Art. 10 
 
              Disposizioni per la tutela del patrimonio 
                     speleologico e delle forre 
 
  1. L'accesso al patrimonio speleologico e' libero,  fatti  salvi  i
diritti  dei  proprietari  e  dei  terzi  ed  eventuali   divieti   o
limitazioni previsti da disposizioni piu' restrittive. 
  2. Per le finalita' di cui alla presente  legge  all'interno  delle
grotte e' vietato: 
    a) distruggere, occludere  e  danneggiare  le  forme  carsiche  o
alterarne permanentemente la morfologia; 
    b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura  ai
sensi del decreto legislativo n. 152/2006; 
    c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare,
alterare  il  regime  idrico   o   compromettere   la   funzionalita'
dell'ecosistema; 
    d) effettuare  tracciamenti  delle  acque,  fatti  salvi  i  casi
relativi alle attivita' di  studio  preventivamente  comunicate  alla
struttura regionale di  cui  all'art.  9,  comma  1,  fermi  restando
eventuali ulteriori adempimenti previsti; 
    e)  asportare  concrezioni;  e'  fatta  salva  la  raccolta   per
documentati  motivi  di  studio   preventivamente   comunicati   alla
struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1; 
    f) asportare reperti paleontologici, paletnologici o archeologici
ai sensi del titolo II della parte quarta del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137). 
  3. Per le finalita' della presente legge nelle forre si applicano i
divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 
  4. I divieti di cui al comma 2 non si  applicano  alle  alterazioni
necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma  2,
lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie
alle attivita' di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature
per motivi di studio. 
  5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di  lavori
di  qualsiasi  natura  sia  rinvenuta  una  grotta  o   una   cavita'
artificiale, il rinvenimento e' comunicato entro  dieci  giorni  alla
struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1. 
  6. La struttura regionale di cui  all'art.  9,  comma  1,  emana  i
provvedimenti diretti a  evitare  la  distruzione,  l'ostruzione,  il
danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.