Art. 11 Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico 1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico. 2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42/2004. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso dall'attivita' speleologica e' preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attivita' previste. 4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione puo' promuovere la costituzione di servitu' di passaggio volontarie. 5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue possono essere consentiti dall'ente gestore dell'area protetta l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonche' le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico, purche' previamente disciplinati dal regolamento dell'area protetta interessata o dal Piano di conservazione e sviluppo della medesima. 6. La chiusura degli ingressi della grotta e' previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, che entro trenta giorni puo' indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza puo' essere comunicata alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo. 7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari e' preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attivita' previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore. 8. Ogni attivita' riguardante le grotte turistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'art. 3-quater del decreto legislativo n. 152/2006. 9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), e' disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 15.