Art. 18 Interventi per la promozione del patrimonio geologico 1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonche' per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a: a) sostenere attivita' di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali; b) promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei geoparchi regionali; c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversita' o caratterizzate dalla presenza di geositi; d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversita' o caratterizzate dalla presenza di geositi; e) realizzare eventi di promozione delle attivita' di cui alle lettere a), b), c) e d); f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico; g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.