Allegato 
 
Regolamento in  materia  di  finanziamento  annuale  per  progetti  o
  programmi  triennali  di  iniziative  e  attivita'  dei  teatri  di
  produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri  di
  produzione e delle accademie di formazione teatrale  regionali,  in
  attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16
  (Norme regionali in materia di attivita' culturali). 
    (Omissis). 
 
                              Titolo I 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma  2,
della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in
materia di attivita' culturali), di seguito denominata legge,  e  nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia  di
concessione e di  liquidazione  di  incentivi  per  il  finanziamento
annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e  attivita'
di teatri di produzione e ospitalita', di teatri di  ospitalita',  di
teatri di produzione e di accademie di formazione teatrale  regionali
non operanti all'interno di teatri che svolgono attivita' in regione. 
    2. L'attivita' teatrale finanziata con  il  presente  regolamento
deve  intendersi  come  attivita'  teatrale   professionale   e   non
amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo  di
dipendenza con i teatri di  cui  al  comma  1,  ad  esclusione  delle
accademie di cui al medesimo comma 1, e salvo che il soggetto sia  un
ente pubblico  territoriale,  attestato  da  un  numero  di  giornate
lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli  articoli  4,
comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a), e 6,  comma  2,  lettera
a). 
    3. Non possono beneficiare  dei  finanziamenti  disciplinati  dal
presente regolamento l'Ente  regionale  teatrale  del  Friuli-Venezia
Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'art. 11 della legge. 
    4. In particolare, il presente regolamento stabilisce: 
      a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento; 
      b) i termini e le modalita' di presentazione delle  domande  di
incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento; 
      c) le modalita'  di  selezione  dei  progetti  da  ammettere  a
finanziamento e le modalita' di  quantificazione  della  quota  delle
risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto; 
      d) la composizione e i  compiti  della  commissione  valutativa
delle domande di finanziamento; 
      e)  le  tipologie  di   spese   ammissibili   ai   fini   della
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale  di
spese generali di funzionamento ammesse; 
      f) le modalita' di concessione ed erogazione del  contributo  e
di eventuali anticipi; 
      g)   eventuali    ulteriori    effetti    dell'ammissione    al
finanziamento; 
      h) i termini e le modalita'  di  presentazione  dei  rendiconti
relativi agli incentivi concessi; 
      i) le modalita' di verifiche e controlli; 
      j) i termini del procedimento. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
      a) teatri  di  produzione  e  ospitalita':  gli  organismi  che
svolgono attivita' di produzione di spettacoli dal vivo di  rilevanza
almeno regionale, che gestiscono  in  maniera  esclusiva,  diretta  e
continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala,
in  qualita'  di  organizzatori,  spettacoli  dal  vivo  di   propria
produzione e prodotti da altri soggetti; 
      b) teatri di  ospitalita':  gli  organismi  che  gestiscono  in
maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale  e
che  programmano  in  tale  sala,  in  qualita'   di   organizzatori,
spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti; 
      c) teatri di produzione: gli organismi che  svolgono  attivita'
di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza  almeno  regionale,
eventualmente anche accanto alla gestione non  esclusiva,  diretta  e
continuativa di sale teatrali in cui essi programmano, in qualita' di
organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione  e  prodotti
da altri soggetti; 
      d) accademie di  formazione  teatrale  regionali  non  operanti
all'interno di teatri: gli organismi, diversi da quelli elencati alle
lettere a),  b)  e  c),  che  realizzano  nell'ambito  della  regione
attivita' di formazione professionale nel campo del teatro; 
      e) sala teatrale:  il  luogo  in  possesso  di  agibilita'  per
pubblico spettacolo dal vivo, il cui  uso  specifico,  anche  se  non
esclusivo, e' di ospitare rappresentazioni di  spettacoli  dal  vivo,
anche  nel  caso  in  cui  tale  luogo  sia  allestito   in   maniera
estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo  all'aperto,
nonche' le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla
rappresentazione di spettacoli dal vivo; 
      f) spettacoli dal vivo: ogni rappresentazione di uno spettacolo
dal vivo attestato da bordero', sia di ospitalita' che di produzione,
oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo; 
      g) giornate lavorative annuali: giornate lavorative annuali  di
personale direttamente connesso alla produzione e alla  realizzazione
delle  attivita',  oggetto  di  incentivo  ai  sensi   del   presente
regolamento, assimilabile alle categorie previste dal  raggruppamento
A (lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica  o
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
spettacoli)  e  B  (lavoratori  a  tempo  determinato  che   prestano
attivita' al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A)  e  C
(lavoratori  dello  spettacolo  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato) della tabella INPS (Istituto nazionale  di  previdenza
sociale) gestione ex  ENPALS  (Ente  nazionale  di  assistenza  e  di
previdenza per i lavoratori dello spettacolo) inerente a  «Lavoratori
iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi  per
raggruppamenti»,  anche  nel  caso  di  personale   somministrato   o
dipendente di soggetti con cui i soggetti di cui alle lettere a), b),
c) o d) hanno stipulato contratti di prestazioni  di  servizi  o  che
sono soci o associati dei soggetti di cui alle lettere a), b),  c)  o
d)  (e  limitatamente  ai  servizi  e  alle  attivita'   direttamente
riferibili a tali soggetti); 
      h) stagione teatrale: periodo di tempo, che va da settembre  ad
agosto,  in  cui  si  svolgono  le  attivita'  di  programmazione   e
rappresentazione di spettacoli teatrali; 
      i) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto  dagli
articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del  regolamento
(UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei  costi
generati dalle attivita' finanziate il tasso  EURIRS  (Euro  interest
rate swap - Tasso per gli swap su interessi) a 10  anni,  cosi'  come
calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a
quello dell'approvazione del  rendiconto  dell'incentivo,  maggiorato
dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il  calcolo  dell'utile
ragionevole  puo'  essere  adeguato  annualmente  con   decreto   del
direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                               Art. 3. 
 
 
       Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 
 
    1.  Le  comunicazioni  ai  soggetti   beneficiari   relative   al
procedimento  amministrativo  di  concessione   e   di   liquidazione
dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di Posta  elettronica
certificata (PEC). 
 
