Art. 12 
 
                    Consulta tecnico-scientifica 
 
  1. E' istituita presso la struttura regionale di  cui  all'art.  9,
comma 1, la Consulta tecnico-scientifica, di seguito Consulta,  quale
organo di consulenza tecnica  della  Regione  per  l'elaborazione  di
proposte, atti di indirizzo e indicazioni per la tutela, la gestione,
il monitoraggio, la conservazione e la valorizzazione del  patrimonio
speleologico, nonche' di ulteriori misure di tutela  e  di  fruizione
delle grotte. 
  2.  La  Consulta  e'  composta  da  una  rappresentanza  del  mondo
scientifico, speleologico, geologico e naturalistico cosi' formata: 
    a) Il direttore della struttura  regionale  di  cui  all'art.  9,
comma 1, o un suo delegato, che la presiede; 
    b) due esperti con comprovata esperienza  in  carsismo  regionale
designati congiuntamente dalle Universita' regionali; 
    c) tre  esperti  designati  congiuntamente  dalle  organizzazioni
speleologiche regionali di cui all'elenco dell'art. 14; 
    d)  un  rappresentante  delle   guide   speleologiche   regionali
designato dal collegio delle guide speleologiche; 
    e)  un  esperto  in  materia  di  speleologia   designato   dalle
organizzazioni   maggiormente   rappresentative    della    minoranza
linguistica slovena ai sensi dell'art. 21  della  legge  23  febbraio
2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia); 
    f) tre esperti in materia di paesaggio, biodiversita',  geologia,
idrogeologia, biologia o scienze naturali, individuati  in  relazione
alle designazioni gia' operate al fine  di  integrare  le  competenze
dell'organo, dipendenti di amministrazioni pubbliche, nominati previa
intesa con gli enti di appartenenza. 
  3. Nei casi in cui se  ne  ravvisi  la  necessita'  per  specifiche
esigenze  conoscitive,  la  Consulta  puo'  essere  integrata   avuto
riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati. 
  4. Il Direttore della struttura regionale di cui all'art. 9,  comma
1, puo' avvalersi dei membri  della  Consulta  di  cui  al  comma  2,
lettera c), anche per le attivita' di cui all'art. 9, comma 6. 
  5. La Consulta e' convocata dal Presidente ovvero su  richiesta  di
almeno cinque componenti. Il Presidente ha facolta' di invitare  alle
sedute della Consulta, a titolo consultivo, esperti o funzionari  con
incarichi attinenti alla materia in discussione. 
  6. Per la  partecipazione  alle  sedute  della  Consulta  non  sono
previsti rimborsi o gettoni di presenza. 
  7. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della  Giunta
regionale, resta in carica tre anni ed e' rinnovabile. 
  8. Con regolamento interno sono disciplinati l'organizzazione e  il
funzionamento della Consulta.