Art. 13 
 
                      Tavolo della speleologia 
 
  1. Al fine  di  promuovere  l'attivita'  speleologica  mediante  il
confronto e la condivisione su temi  connessi  all'attivita'  stessa,
presso la Direzione centrale ambiente ed  energia,  e'  istituito  il
Tavolo della speleologia al quale partecipano  le  associazioni  e  i
gruppi speleologici, iscritti nell'elenco di cui all'art. 14. 
  2. Il Tavolo della Speleologia di cui al comma  1  e'  convocato  e
presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente
o da un suo delegato. In relazione  alla  trattazione  di  specifiche
tematiche, possono essere invitati  a  partecipare  al  Tavolo  della
speleologia gli enti locali e gli altri soggetti interessati. 
  3. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo  della  speleologia
non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.