                              Titolo II 
 
 
             Requisiti per l'ammissione al finanziamento 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
        Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati 
                ai teatri di produzione e ospitalita' 
 
    1. Possono accedere  ai  finanziamenti  destinati  a  progetti  o
programmi triennali di iniziative e attivita' di teatri di produzione
e ospitalita', gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto
privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi  dalle  persone
fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalita'  e  produzione,  come
definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a). 
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, i soggetti di cui
al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi  due  anni  antecedenti  a
quello di presentazione della  domanda  di  incentivo  per  la  prima
annualita' del triennio di cui all'art. 8, un  numero  di  spettatori
annuali, accertabili da bordero' ospitalita' (intestato  al  soggetto
richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci  o  associati  del
soggetto richiedente) e da bordero' produzione pari ad almeno 12.000.
Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, i  soggetti  di  cui  al
comma 1 devono aver posseduto negli ultimi  due  anni  antecedenti  a
quello di presentazione della  domanda  di  incentivo  per  la  prima
annualita' del triennio di cui all'art.  9,  e  devono  continuare  a
possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti: 
      a) almeno 3.000  giornate  lavorative  annuali,  salvo  che  il
soggetto sia un ente pubblico territoriale; 
      b) gestione esclusiva, diretta e  continuativa  di  almeno  una
sala teatrale situata in regione di almeno 200 posti; 
      c) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno; 
      d) effettuazione di almeno 60  spettacoli  dal  vivo  all'anno,
attestati da bordero' produzione, oppure da  bordero'  ospitalita'  o
dichiarazioni  di  avvenuto   spettacolo,   intestati   al   soggetto
richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente; 
      e) assunzione di almeno 2 unita' di  personale  amministrativo,
organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con  contratto
a  tempo  indeterminato  o  determinato,   ovvero   somministrato   o
dipendente di soggetti con cui il soggetto  di  cui  al  comma  1  ha
stipulato contratti di prestazioni di  servizi  o  che  sono  soci  o
associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai  servizi
e alle attivita' direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in
cui il soggetto sia un  ente  pubblico  territoriale,  le  unita'  di
personale dipendenti dell'ente possono anche non  essere  adibite  in
maniera  esclusiva  alla  gestione,  amministrativa  o  tecnica,  del
teatro, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del  loro  monte
orario mensile); 
      f) ammontare complessivo del valore  della  produzione  (ricavi
dalla gestione  caratteristica  piu'  contributi,  nel  bilancio  UE,
oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci  non  UE),
pari o superiore ad € 700.000,00; 
      g) presenza di entrate  risultanti  dal  bilancio  diverse  dal
contributo regionale; 
      h) avviamento di rapporti formali di collaborazione  con  altri
teatri (di ospitalita' o di produzione e ospitalita' o di produzione)
regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre  realta'
associative o di  formazione  del  territorio  operanti  nei  diversi
settori delle attivita' culturali. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) non essere  in  situazione  di  difficolta',  come  definita
dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4,  lettera  c),  del
medesimo regolamento (UE) n. 651/2014; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      c) non essere destinatarie di sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 
    4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere,  al  momento  della
liquidazione dell'incentivo,  la  propria  sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia. 
    5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto  dal
comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal  vivo  annuali
attestati da bordero' ospitalita'  o  da  dichiarazioni  di  avvenuto
spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera  d),  nonche'  i  medesimi
dati richiesti dall'allegato C, possono riferirsi anche a  spettacoli
dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui  al  comma  2,
lettera b), purche' i medesimi dati non  siano  utilizzati  anche  da
altri soggetti in sede di presentazione di domanda per  la  tipologia
di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'art. 5. 
 
                               Art. 5. 
 
 
        Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati 
                      ai teatri di ospitalita' 
 
    1. Possono accedere  ai  finanziamenti  destinati  a  progetti  o
programmi  triennali  di  iniziative  e  attivita'   di   teatri   di
ospitalita', gli enti pubblici territoriali o i soggetti  di  diritto
privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi  dalle  persone
fisiche,  che  gestiscono  i  teatri  di  ospitalita'  come  definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto,  negli  ultimi
due anni antecedenti a  quello  di  presentazione  della  domanda  di
incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art. 8,  un
numero di spettatori annuali,  accertabili  da  bordero'  ospitalita'
(intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o  a
soci o associati del soggetto richiedente) pari ad  almeno  5.000.  I
soggetti di cui al comma 1,  inoltre,  devono  aver  posseduto  negli
ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione  della  domanda
di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art.  9,
e devono continuare a possedere per tutta la durata del  triennio,  i
seguenti requisiti: 
    a)  almeno  1.500  giornate  lavorative  annuali,  salvo  che  il
soggetto sia un ente pubblico territoriale; 
      b) gestione esclusiva, diretta e  continuativa  di  almeno  una
sala teatrale situata in regione di almeno 300 posti; 
      c) effettuazione di almeno 15  spettacoli  dal  vivo  all'anno,
attestati  da  bordero'  ospitalita'  o  dichiarazioni  di   avvenuto
spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a  soci  o  associati
del soggetto richiedente; 
      d) assunzione di almeno 1 unita' di  personale  amministrativo,
organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con  contratto
a  tempo  indeterminato  o  determinato,   ovvero   somministrato   o
dipendente di soggetti con cui il soggetto  di  cui  al  comma  1  ha
stipulato contratti di prestazioni di  servizi  o  che  sono  soci  o
associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai  servizi
e alle attivita' direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in
cui il soggetto sia un  ente  pubblico  territoriale,  le  unita'  di
personale dipendenti dell'ente possono anche non  essere  adibite  in
maniera  esclusiva  alla  gestione,  amministrativa  o  tecnica,  del
teatro, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del  loro  monte
orario mensile); 
      e) presenza di entrate  risultanti  dal  bilancio  diverse  dal
contributo regionale; 
      f) ammontare complessivo del valore  della  produzione  (ricavi
dalla gestione  caratteristica  piu'  contributi,  nel  bilancio  UE,
oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci  non  UE),
pari o superiore a € 200.000,00; 
      g) avviamento di rapporti formali di collaborazione  con  altri
teatri (di ospitalita' o di produzione e ospitalita' o di produzione)
regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre  realta'
associative o di  formazione  del  territorio  operanti  nei  diversi
settori delle attivita' culturali. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) non essere  in  situazione  di  difficolta',  come  definita
dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4,  lettera  c),  del
medesimo regolamento (UE) n. 651/2014; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      c) non essere destinatarie di sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300). 
    4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere,  al  momento  della
liquidazione dell'incentivo,  la  propria  sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia. 
    5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto  dal
comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal  vivo  annuali
attestati da bordero' ospitalita'  o  da  dichiarazioni  di  avvenuto
spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera  c),  nonche'  i  medesimi
dati richiesti dall'allegato E, possono riferirsi anche a  spettacoli
dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui  al  comma  2,
lettera b), purche' i medesimi dati non  siano  utilizzati  anche  da
altri soggetti in sede di presentazione di domanda per  la  tipologia
di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'art. 4. 
 
                               Art. 6. 
 
 
        Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati 
                       ai teatri di produzione 
 
    1. Possono accedere  ai  finanziamenti  destinati  a  progetti  o
programmi  triennali  di  iniziative  e  attivita'   di   teatri   di
produzione, gli enti pubblici territoriali o i  soggetti  di  diritto
privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi  dalle  persone
fisiche,  che  gestiscono  i  teatri  di  produzione,  come  definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera c). 
    2. I soggetti di cui al  comma  1  devono  aver  posseduto  negli
ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione  della  domanda
di incentivo per la prima annualita' del triennio di cui all'art.  9,
e devono continuare a possedere per tutta la durata del  triennio,  i
seguenti requisiti: 
      a)  almeno  700  giornate  lavorative  annuali,  salvo  che  il
soggetto sia ente pubblico territoriale; 
      b) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno; 
      c) effettuazione di almeno 60  spettacoli  dal  vivo  all'anno,
attestati  da  bordero'  produzione  o  dichiarazione   di   avvenuto
spettacolo, intestati al soggetto richiedente; 
      d) assunzione  di  almeno  2  unita'  di  personale  artistico,
amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al  comma
1  con  contratto  a  tempo  indeterminato  o   determinato,   ovvero
somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui  al
comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o  che  sono
soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' direttamente riferibili a tale soggetto (nel
caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le  unita'
di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in
maniera  esclusiva  alla  gestione,  amministrativa  o  tecnica,  del
teatro, purche' lo siano almeno per piu' della meta' del  loro  monte
orario mensile); 
      e) ammontare complessivo del valore  della  produzione  (ricavi
dalla gestione  caratteristica  piu'  contributi,  nel  bilancio  UE,
oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci  non  UE),
pari o superiore a € 150.000,00; 
      f) presenza di entrate  risultanti  dal  bilancio  diverse  dal
contributo regionale; 
      g) avviamento di rapporti formali di collaborazione  con  altri
teatri di produzione o di ospitalita' regionali o  con  accademie  di
formazione teatrale o con altre realta' associative o  di  formazione
del  territorio  operanti  nei  diversi   settori   delle   attivita'
culturali. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) non essere  in  situazione  di  difficolta',  come  definita
dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4,  lettera  c),  del
medesimo regolamento (UE) n. 651/2014; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      c) non essere destinatarie di sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 
    4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere,  al  momento  della
liquidazione dell'incentivo,  la  propria  sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia. 
 
                               Art. 7. 
 
 
Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle accademie 
 di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri 
 
    1. Possono accedere  ai  finanziamenti  destinati  a  progetti  o
programmi  triennali  di  iniziative  e  attivita'  di  accademie  di
formazione teatrale regionali, non operanti  all'interno  di  teatri,
gli enti pubblici territoriali o i soggetti  di  diritto  privato,  a
prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che
gestiscono le accademie di formazione teatrale regionali non operanti
all'interno di teatri, come definiti dall'art. 2,  comma  1,  lettera
d). 
    2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al  momento
della  presentazione  della  domanda  per  la  prima  annualita'  del
triennio di cui all'art. 8, almeno due cicli  triennali  completi  di
perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui
al comma 1, inoltre, devono aver  posseduto  negli  ultimi  due  anni
antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo  per
la prima  annualita'  del  triennio  di  cui  all'art.  9,  e  devono
continuare a possedere per tutta la durata del triennio,  i  seguenti
requisiti: 
      a) programmazione e svolgimento di un piano di  formazione,  di
studi e di perfezionamento di durata almeno triennale; 
      b) rappresentazione del saggio finale realizzato dagli studenti
dell'accademia presso almeno un teatro di ospitalita' o presso almeno
una sala teatrale  del  circuito  dell'Ente  regionale  teatrale  del
Friuli-Venezia Giulia (ERT) o appartenente ad enti  locali  associati
all'ERT o presso almeno  una  sala  teatrale  gestita  da  teatri  di
produzione e di ospitalita' o da teatri di produzione regionali; 
      c) impiego di almeno 20 docenti,  con  qualsiasi  contratto  di
lavoro dipendente  o  di  prestazione  d'opera,  per  ogni  ciclo  di
perfezionamento; d)  presenza  di  entrate  risultanti  dal  bilancio
diverse dal contributo regionale; 
      e) avviamento di rapporti formali di collaborazione  con  altre
accademie  di  formazione  teatrale,  oppure  con  altri  teatri   di
produzione o di ospitalita' regionali o con altre realta' associative
o di formazione del territorio operanti  nei  diversi  settori  delle
attivita' culturali; 
      f)  internazionalizzazione  delle  attivita',  estrinsecata  in
scambi  e  collaborazioni  con  accademie  di   formazione   teatrale
straniere, partecipazione a premi e concorsi all'estero, presenza  di
docenti stranieri e attivita' formative in lingua straniera. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) non essere  in  situazione  di  difficolta',  come  definita
dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE), n. 651/2014, ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma  4,  lettera  c)  del
medesimo regolamento (UE), n. 651/2014; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      c) non essere destinatarie di sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 
    4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere,  al  momento  della
liquidazione dell'incentivo,  la  propria  sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli-Venezia Giulia. 
 
                               Art. 8. 
 
 
        Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione 
 
    1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa
la permanenza dei requisiti di ammissione  al  finanziamento  di  cui
agli articoli 4, 5, 6 e 7 con le modalita' previste dall'art. 71  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), entro il 30  settembre  di
ogni annualita' del triennio. Analoghi controlli sono effettuati,  in
ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di  certificazione  e  di
atto di notorieta' presentate ai sensi dell'art. 9, comma 2,  lettera
f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di
ammissione. 
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, nel caso  in  cui  sia  riscontrata  la
perdita di uno o piu'  dei  requisiti  di  ammissione  richiesti,  il
Servizio dell'amministrazione  regionale  competente  in  materia  di
attivita' culturali,  di  seguito  denominato  Servizio,  assegna  al
soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta  giorni  per
il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale  termine  o  nel
caso di impossibilita' oggettiva di ripristino, il  Servizio  dispone
di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo gia' concesso,
ai sensi dell'art. 23, comma 4. 
 
                             Titolo III 
 
Finanziamento  annuale  per  la  gestione  triennale  dei  teatri  di
  produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri  di
  produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali 
 
                               Capo I 
 
 
           Incentivo per la prima annualita' del triennio 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
   Modalita' e termini di presentazione della domanda di incentivo 
 
    1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i  soggetti  di  cui  agli
articoli 4, comma 1, 5, comma 1,  6,  comma  1,  e  7,  comma  1,  in
possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi  articoli  4,
5, 6 e 7, presentano  domanda  al  Servizio,  esclusivamente  tramite
Posta elettronica certificata (PEC). E' possibile presentare una sola
domanda e per una sola delle  tipologie  di  finanziamento  stabilite
dagli articoli 4, 5, 6 o 7. 
    2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a  quello
approvato con decreto del direttore del Servizio, da  pubblicare  sul
sito  web  istituzionale  della  Regione,  sottoscritta  dal   legale
rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle  vigenti
disposizioni in materia di  imposta  di  bollo,  e'  corredata  della
seguente documentazione, redatta su  modulistica  conforme  a  quella
approvata con decreto del direttore del Servizio: 
      a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo  e  dello
statuto dei  soggetti  istanti,  in  forma  di  atto  pubblico  o  di
scrittura privata registrata, nonche' l'elenco delle cariche sociali,
qualora non gia' in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se
variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di
enti pubblici territoriali; 
      b)  relazione   riepilogativa   sulle   caratteristiche   delle
attivita' dei teatri di  produzione  e  ospitalita',  dei  teatri  di
ospitalita', dei teatri di produzione o delle accademie di formazione
teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, nei  due  anni
antecedenti alla data di presentazione della domanda; 
      c) relazione culturale triennale, che  descriva  i  progetti  o
programmi di iniziative  e  attivita'  dei  teatri  di  produzione  e
ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri  di  produzione  o
delle  accademie  di  formazione  teatrale  regionali  non   operanti
all'interno di teatri, che i soggetti istanti intendono realizzare di
massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico  interesse
perseguiti,  funzionale  alla   valutazione   degli   indicatori   di
dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A; 
      d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualita'  di
riferimento, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2,  i  dati  e
gli  elementi  funzionali  alla  valutazione  degli   indicatori   di
dimensione qualitativa  annuale  e  degli  indicatori  di  dimensione
quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G,  H  e
I; 
      e) piano economico preventivo che  indichi  i  ricavi,  diversi
dall'incentivo  regionale,  ed  i   costi,   consistenti   in   spese
ammissibili ai sensi dell'art.  25  e  rispettose  delle  percentuali
massime previste  dal  medesimo  art.  25,  relative  ai  progetti  o
programmi di iniziative  e  attivita'  che  si  intendono  realizzare
nell'annualita'  di  riferimento,  nonche'   il   relativo   deficit,
accompagnato dall'ultimo bilancio  consuntivo  disponibile  approvato
del soggetto istante. Tra i ricavi vanno indicati anche gli eventuali
contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico  per  lo
spettacolo, di seguito FUS, sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo  del  1°  luglio  2014  (Nuovi  criteri  per  l'erogazione  e
modalita' per la liquidazione e l'anticipazione  di  contributi  allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), nel caso in cui i progetti  o
programmi  di  iniziative  e  attivita'  di  cui  alla   lettera   c)
coincidano, anche solo in parte, con quelli presentati a  valere  sul
FUS; 
      f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante: 
        1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli  incentivi
di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, e  7,  comma
2; 
        2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3,
5, comma 3, 6, comma 3, e 7, comma 3; 
        3) la titolarita' o  non  titolarita'  della  partita  IVA  e
l'eventuale natura  di  costo  a  carico  del  soggetto  beneficiario
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai  fini
dell'ammissibilita' delle spese, ai sensi dell'art. 25; 
        4) l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla  ritenuta
a titolo d'acconto dell'Imposta sul  reddito  delle  societa'  (IRES)
pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai  sensi  dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), con le relative motivazioni; 
        5) nel solo caso in cui sulla  domanda  inviata  a  mezzo  di
Posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da
bollo, annullata a  cura  del  soggetto  richiedente,  e  che  quindi
l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo  non  sia  stato   effettuato
attraverso  altre  modalita'  di  pagamento  (pagamento   telematico,
versamento su  c/c  postale,  modello  F23),  l'indicazione  di  aver
ritualmente assolto al pagamento dell'imposta  di  bollo  e  di  aver
provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti  i
dati relativi all'identificativo della marca; 
        6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un
ordine di recupero che sia  l'effetto  di  una  precedente  decisione
della  Commissione  europea  che  dichiara  un   aiuto   illegale   e
incompatibile con il mercato interno; 
      g) fotocopia del documento d'identita' in  corso  di  validita'
del legale rappresentante del soggetto istante. 
    3. La domanda di incentivo di cui al comma 2 e' presentata  entro
il termine perentorio del  23  novembre  dell'anno  antecedente  alla
prima annualita' di ciascun triennio. 
    4. La domanda e' inammissibile nei casi in cui: 
      a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza; 
      b) la domanda sia presentata  da  soggetti  diversi  da  quelli
indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma
1; 
      c)  la  domanda  sia  priva  della  sottoscrizione  del  legale
rappresentante del soggetto istante. 
    5. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause  e
assegnando un termine non superiore a  dieci  giorni  per  provvedere
alla  relativa  regolarizzazione  o  integrazione.  La   domanda   e'
inammissibile  qualora  il  termine  assegnato  per  provvedere  alla
regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente. 
 
                              Art. 10. 
 
 
               Istruttoria della domanda di incentivo 
                    e commissione di valutazione 
 
    1.  Il  Servizio  accerta  l'ammissibilita'  delle   domande   di
incentivo e verifica la regolarita' formale e  la  completezza  delle
stesse,  con  particolare  riferimento  al  possesso   in   capo   ai
richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e  7,  nonche'
all'esatta qualificazione ed all'esatto  inquadramento  dei  soggetti
istanti nelle definizioni e tipologie di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), b), c) e d). 
    2. Il Servizio, all'esito dell'attivita' istruttoria  di  cui  al
comma 1, oltre ad  accertare  l'ammissibilita'  o  l'inammissibilita'
delle domande di  incentivo,  puo'  anche  ammettere  le  domande  di
incentivo per  una  tipologia  di  finanziamento  diversa  da  quella
richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7. Il  Servizio  comunica
al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e  assegnando
un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni
e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad
acquiescenza. 
    3.  Le  domande  risultate  ammissibili  in  esito  all'attivita'
istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed  i
criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una  commissione  di
valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in
materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con
la funzione di presidente, dal direttore del Servizio  competente  in
materia di attivita' culturali o da un suo delegato, con la  funzione
di vice presidente, e  da  un  dipendente  della  Direzione  centrale
competente in materia di cultura di categoria non inferiore a  D.  La
commissione ha  sede  presso  il  Servizio,  che  assicura  anche  le
funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da
un dipendente del Servizio. 
    4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della  commissione
di valutazione possono  far  parte,  previa  verifica  da  parte  del
Servizio dell'assenza di cause di incompatibilita', uno  o  piu'  dei
componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale
per la cultura, tra quelli indicati all'art. 6, comma 2, lettera  e),
della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della
legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento
del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i  dipendenti
regionali. 
 
                              Art. 11. 
 
Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai  teatri
  di produzione e ospitalita', ai teatri di ospitalita', ai teatri di
  produzione e alle accademie di formazione  teatrale  regionali  non
  operanti all'interno di teatri 
    1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi  triennali
di iniziative e attivita' dei teatri regionali di  ospitalita'  e  di
produzione e delle accademie  di  formazione  teatrale  regionali  e'
stabilito ogni anno con legge regionale di  stabilita'  o  con  altra
legge regionale. 
    2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono  stabilite  ogni
anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi
triennali di iniziative  e  attivita',  rispettivamente,  dei  teatri
regionali di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei
teatri  di  produzione  e  delle  accademie  di  formazione  teatrale
regionali non operanti all'interno di teatri. 
    3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al
comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta  regionale
vengono stabilite le nuove quote  dello  stanziamento,  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 2. 
 
                              Art. 12. 
 
 
Sistema di valutazione delle domande e criteri per la  determinazione
   dell'incentivo destinato ai teatri di produzione e ospitalita' 
 
    1. Le  relazioni  culturali  triennali  e  le  relazioni  annuali
allegate alle domande di incentivo  sono  valutate  attribuendo  alle
attivita' proposte un  punteggio  numerico,  articolato  secondo  gli
indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione  qualitativa
triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato C. 
    2.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda  per
la prima annualita' del triennio, risulti  inferiore  a  punti  6  il
soggetto istante non accede agli incentivi per tutta  la  durata  del
triennio e non puo' presentare la domanda  per  la  seconda  e  terza
annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    3.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore  a  punti  22,  il
soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui  si
riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per
altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e  3,  nella  determinazione
dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: 
      a)  una  quota  pari  al  40  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita  in  modo
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto  istante  in  riferimento  alle  categorie  e  fasce
dell'indicatore dell'allegato C; 
      b)  una  quota  pari  al  60  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce  degli
indicatori degli allegati A e B. 
    5. In nessun caso  l'entita'  del  contributo  per  ogni  singolo
beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento  annuale
di cui all'art. 11, comma 1. 
 
                              Art. 13. 
 
 
Sistema di valutazione delle domande e criteri per la  determinazione
          dell'incentivo destinato ai teatri di ospitalita' 
 
    1. Le  relazioni  culturali  triennali  e  le  relazioni  annuali
allegate alle domande di incentivo  sono  valutate  attribuendo  alle
attivita' proposte un  punteggio  numerico,  articolato  secondo  gli
indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione  qualitativa
triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato E. 
    2.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda  per
la prima annualita' del triennio, risulti inferiore  a  punti  6,  il
soggetto istante non accede agli incentivi per tutta  la  durata  del
triennio e non puo' presentare la domanda  per  la  seconda  e  terza
annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    3.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore  a  punti  21,  il
soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui  si
riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per
altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e  3,  nella  determinazione
dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: 
      a)  una  quota  pari  al  40  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita  in  modo
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto  istante  in  riferimento  alle  categorie  e  fasce
dell'indicatore dell'allegato E; 
      b)  una  quota  pari  al  60  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce  degli
indicatori degli allegati A e D. 
    5. In nessun caso  l'entita'  del  contributo  per  ogni  singolo
beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento  annuale
di cui all'art. 11, comma 1. 
 
                              Art. 14. 
 
 
Sistema di valutazione delle domande e criteri per la  determinazione
          dell'incentivo destinato ai teatri di produzione 
 
    1. Le  relazioni  culturali  triennali  e  le  relazioni  annuali
allegate alle domande di incentivo  sono  valutate  attribuendo  alle
attivita' proposte un  punteggio  numerico,  articolato  secondo  gli
indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione  qualitativa
triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato G. 
    2.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda  per
la prima annualita' del triennio, risulti  inferiore  a  punti  6  il
soggetto istante non accede agli incentivi per tutta  la  durata  del
triennio e non puo' presentare la domanda  per  la  seconda  e  terza
annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    3.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore  a  punti  20,  il
soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui  si
riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per
altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e  3,  nella  determinazione
dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: 
      a)  una  quota  pari  al  40  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita  in  modo
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto  istante  in  riferimento  alle  categorie  e  fasce
dell'indicatore dell'allegato G; 
      b)  una  quota  pari  al  60  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce  degli
indicatori degli allegati A e F. 
    5. In nessun caso  l'entita'  del  contributo  per  ogni  singolo
beneficiario puo' superare il 25 per cento del finanziamento  annuale
di cui all'art. 11, comma 1. 
 
                              Art. 15. 
 
Sistema di valutazione delle domande e criteri per la  determinazione
  dell'incentivo destinato  alle  accademie  di  formazione  teatrale
  regionali non operanti all'interno di teatri 
    1. Le  relazioni  culturali  triennali  e  le  relazioni  annuali
allegate alle domande di incentivo  sono  valutate  attribuendo  alle
attivita' proposte un  punteggio  numerico,  articolato  secondo  gli
indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione  qualitativa
triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di
punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H,  e
gli  indicatori,  categorie  e  fasce  di  punteggio  di   dimensione
quantitativa annuale di cui all'allegato I. 
    2.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda  per
la prima annualita' del triennio, risulti inferiore  a  punti  6,  il
soggetto istante non accede agli incentivi per tutta  la  durata  del
triennio e non puo' presentare la domanda  per  la  seconda  e  terza
annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    3.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore  a  punti  15,  il
soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualita' a cui  si
riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per
altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 18. 
    4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e  3,  nella  determinazione
dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri: 
      a)  una  quota  pari  al  40  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita  in  modo
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto  istante  in  riferimento  alle  categorie  e  fasce
dell'indicatore dell'allegato I; 
      b)  una  quota  pari  al  60  per  cento  della   quota   dello
stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 e' ripartita in misura
proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad  ogni
singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce  degli
indicatori degli allegati A e H. 5.  In  nessun  caso  l'entita'  del
contributo per ogni singolo beneficiario  puo'  superare  il  25  per
cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. 
 
                              Art. 16. 
 
 
Determinazione    dell'ammontare     dell'incentivo,     accettazione
   dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari 
 
    1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e  15,
la commissione di valutazione trasmette gli esiti della  stessa,  con
la relativa determinazione dell'entita' degli incentivi, al Servizio. 
    2. Con decreto del direttore centrale competente  in  materia  di
cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art.  9,
comma 3, comunicato ai  beneficiari  a  mezzo  di  Posta  elettronica
certificata (PEC) e  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  della
Regione, viene  adottato  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  degli
incentivi per i  progetti  o  programmi  triennali  di  iniziative  e
attivita' dei teatri di  produzione  e  ospitalita',  dei  teatri  di
ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione
teatrale regionali ammissibili a finanziamento, con la determinazione
dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D,  E,
F, G, H e I, nonche' l'eventuale elenco dei soggetti non  ammissibili
ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 
    3. Il soggetto beneficiario comunica  al  Servizio,  entro  dieci
giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata  comunicazione
nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo. 
    4. Nel caso in cui uno o piu' dei soggetti beneficiari  rinuncino
all'incentivo, il Servizio  effettua  un  nuovo  calcolo  dell'esatta
entita' dell'incentivo assegnato  agli  altri  soggetti  beneficiari,
ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli
articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4,  e  15,  comma  4,  e
comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari. 
    5. L'esatta entita' dell'incentivo  assegnato  viene  determinata
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  di
stabilita' con cui e'  stabilito  il  finanziamento  annuale  di  cui
all'art. 11, comma  1.  L'incentivo  non  puo'  essere  superiore  al
fabbisogno di finanziamento, pari  al  deficit  emergente  dal  piano
economico preventivo di cui all'art. 9, comma 2, lettera e). Nel caso
in  cui  l'incentivo  risulti  superiore   a   tale   fabbisogno   di
finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale  valore;  in
tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art.  32-quater  della
legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario  non  assegnate
sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla  base
dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14,  comma
4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo
ai soggetti beneficiari. 
    6. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente
in materia di cultura, comunicato ai beneficiari  a  mezzo  di  Posta
elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale
della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a
favore  dei  soggetti  beneficiari.  Con  tale  atto  di  riparto  il
procedimento contributivo si  conclude,  anche  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31
dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)). 
 
                              Art. 17. 
 
 
              Concessione e liquidazione dell'incentivo 
                     e termini del procedimento 
 
    1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualita'
del triennio e, su richiesta del soggetto  beneficiario,  liquida  un
importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16,  comma
2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita'  e  di
crescita. 
    2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo
alla  prima   annualita'   del   triennio   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione   del   rendiconto   dell'impiego    dell'incentivo
assegnato per le medesime finalita' dal Servizio regionale competente
in  materia  di  attivita'   culturali   nell'esercizio   precedente,
compatibilmente con i vincoli posti dal  patto  di  stabilita'  e  di
crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale  incentivo  non  sia
stato  assegnato,  la  quota  rimanente  e'  erogata  successivamente
all'approvazione  del  rendiconto  relativo  all'incentivo  assegnato
nell'esercizio corrente. 
    3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non  pendenza,
nei confronti del soggetto organizzatore del festival o  del  premio,
di un  ordine  di  recupero  che  sia  l'effetto  di  una  precedente
decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale  e
incompatibile con il mercato interno. 
 
                               Capo II 
 
 
   Incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio 
 
 
                              Art. 18. 
 
 
   Modalita' e termini di presentazione della domanda di incentivo 
 
    1. La domanda  di  incentivo  per  la  seconda  e  per  la  terza
annualita' del triennio e'  presentata  esclusivamente  dai  soggetti
beneficiari degli incentivi per progetti  o  programmi  triennali  di
iniziative e attivita' dei  teatri  di  ospitalita',  dei  teatri  di
produzione e ospitalita', dei teatri di produzione e delle  accademie
di formazione  teatrale  regionali,  la  cui  domanda  per  la  prima
annualita' del triennio e' risultata ammissibile ai  sensi  dell'art.
9, entro il termine perentorio del 31  gennaio,  rispettivamente  del
secondo e del terzo anno del triennio. 
    2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le  modalita'
previste dall'art. 9, commi 1 e 2,  e'  corredata,  oltre  che  della
documentazione prevista dal medesimo art. 9,  comma  2,  lettere  f),
numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da: 
      a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la
terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali  alla
valutazione degli indicatori  di  dimensione  qualitativa  annuale  e
degli indicatori di dimensione quantitativa, come  specificati  dagli
allegati B, C, D, E, F, G, H e I; 
      b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi,  diversi
dall'incentivo  regionale,  ed  i   costi,   consistenti   in   spese
ammissibili ai sensi dell'art.  25  e  rispettose  delle  percentuali
massime previste dal medesimo art. 25, relative alle attivita' che si
intendono  realizzare  nell'annualita'  di  riferimento,  nonche'  il
relativo  deficit,  accompagnato  dall'ultimo   bilancio   consuntivo
disponibile approvato del soggetto istante; 
      c) una relazione riepilogativa  dei  progetti  o  programmi  di
iniziative e attivita' svolte nell'annualita' precedente. 
    3. Al soggetto beneficiario e' altresi' data facolta' di allegare
alla domanda di cui al comma 1 una nuova  versione  modificata  della
relazione culturale triennale, che tuttavia  non  contenga  modifiche
idonee  a  influire  ex  post  sul  punteggio   numerico   attribuito
all'indicatore dell'allegato A. 
    4. Si applica l'art. 9, commi 4 e 5. 
 
                              Art. 19. 
 
Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di  incentivo  per
  la seconda e per la terza annualita' del triennio e criteri per  la
  determinazione dell'incentivo 
    1. La domanda e' valutata dalla commissione di valutazione di cui
all'art. 10, commi 2 e 3. 
    2. Le relazioni annuali di cui all'art. 18, comma 2, lettera  a),
sono  valutate  secondo  gli  indicatori  di  dimensione  qualitativa
annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati
dagli allegati B e C per la  gestione  dei  teatri  di  produzione  e
ospitalita', D ed E per la gestione dei teatri di ospitalita', F e  G
per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle
accademie di formazione teatrale regionali. 
    3.  Le  relazioni  riepilogative  dei  progetti  o  programmi  di
iniziative e attivita' svolte nell'annualita'  precedente,  trasmesse
ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine  di
verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con  le
relazioni culturali triennali e con  le  relazioni  annuali  allegate
alle domande di incentivo per  tale  annualita'.  La  commissione  di
valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di  congruita'  e
di coerenza al Servizio. 
    4. Si applicano gli articoli 12, commi 3 e 4,  per  le  attivita'
dei teatri di produzione e ospitalita', 13,  commi  3  e  4,  per  le
attivita' dei teatri  di  ospitalita',  14,  commi  3  e  4,  per  le
attivita' dei teatri di produzione,  e  15,  commi  3  e  4,  per  le
attivita' delle accademie di formazione teatrale regionali. 
 
                              Art. 20. 
 
Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per  la
  terza  annualita'  del  triennio,  accettazione  dell'incentivo   e
  riparto delle risorse ai soggetti beneficiari 
    1. Si applica l'art. 16,  salvo  che  il  decreto  del  direttore
centrale competente in materia di  cultura,  previsto  dall'art.  16,
comma 2, e' emanato entro novanta giorni dal termine di cui  all'art.
18, comma 1. 
    2. Il calcolo dei punteggi numerici  da  attribuire  ai  progetti
presentati per la seconda e per la terza annualita' del triennio  non
puo' comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore
a quella dell'incentivo della prima annualita' del triennio. Qualora,
invece, da tale calcolo derivi una determinazione  dell'incentivo  in
misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono  ripartite  a
favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base  dei  criteri  di
cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15,  comma
4. 
 
                              Art. 21. 
 
 
      Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda 
  e per la terza annualita' del triennio e termini del procedimento 
 
    1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e  terza
annualita' del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida  un
importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16,  comma
2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita'  e  di
crescita. 
    2. Il Servizio liquida la quota  rimanente  dell'incentivo  entro
sessanta  giorni  dall'approvazione   del   rendiconto   dell'impiego
dell'incentivo assegnato  per  le  medesime  finalita'  dal  Servizio
regionale competente in materia di attivita' culturali nell'esercizio
precedente,  compatibilmente  con  i  vincoli  posti  dal  patto   di
stabilita' e di  crescita.  Qualora  nell'esercizio  precedente  tale
incentivo non sia stato assegnato,  la  quota  rimanente  e'  erogata
successivamente    all'approvazione    del    rendiconto     relativo
all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente. 
    3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non  pendenza,
nei confronti del soggetto organizzatore del festival o  del  premio,
di un  ordine  di  recupero  che  sia  l'effetto  di  una  precedente
decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale  e
incompatibile con il mercato interno. 
 
                              Capo III 
 
 
                   Rendicontazione degli incentivi 
 
 
                              Art. 22. 
 
 
                Modalita' e termine di presentazione 
                  e di approvazione del rendiconto 
 
    1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del
triennio,   il   soggetto   beneficiario   presenta   al    Servizio,
esclusivamente  tramite  Posta  elettronica  certificata  (PEC),   il
rendiconto dell'incentivo relativo  a  tale  annualita'.  Il  mancato
rispetto del termine finale del 30  giugno  comporta  la  revoca  del
contributo. 
    2. La rendicontazione e' presentata ai sensi  delle  disposizioni
di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20  marzo  2000,
n.  7  (testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    3. Ai sensi dell'art. 32 della  legge,  le  spese  relative  agli
incentivi di cui  al  presente  regolamento  sono  rendicontate  fino
all'ammontare dell'incentivo concesso. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  32-ter  della  legge,   le   iniziative
destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori  del
territorio regionale e nazionale. 
    5. Al rendiconto e' allegato: 
      a) il prospetto economico riepilogativo che indichi  i  ricavi,
diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attivita'
realizzate nell'annualita' di riferimento  dai  soggetti  beneficiari
degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e  attivita'
dei teatri di produzione e ospitalita', dei  teatri  di  ospitalita',
dei teatri di produzione e delle  accademie  di  formazione  teatrale
regionali, svolte nell'annualita' precedente, su modello  conforme  a
quello approvato con decreto del direttore del Servizio; 
      b) una  relazione  riepilogativa  delle  attivita'  svolte  dai
soggetti di cui  alla  lettera  a)  nell'annualita'  di  riferimento,
qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di  cui  all'art.
18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art.
18, comma 2, lettera c). 
    6. Il Servizio approva  il  rendiconto  entro  centoventi  giorni
dalla data di presentazione. 
 
                              Art. 23. 
 
 
              Rideterminazione e revoca dell'incentivo 
 
    1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art.  33  della  legge,
qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui  all'art.  22,
comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha  superato
quanto  necessario   per   coprire   il   deficit,   l'incentivo   e'
conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una  riduzione
pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 
    2. Qualora venga rendicontata una spesa  inferiore  all'incentivo
concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino  all'ammontare
della spesa rendicontata. 
    3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di
cui all'art. 22, comma 5, lettera b), vengano  riscontrate  modifiche
sostanziali alle attivita' che si erano programmate  nelle  relazioni
annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera  d),  e
18, comma 2,  lettera  a),  idonee  ad  influire  ex  post  in  senso
peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero,  a
seguito  dell'esame  delle  relazioni  riepilogative  stesse,   venga
riscontrato il mancato raggiungimento  delle  finalita'  di  pubblico
interesse, l'incentivo e' revocato. 
    4. L'incentivo e' revocato anche nell'ipotesi prevista  dall'art.
8, comma 2, e nel caso in cui non vengano  rispettate  le  condizioni
previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3. 
 
                               Capo IV 
 
 
                     Ammissibilita' della spesa 
 
 
                              Art. 24. 
 
 
         Principi generali per l'ammissibilita' delle spese 
 
    1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi
generali: 
      a)  sono  chiaramente  relative  e  riferibili  ai  progetti  o
programmi di iniziative e attivita' finanziati; 
      b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti
o programmi di iniziative e attivita'  finanziati,  sono  chiaramente
riferibili a  tale  periodo,  e  sono  pagate  entro  il  termine  di
presentazione del rendiconto; 
      c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le
seguenti tipologie di spese: 
      a) spese di personale: retribuzione  lorda  del  direttore  del
teatro,  dei   consulenti   per   la   direzione   artistica,   degli
organizzatori, del personale artistico, del  personale  tecnico,  del
personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con
qualsiasi tipo di contratto di lavoro o  di  prestazione  d'opera,  e
relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;  spese  di
viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e  rimborsate
dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e
gli oneri sociali per il personale  amministrativo  sono  ammissibili
nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo; 
      b) spese di ospitalita':  compensi  a  compagnie,  complessi  o
organismi, con contratto fisso o con contratto a  percentuale;  spese
di viaggio, di vitto e  di  alloggio  delle  compagnie,  complessi  o
organismi  ospitati;  spese  per  l'acquisto   o   il   noleggio   di
scenografie,  costumi  e  strumentazione  tecnica,   luce   e   suoni
(service);  spese  per  prestazioni  di  terzi  per  allestimenti  di
strutture   architettoniche   mobili   e   scenografie    (montaggio,
smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere  protette  dal
diritto  d'autore  e  ad  altri  contenuti  protetti  da  diritti  di
proprieta' intellettuale; spese per il trasporto o la  spedizione  di
strumenti e di altre  attrezzature  e  connesse  spese  assicurative;
spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;  altre  spese
di ospitalita' (altri service); 
      c) spese di  produzione:  spese  di  viaggio,  di  vitto  e  di
alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o  il
noleggio di scenografie, costumi e  strumentazione  tecnica,  luce  e
suoni (service); spese per prestazioni di terzi per  allestimenti  di
strutture   architettoniche   mobili   e   scenografie    (montaggio,
smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale  prova;  spese
per l'accesso a opere  protette  dal  diritto  d'autore  e  ad  altri
contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale; spese  per
il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre  attrezzature  e
connesse spese assicurative; spese  per  oneri  di  sicurezza  e  per
servizi antincendio; altre spese  di  allestimento  (altri  service),
spese a favore di  soggetti  co-organizzatori  degli  spettacoli  dal
vivo; 
      d) spese di pubblicita' e di promozione: spese per  servizi  di
ufficio stampa; spese  per  stampe,  distribuzione  e  affissione  di
locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa
video,   registrazione   audio,   servizi   fotografici;   spese   di
pubblicita'; spese per la gestione e la manutenzione  del  sito  web;
altre spese di promozione; 
      e) spese per la gestione di spazi: spese per  la  locazione  di
spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze  e
per la pulizia degli spazi per gli spettacoli; 
      f) spese per la formazione: spese per le docenze  delle  scuole
di teatro e di perfezionamento professionale, e  delle  accademie  di
formazione teatrale, e spese per la locazione degli  spazi  per  tali
attivita' formative; 
      g) spese generali di funzionamento: spese per la  fornitura  di
elettricita', gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e
spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle
sedi operative; spese per l'acquisto di  beni  strumentali  destinati
alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio  o  per
la locazione finanziaria di  beni  strumentali  destinati  alla  sede
legale o alle sedi operative, escluse le spese per  il  riscatto  dei
beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese
telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e
delle apparecchiature informatiche  e  multimediali;  spese  postali;
spese  di  cancelleria;  spese  bancarie;   spese   per   i   servizi
professionali  di  consulenza  all'amministrazione   (commercialista,
consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze  economiche,
consulenze  tecniche);  spese  relative  agli   automezzi   intestati
all'associazione. 
    2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g)  del
comma 1 sono ammissibili  nella  misura  massima  del  50  per  cento
dell'importo dell'incentivo. 
    3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali  di  cui
alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono  ammissibili  nella  misura
massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca  un
costo a carico del soggetto beneficiario; 
      b) contributi in natura; 
      c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati; 
      d) ammende, sanzioni, penali ed interessi; 
      e) altre spese prive di una specifica destinazione; 
      f) liberalita', necrologi, doni e omaggi; 
      g) spese per oneri finanziari. 
 
