Art. 18 
 
        Interventi per la promozione del patrimonio geologico 
 
  1.  La  Regione  preserva  il   patrimonio   geologico,   favorisce
l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali  in  un'ottica
di sviluppo sostenibile del  territorio,  promuove  la  redazione  di
progetti per la conoscenza, la fruizione  responsabile  e  l'utilizzo
didattico dei geositi e  dei  geoparchi  regionali,  nonche'  per  lo
sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a: 
    a) sostenere attivita' di studio, ricerca  o  divulgazione  delle
conoscenze finalizzate all'individuazione, alla  caratterizzazione  e
alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali; 
    b) promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei  geoparchi
regionali; 
    c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata  valenza
per caratteri di geodiversita' o  caratterizzate  dalla  presenza  di
geositi; 
    d)  predisporre   e   stampare   materiale   divulgativo,   anche
informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei
geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza  per
caratteri  di  geodiversita'  o  caratterizzate  dalla  presenza   di
geositi; 
    e) realizzare eventi di promozione delle attivita'  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d); 
    f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio
geologico; 
    g) sostenere la realizzazione di interventi di  valorizzazione  e
di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.