Art. 13 Tavolo della speleologia 1. Al fine di promuovere l'attivita' speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attivita' stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, e' istituito il Tavolo della speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici, iscritti nell'elenco di cui all'art. 14. 2. Il Tavolo della Speleologia di cui al comma 1 e' convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato. In relazione alla trattazione di specifiche tematiche, possono essere invitati a partecipare al Tavolo della speleologia gli enti locali e gli altri soggetti interessati. 3. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo della speleologia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.