Art. 14 Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici 1. Presso la struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, e' istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco e' pubblicato sul sito informatico della Regione ed e' soggetto ad aggiornamento almeno triennale. 2. Le associazioni e i gruppi speleologici possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purche' in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento, documentato, di attivita' speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico; b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attivita' speleologica. 3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validita' sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione e' comunicata alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1. 4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attivita' di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, per le finalita' di cui alla presente legge.