Art. 15 
 
            Regolamento per la tutela e la valorizzazione 
              del patrimonio speleologico e delle forre 
 
  1.  Con  regolamento  regionale,  approvato  previo  parere   della
Commissione consiliare competente, in esecuzione del  presente  capo,
sono disciplinati: 
    a)   organizzazione,   contenuti,   modalita'   di   gestione   e
aggiornamento del CSR di cui all'art. 9; 
    b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti  nel  CSR,  in
attuazione dell'art. 9, comma 4; 
    c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'art. 9,
comma 5; 
    d) criteri e modalita' per effettuare  tracciamenti  delle  acque
all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'art.
10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per
motivi di studio in attuazione dell'art. 10, comma 4; 
    e) criteri e modalita'  per  la  chiusura  degli  ingressi  delle
grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'art. 11,
comma 6; 
    f)  apertura  di  nuove  grotte  turistiche,  nonche'  criteri  e
parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione  delle  grotte
turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in
attuazione dell'art. 11, commi 7 e 8; 
    g)  criteri  e  modalita'  per  la  realizzazione   di   percorsi
permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'art. 11, comma
9.