3. 
 
                              Art. 23. 
        Modalita' di coordinamento delle strutture regionali 
 
    1. Al fine  di  favorire  una  azione  coordinata  delle  diverse
strutture regionali interessate, il  Servizio  puo'  richiedere  alla
Direzione  regionale  competente  in  materia  di  infrastrutture  di
rendere, entro quindici giorni dalla data di  invio,  un  parere  non
vincolante in ordine allo schema della relazione finale contenente la
valutazione dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 8,  comma  3,
della legge e dell'art. 19, comma 3, del presente regolamento. 
 
                              Art. 24. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si  applicano
le  disposizioni  delle  leggi  vigenti   e,   in   particolare,   le
disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 25. 
                          Norme transitorie 
 
    1. Per l'anno 2016 le domande di cui all'art. 9  sono  presentate
entro trenta giorni dalla data di approvazione  del  Piano  da  parte
della Giunta regionale. 
 
                              Art. 26. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia 
 
                             Allegato A 
                     (riferito all'articolo 20) 
 
     Modalita' di ripartizione delle risorse per le premialita' 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico