Allegato Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali). (Omissis). Titolo I Disposizioni comuni Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' di teatri di produzione e ospitalita', di teatri di ospitalita', di teatri di produzione e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attivita' in regione. 2. L'attivita' teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attivita' teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui al comma 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo comma 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a), e 6, comma 2, lettera a). 3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'art. 11 della legge. 4. In particolare, il presente regolamento stabilisce: a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento; b) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento; c) le modalita' di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalita' di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto; d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento; e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse; f) le modalita' di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi; g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento; h) i termini e le modalita' di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi; i) le modalita' di verifiche e controlli; j) i termini del procedimento. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) teatri di produzione e ospitalita': gli organismi che svolgono attivita' di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualita' di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti; b) teatri di ospitalita': gli organismi che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualita' di organizzatori, spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti; c) teatri di produzione: gli organismi che svolgono attivita' di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, eventualmente anche accanto alla gestione non esclusiva, diretta e continuativa di sale teatrali in cui essi programmano, in qualita' di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti; d) accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri: gli organismi, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), che realizzano nell'ambito della regione attivita' di formazione professionale nel campo del teatro; e) sala teatrale: il luogo in possesso di agibilita' per pubblico spettacolo dal vivo, il cui uso specifico, anche se non esclusivo, e' di ospitare rappresentazioni di spettacoli dal vivo, anche nel caso in cui tale luogo sia allestito in maniera estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'aperto, nonche' le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla rappresentazione di spettacoli dal vivo; f) spettacoli dal vivo: ogni rappresentazione di uno spettacolo dal vivo attestato da bordero', sia di ospitalita' che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo; g) giornate lavorative annuali: giornate lavorative annuali di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attivita', oggetto di incentivo ai sensi del presente regolamento, assimilabile alle categorie previste dal raggruppamento A (lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) e B (lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A) e C (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della tabella INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) gestione ex ENPALS (Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i lavoratori dello spettacolo) inerente a «Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti», anche nel caso di personale somministrato o dipendente di soggetti con cui i soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) hanno stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) (e limitatamente ai servizi e alle attivita' direttamente riferibili a tali soggetti); h) stagione teatrale: periodo di tempo, che va da settembre ad agosto, in cui si svolgono le attivita' di programmazione e rappresentazione di spettacoli teatrali; i) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attivita' finanziate il tasso EURIRS (Euro interest rate swap - Tasso per gli swap su interessi) a 10 anni, cosi' come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole puo' essere adeguato annualmente con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 3. Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC). Titolo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento Art. 4. Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione e ospitalita' 1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' di teatri di produzione e ospitalita', gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalita' e produzione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a). 2. Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 8, un numero di spettatori annuali, accertabili da bordero' ospitalita' (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) e da bordero' produzione pari ad almeno 12.000. Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: a) almeno 3.000 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale; b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 200 posti; c) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno; d) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da bordero' produzione, oppure da bordero' ospitalita' o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente; e) assunzione di almeno 2 unita' di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attivita' direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unita' di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del loro monte orario mensile); f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica piu' contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore ad € 700.000,00; g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale; h) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalita' o di produzione e ospitalita' o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realta' associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attivita' culturali. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) non essere in situazione di difficolta', come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia. 5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da bordero' ospitalita' o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera d), nonche' i medesimi dati richiesti dall'allegato C, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purche' i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'art. 5. Art. 5. Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di ospitalita' 1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' di teatri di ospitalita', gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalita' come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 8, un numero di spettatori annuali, accertabili da bordero' ospitalita' (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) pari ad almeno 5.000. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: a) almeno 1.500 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale; b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 300 posti; c) effettuazione di almeno 15 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da bordero' ospitalita' o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente; d) assunzione di almeno 1 unita' di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attivita' direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unita' di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del loro monte orario mensile); e) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale; f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica piu' contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a € 200.000,00; g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalita' o di produzione e ospitalita' o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realta' associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attivita' culturali. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) non essere in situazione di difficolta', come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia. 5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da bordero' ospitalita' o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera c), nonche' i medesimi dati richiesti dall'allegato E, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purche' i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'art. 4. Art. 6. Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione 1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' di teatri di produzione, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di produzione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: a) almeno 700 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia ente pubblico territoriale; b) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno; c) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da bordero' produzione o dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente; d) assunzione di almeno 2 unita' di personale artistico, amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attivita' direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unita' di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del loro monte orario mensile); e) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica piu' contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a € 150.000,00; f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale; g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri di produzione o di ospitalita' regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realta' associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attivita' culturali. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) non essere in situazione di difficolta', come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia. Art. 7. Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri 1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' di accademie di formazione teatrale regionali, non operanti all'interno di teatri, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono le accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 8, almeno due cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: a) programmazione e svolgimento di un piano di formazione, di studi e di perfezionamento di durata almeno triennale; b) rappresentazione del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia presso almeno un teatro di ospitalita' o presso almeno una sala teatrale del circuito dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) o appartenente ad enti locali associati all'ERT o presso almeno una sala teatrale gestita da teatri di produzione e di ospitalita' o da teatri di produzione regionali; c) impiego di almeno 20 docenti, con qualsiasi contratto di lavoro dipendente o di prestazione d'opera, per ogni ciclo di perfezionamento; d) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale; e) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale, oppure con altri teatri di produzione o di ospitalita' regionali o con altre realta' associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attivita' culturali; f) internazionalizzazione delle attivita', estrinsecata in scambi e collaborazioni con accademie di formazione teatrale straniere, partecipazione a premi e concorsi all'estero, presenza di docenti stranieri e attivita' formative in lingua straniera. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) non essere in situazione di difficolta', come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE), n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c) del medesimo regolamento (UE), n. 651/2014; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia. Art. 8. Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione 1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 con le modalita' previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualita' del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' presentate ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di attivita' culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilita' oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo gia' concesso, ai sensi dell'art. 23, comma 4. Titolo III Finanziamento annuale per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali Capo I Incentivo per la prima annualita' del triennio Art. 9. Modalita' e termini di presentazione della domanda di incentivo 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC). E' possibile presentare una sola domanda e per una sola delle tipologie di finanziamento stabilite dagli articoli 4, 5, 6 o 7. 2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e' corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del direttore del Servizio: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' l'elenco delle cariche sociali, qualora non gia' in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali; b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione o delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda; c) relazione culturale triennale, che descriva i progetti o programmi di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione o delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A; d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualita' di riferimento, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I; e) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 25 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 25, relative ai progetti o programmi di iniziative e attivita' che si intendono realizzare nell'annualita' di riferimento, nonche' il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante. Tra i ricavi vanno indicati anche gli eventuali contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), nel caso in cui i progetti o programmi di iniziative e attivita' di cui alla lettera c) coincidano, anche solo in parte, con quelli presentati a valere sul FUS; f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante: 1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2; 2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3, 5, comma 3, 6, comma 3, e 7, comma 3; 3) la titolarita' o non titolarita' della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, ai sensi dell'art. 25; 4) l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla ritenuta a titolo d'acconto dell'Imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni; 5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalita' di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca; 6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; g) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante del soggetto istante. 3. La domanda di incentivo di cui al comma 2 e' presentata entro il termine perentorio del 23 novembre dell'anno antecedente alla prima annualita' di ciascun triennio. 4. La domanda e' inammissibile nei casi in cui: a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza; b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1; c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante. 5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda e' inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente. Art. 10. Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione 1. Il Servizio accerta l'ammissibilita' delle domande di incentivo e verifica la regolarita' formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d). 2. Il Servizio, all'esito dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilita' o l'inammissibilita' delle domande di incentivo, puo' anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza. 3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attivita' istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. 4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilita', uno o piu' dei componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale per la cultura, tra quelli indicati all'art. 6, comma 2, lettera e), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. Art. 11. Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai teatri di produzione e ospitalita', ai teatri di ospitalita', ai teatri di produzione e alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri 1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri regionali di ospitalita' e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali e' stabilito ogni anno con legge regionale di stabilita' o con altra legge regionale. 2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attivita', rispettivamente, dei teatri regionali di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri. 3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Art. 12. Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione e ospitalita' 1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attivita' proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualita' del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non puo' presentare la domanda per la seconda e terza annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 22, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui si riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C; b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B. 5. In nessun caso l'entita' del contributo per ogni singolo beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. Art. 13. Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di ospitalita' 1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attivita' proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualita' del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non puo' presentare la domanda per la seconda e terza annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 21, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui si riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E; b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D. 5. In nessun caso l'entita' del contributo per ogni singolo beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. Art. 14. Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione 1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attivita' proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualita' del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non puo' presentare la domanda per la seconda e terza annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 20, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui si riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G; b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F. 5. In nessun caso l'entita' del contributo per ogni singolo beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. Art. 15. Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri 1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attivita' proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualita' del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non puo' presentare la domanda per la seconda e terza annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 15, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui si riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I; b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H. 5. In nessun caso l'entita' del contributo per ogni singolo beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. Art. 16. Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari 1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entita' degli incentivi, al Servizio. 2. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 9, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I, nonche' l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo. 4. Nel caso in cui uno o piu' dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entita' dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari. 5. L'esatta entita' dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilita' con cui e' stabilito il finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. L'incentivo non puo' essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'art. 9, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari. 6. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)). Art. 17. Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento 1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualita' del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. 2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualita' del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalita' dal Servizio regionale competente in materia di attivita' culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente e' erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente. 3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Capo II Incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio Art. 18. Modalita' e termini di presentazione della domanda di incentivo 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e' presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, la cui domanda per la prima annualita' del triennio e' risultata ammissibile ai sensi dell'art. 9, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio. 2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalita' previste dall'art. 9, commi 1 e 2, e' corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo art. 9, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da: a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I; b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 25 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 25, relative alle attivita' che si intendono realizzare nell'annualita' di riferimento, nonche' il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante; c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attivita' svolte nell'annualita' precedente. 3. Al soggetto beneficiario e' altresi' data facolta' di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A. 4. Si applica l'art. 9, commi 4 e 5. Art. 19. Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo 1. La domanda e' valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 10, commi 2 e 3. 2. Le relazioni annuali di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalita', D ed E per la gestione dei teatri di ospitalita', F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali. 3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attivita' svolte nell'annualita' precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualita'. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruita' e di coerenza al Servizio. 4. Si applicano gli articoli 12, commi 3 e 4, per le attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', 13, commi 3 e 4, per le attivita' dei teatri di ospitalita', 14, commi 3 e 4, per le attivita' dei teatri di produzione, e 15, commi 3 e 4, per le attivita' delle accademie di formazione teatrale regionali. Art. 20. Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari 1. Si applica l'art. 16, salvo che il decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 16, comma 2, e' emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 18, comma 1. 2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualita' del triennio non puo' comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualita' del triennio. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4. Art. 21. Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e termini del procedimento 1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualita' del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. 2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalita' dal Servizio regionale competente in materia di attivita' culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente e' erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente. 3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Capo III Rendicontazione degli incentivi Art. 22. Modalita' e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto 1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualita'. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo. 2. La rendicontazione e' presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale. 5. Al rendiconto e' allegato: a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita' realizzate nell'annualita' di riferimento dai soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, svolte nell'annualita' precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio; b) una relazione riepilogativa delle attivita' svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualita' di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 18, comma 2, lettera c). 6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione. Art. 23. Rideterminazione e revoca dell'incentivo 1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 22, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo e' conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata. 3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 22, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attivita' che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 18, comma 2, lettera a), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalita' di pubblico interesse, l'incentivo e' revocato. 4. L'incentivo e' revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3. Capo IV Ammissibilita' della spesa Art. 24. Principi generali per l'ammissibilita' delle spese 1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali: a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attivita' finanziati; b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attivita' finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto; c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento. Art. 25. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese: a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo; b) spese di ospitalita': compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di ospitalita' (altri service); c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo; d) spese di pubblicita' e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicita'; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli; f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attivita' formative; g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricita', gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione. 2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo. 3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Art. 26. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le seguenti spese: a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario; b) contributi in natura; c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati; d) ammende, sanzioni, penali ed interessi; e) altre spese prive di una specifica destinazione; f) liberalita', necrologi, doni e omaggi; g) spese per oneri finanziari. Art. 27. Documentazione giustificativa delle spese 1. La documentazione giustificativa delle spese e' intestata al soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione. 2. La documentazione giustificativa delle spese e' costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura e' quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. 5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. 6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente e' comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione unica relativa al lavoratore. 7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 8. Le spese di ospitalita' sono comprovate da documentazione recante le generalita' dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti. 9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario. Art. 28. Documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' 1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale. Titolo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 29. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 30. Disposizione transitoria 1. Solo per la prima annualita' del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari degli incentivi per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, un'entita' di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalita' nell'anno 2016, l'entita' del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entita' dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4. 2. Solo per il triennio 2017-2019, la relazione annuale da allegare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), alla domanda di incentivo che deve essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, entro il termine perentorio del 23 novembre 2016, invece di contenere i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I, riferiti all'annualita' 2017, contiene i medesimi dati ed elementi riferiti al primo semestre dell'anno 2017. Entro il 31 marzo 2017 le medesime relazioni annuali saranno integrate con i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa riferiti anche al secondo semestre 2017. 3. Solo per il triennio 2017-2019, il numero di spettatori annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, primo periodo, il numero di giornate lavorative annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera a), ed il numero di spettacoli dal vivo annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera d), nonche' i medesimi numeri richiesti dall'allegato C, ed il numero di spettatori annuali richiesto dall'art. 5, comma 2, primo periodo, nonche' il medesimo numero richiesto dall'allegato E, sono diminuiti del 33 per cento. Art. 31. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani