Art. 17 Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico 1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'art. 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, puo' essere autorizzata dall'autorita' competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. 2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'art. 10, comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera. 3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'art. 10, comma 2, lettera c), previo parere della struttura regionale competente di cui all'art. 9, comma 1, che effettua una motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.