Art. 12 Consulta tecnico-scientifica 1. E' istituita presso la struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, la Consulta tecnico-scientifica, di seguito Consulta, quale organo di consulenza tecnica della Regione per l'elaborazione di proposte, atti di indirizzo e indicazioni per la tutela, la gestione, il monitoraggio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico, nonche' di ulteriori misure di tutela e di fruizione delle grotte. 2. La Consulta e' composta da una rappresentanza del mondo scientifico, speleologico, geologico e naturalistico cosi' formata: a) Il direttore della struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, o un suo delegato, che la presiede; b) due esperti con comprovata esperienza in carsismo regionale designati congiuntamente dalle Universita' regionali; c) tre esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni speleologiche regionali di cui all'elenco dell'art. 14; d) un rappresentante delle guide speleologiche regionali designato dal collegio delle guide speleologiche; e) un esperto in materia di speleologia designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia); f) tre esperti in materia di paesaggio, biodiversita', geologia, idrogeologia, biologia o scienze naturali, individuati in relazione alle designazioni gia' operate al fine di integrare le competenze dell'organo, dipendenti di amministrazioni pubbliche, nominati previa intesa con gli enti di appartenenza. 3. Nei casi in cui se ne ravvisi la necessita' per specifiche esigenze conoscitive, la Consulta puo' essere integrata avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati. 4. Il Direttore della struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, puo' avvalersi dei membri della Consulta di cui al comma 2, lettera c), anche per le attivita' di cui all'art. 9, comma 6. 5. La Consulta e' convocata dal Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque componenti. Il Presidente ha facolta' di invitare alle sedute della Consulta, a titolo consultivo, esperti o funzionari con incarichi attinenti alla materia in discussione. 6. Per la partecipazione alle sedute della Consulta non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza. 7. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed e' rinnovabile. 8. Con regolamento interno sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta.