Art. 16 
 
Disposizioni  per   l'integrazione   del   patrimonio   geologico   e
           speleologico negli strumenti di pianificazione 
 
  1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree  carsiche  e
acquiferi carsici  di  cui  all'art.  7  costituiscono  elementi  del
sistema  conoscitivo  e  informativo  regionale.  I  loro  dati  sono
inseriti nei quadri conoscitivi  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica, nonche'  nei  Piani  di  conservazione  e
sviluppo  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali  regionali.  Detti
strumenti di pianificazione e Piani definiscono  le  adeguate  misure
pianificatorie dei  beni  del  patrimonio  geologico  e  speleologico
tutelati dalla presente legge. 
  2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi
del Piano paesaggistico regionale di  cui  all'art.  57  della  legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina  dell'attivita'  edilizia  e  del  paesaggio),  del  Piano
regionale di tutela delle acque  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo n. 152/2006, del Piano regionale di gestione dei  rifiuti
di cui all'art. 199 del decreto legislativo n.  152/2006,  del  Piano
regionale delle attivita' estrattive di cui all'art.  8  della  legge
regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle  attivita'
estrattive).