Art. 14 
 
         Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici 
 
  1. Presso la struttura regionale di cui all'art.  9,  comma  1,  e'
istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi  speleologici  che
hanno sede nel territorio regionale. L'elenco e' pubblicato sul  sito
informatico della Regione ed  e'  soggetto  ad  aggiornamento  almeno
triennale. 
  2. Le associazioni  e  i  gruppi  speleologici  possono  richiedere
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purche'  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) svolgimento, documentato, di attivita' speleologiche da almeno
tre anni  o  presenza  di  almeno  cinque  iscritti  in  possesso  di
quinquennale e documentato curriculum speleologico; 
    b)  adeguata  polizza  di  assicurazione  per  gli  iscritti  che
svolgono attivita' speleologica. 
  3. L'iscrizione  all'elenco  mantiene  la  sua  validita'  sino  al
perdurare  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  richiesta.  Ogni
variazione e' comunicata alla struttura regionale di cui all'art.  9,
comma 1. 
  4. Le associazioni speleologiche e i gruppi  speleologici  iscritti
nell'elenco  di  cui  al  comma  1  contribuiscono  all'attivita'  di
raccolta dei dati del patrimonio speleologico e  li  comunicano  alla
struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, per le  finalita'  di
cui alla presente legge.