Art. 11 
 
      Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico 
 
  1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione
del patrimonio speleologico. 
  2.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale   possono   essere
individuate  grotte  di  notevole  interesse  pubblico  ai  fini  dei
provvedimenti di cui alla parte  terza  del  decreto  legislativo  n.
42/2004. 
  3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle  grotte
di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso  dall'attivita'  speleologica
e' preventivamente  autorizzato  dalla  struttura  regionale  di  cui
all'art. 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle  aree  di
propria  competenza,  subordinatamente  alla  presentazione   di   un
progetto  di  fruizione  corredato  di  una  relazione   illustrativa
dell'impatto delle attivita' previste. 
  4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso
alle grotte la Regione puo' promuovere la costituzione di servitu' di
passaggio volontarie. 
  5. Nei parchi  regionali  e  nelle  aree  contigue  possono  essere
consentiti  dall'ente  gestore  dell'area  protetta   l'accesso,   la
ricerca, l'esplorazione di grotte, nonche' le eventuali disostruzioni
a  carattere   esplorativo   o   scientifico,   purche'   previamente
disciplinati dal regolamento dell'area  protetta  interessata  o  dal
Piano di conservazione e sviluppo della medesima. 
  6.  La  chiusura  degli  ingressi  della  grotta   e'   previamente
comunicata, unitamente alla relazione  illustrativa  dell'intervento,
alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, che entro trenta
giorni  puo'  indicare  le  prescrizioni   necessarie   alla   tutela
dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli  ingressi  della  grotta  per
motivate ragioni di sicurezza puo' essere comunicata  alla  struttura
regionale  di  cui  all'art.  9,  comma  1,   anche   successivamente
all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo. 
  7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'art.  2,  comma
1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici  e
sanitari e' preventivamente autorizzata dalla struttura regionale  di
cui all'art. 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle  aree
di propria competenza,  subordinatamente  alla  presentazione  di  un
progetto  di  fruizione  corredato  di  una  relazione   illustrativa
dell'impatto delle attivita'  previste.  Fatti  salvi  i  vincoli  di
carattere  archeologico,  naturalistico,  paesaggistico  o  di  altra
natura,  l'autorizzazione  e  la  realizzazione  delle   opere   sono
subordinate al rispetto delle altre normative di settore. 
  8. Ogni attivita' riguardante le grotte turistiche di cui  all'art.
2, comma 1, lettera l),  si  conforma  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile, di cui all'art.  3-quater  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. 
  9.  La  realizzazione  di  percorsi   permanenti,   quali   ferrate
sotterranee  e  scale  fisse,  nelle  grotte  non  ricomprese   nella
definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera l),  e'  disciplinata
dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 15.