Art. 10 Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre 1. L'accesso al patrimonio speleologico e' libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni piu' restrittive. 2. Per le finalita' di cui alla presente legge all'interno delle grotte e' vietato: a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia; b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalita' dell'ecosistema; d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attivita' di studio preventivamente comunicate alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, fermi restando eventuali ulteriori adempimenti previsti; e) asportare concrezioni; e' fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1; f) asportare reperti paleontologici, paletnologici o archeologici ai sensi del titolo II della parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137). 3. Per le finalita' della presente legge nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attivita' di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio. 5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavita' artificiale, il rinvenimento e' comunicato entro dieci giorni alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1. 6. La struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.