                              Art. 27. 
 
 
              Documentazione giustificativa delle spese 
 
    1. La documentazione giustificativa delle spese e'  intestata  al
soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso,  con
l'indicazione  che  la  spesa  e'   stata   sostenuta,   anche   solo
parzialmente, con contributo regionale e riportando gli  estremi  del
decreto di concessione. 
    2. La documentazione giustificativa  delle  spese  e'  costituita
dalla  fattura  o  documento  equivalente,  corredati  del  documento
attestante l'avvenuto pagamento,  quale  l'estratto  conto.  Ai  fini
della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la  dichiarazione
di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i
casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 
    3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro  il  limite
di legge. In tali casi la fattura e' quietanzata e  sottoscritta  dal
fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il  fornitore  rilascia
dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 
    4.  Gli  scontrini   fiscali   sono   ammessi   quale   documento
giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono
riferibili al soggetto beneficiario  e  permettono  di  conoscere  la
natura del bene o servizio acquistato. 
    5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese  sostenute
per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio  (titoli
di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi  autostradali).
Non sono ammissibili spese  sostenute  dal  soggetto  rimborsato  per
conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati  da  una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai  sensi  dell'art.
47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000,
attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e  la  causa  e  la
data  del  viaggio  cui  si  riferisce  il  rimborso.   Il   soggetto
beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli  fatture  o
altri documenti contabili aventi valore  probatorio  equivalente  che
comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. 
    6. Il  pagamento  delle  retribuzioni  di  lavoro  dipendente  e'
comprovato  dalle  busta  paga,  e,  quanto   agli   oneri   fiscali,
previdenziali, assicurativi, dal modulo F24  o  dalla  Certificazione
unica relativa al lavoratore. 
    7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal
soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 
    8. Le spese di  ospitalita'  sono  comprovate  da  documentazione
recante le generalita' dei soggetti ospitati, la durata ed  il  luogo
di svolgimento dell'iniziativa per la quale  i  soggetti  sono  stati
ospitati, la natura dei costi sostenuti. 
    9.  Le  spese  telefoniche  sono  documentate   con   abbonamento
intestato  al  soggetto  beneficiario  e,  nel  caso   di   ricariche
telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono  ricaricato,
che deve essere intestato al soggetto beneficiario. 
 
                              Art. 28. 
 
 
     Documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' 
 
    1. Il soggetto beneficiario tiene a  disposizione  del  Servizio,
presso  la   propria   sede,   la   documentazione   comprovante   la
realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso l'incentivo e,
in  particolare,  rassegne  stampa,  pubblicazioni,  video,   inviti,
newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui
emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale. 
 
                              Titolo IV 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 29. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale  n.  7/2000  (testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso). 
 
                              Art. 30. 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Solo per la prima annualita' del triennio  2017-2019,  qualora
dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13,  14  e  15
venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari degli  incentivi
per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalita', dei
teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie  di
formazione teatrale regionali, un'entita' di contributo inferiore  al
12,5 per  cento  del  contributo  stanziato  a  favore  dei  medesimi
soggetti per le medesime  finalita'  nell'anno  2016,  l'entita'  del
contributo stesso viene rideterminata  fino  a  concorrenza  di  tale
limite percentuale. In tale  ipotesi,  al  fine  di  assicurare  tale
integrazione  di  contributo,  viene  anche  ridotta  l'entita'   dei
contributi calcolati  a  favore  degli  altri  soggetti  beneficiari,
proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base
dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14,  comma
4, e 15, comma 4. 
    2. Solo per  il  triennio  2017-2019,  la  relazione  annuale  da
allegare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), alla domanda  di
incentivo che deve essere trasmessa,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 9, comma 3, entro il termine perentorio del 23 novembre
2016, invece di contenere i  dati  e  gli  elementi  funzionali  alla
valutazione degli indicatori  di  dimensione  qualitativa  annuale  e
degli indicatori di dimensione quantitativa, come  specificati  dagli
allegati B, C, D, E, F, G,  H  e  I,  riferiti  all'annualita'  2017,
contiene i medesimi dati  ed  elementi  riferiti  al  primo  semestre
dell'anno 2017. Entro il 31 marzo 2017 le medesime relazioni  annuali
saranno  integrate  con  i  dati  e  gli  elementi  funzionali   alla
valutazione degli indicatori  di  dimensione  qualitativa  annuale  e
degli indicatori di dimensione quantitativa riferiti anche al secondo
semestre 2017. 
    3. Solo per  il  triennio  2017-2019,  il  numero  di  spettatori
annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, primo periodo, il  numero  di
giornate lavorative annuali richiesto dall'art. 4, comma  2,  lettera
a), ed il numero di spettacoli dal vivo annuali  richiesto  dall'art.
4,  comma  2,  lettera  d),  nonche'  i  medesimi  numeri   richiesti
dall'allegato  C,  ed  il  numero  di  spettatori  annuali  richiesto
dall'art. 5, comma 2,  primo  periodo,  nonche'  il  medesimo  numero
richiesto dall'allegato E, sono diminuiti del 33 per cento. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani