Art. 16 Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione 1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'art. 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonche' nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali. Detti strumenti di pianificazione e Piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge. 2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all'art. 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, del Piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'art. 8 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attivita' estrattive).