Art. 19 
 
             Interventi per la promozione del patrimonio 
          speleologico e per lo sviluppo della speleologia 
 
  1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione  responsabile  e
l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonche' la  ricerca
speleologica. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
e'  autorizzata,  anche  mediante  concessione   di   contributi   ad
associazioni e gruppi speleologici che perseguono scopi coerenti  con
le finalita' della presente legge, a: 
    a)  incentivare  esplorazioni,  anche  sostenendo  l'acquisto  di
strumentazioni e attrezzature speleologiche,  ricerche  scientifiche,
studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge; 
    b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento  delle
grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR; 
    c) promuovere l'organizzazione di  convegni  e  iniziative  volti
alla diffusione,  al  progresso  e  alla  sicurezza  delle  attivita'
speleologiche. 
  3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e  modalita'
di assegnazione dei contributi di cui al comma 2.