Art. 19 Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia 1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonche' la ricerca speleologica. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici che perseguono scopi coerenti con le finalita' della presente legge, a: a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge; b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR; c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attivita' speleologiche. 3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalita' di assegnazione dei contributi di cui al comma 2.