Art. 15 Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre 1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati: a) organizzazione, contenuti, modalita' di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'art. 9; b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'art. 9, comma 4; c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'art. 9, comma 5; d) criteri e modalita' per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'art. 10, comma 4; e) criteri e modalita' per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'art. 11, comma 6; f) apertura di nuove grotte turistiche, nonche' criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'art. 11, commi 7 e 8; g) criteri e modalita' per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'art. 11, comma 9.