Art. 17 
 
         Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico 
 
  1. La realizzazione di opere pubbliche o  d'interesse  pubblico  in
deroga all'art. 4, comma 2, lettere b), c) e  d),  e  comma  3,  puo'
essere autorizzata dall'autorita'  competente,  previo  parere  della
struttura regionale competente in materia di geologia. 
  2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione
d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'art. 10,
comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla
tutela   del   patrimonio   speleologico   e   dell'interesse    alla
realizzazione dell'opera. 
  3. Le  opere  pubbliche  o  d'interesse  pubblico  non  soggette  a
valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in  deroga
all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  previo  parere  della  struttura
regionale competente di cui all'art. 9, comma  1,  che  effettua  una
motivata  ponderazione  dell'interesse  alla  tutela  del  patrimonio
speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.