Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intendono per: 
    a)  geodiversita':  la   varieta'   o   la   specificita'   delle
caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce  e
dei depositi,  delle  forme  e  dei  processi  in  ambito  geologico,
geomorfologico,   idrogeologico,   paleontologico,   mineralogico   e
pedologico; 
    b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi  e  le  singolarita'
geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della  storia
e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversita'; 
    c) geosito: sito, area o territorio, sia epigeo che  ipogeo,  con
caratteristiche    geologiche,    geomorfologiche,    idrogeologiche,
paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco  interesse
e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della
Terra; 
    d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede  un
patrimonio  geologico  particolare  e  una  strategia   di   sviluppo
sostenibile; 
    e)  patrimonio   speleologico:   l'insieme   delle   grotte   che
caratterizzano  i  sistemi  carsici,  nonche',  unicamente  ai   fini
applicativi della presente legge, le cavita' artificiali; 
    f) area carsica: zona formata da rocce  carsificabili,  solubili,
nelle quali l'idrografia di superficie e' limitata e il sottosuolo e'
caratterizzato  da   sistemi   carsici;   le   aree   carsiche   sono
caratterizzate in  superficie  da  forme  quali  depressioni  chiuse,
doline,  campi   solcati,   valli   cieche,   inghiottitoi   e   zone
sorgentifere; 
    g) forma carsica: morfologia epigea o ipogea dovuta a carsismo; 
    h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed  epigee
organicamente e funzionalmente collegate tra loro  e  parzialmente  o
totalmente occupate dall'acqua; 
    i) grotta:  cavita'  carsica  sotterranea  di  origine  naturale,
chiusa parzialmente o totalmente, di dimensioni accessibili  all'uomo
con sviluppo lineare superiore a 5 metri; 
    j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato  in
ammassi  rocciosi   dotati   di   permeabilita'   per   fessurazione,
fratturazione e carsismo caratterizzato da una zona di  trasferimento
verticale, non satura, e da una  zona  di  trasferimento  orizzontale
satura o parzialmente satura; 
    k) cavita' artificiale: ambiente sotterraneo,  creato  dall'uomo,
di  particolare  valore   storico,   archeologico,   geominerario   o
d'interesse naturalistico; 
    l) grotta turistica  e  cavita'  turistica:  cavita'  naturale  o
artificiale gestita  per  finalita'  turistiche,  dotata  di  accesso
controllato, con predisposti  al  suo  interno  sentieri  naturali  o
artificiali dotati di tutti  gli  apprestamenti  e  impianti  tecnici
fissi necessari a  garantire  la  sicurezza  dei  visitatori  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
    m) forra: gola stretta e profonda incassata nella  roccia,  dalle
pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato
di un'azione erosiva-corrosiva,  interessata  da  attivita'  di  tipo
esplorativo e turistico-ricreativo; 
    n) speleologia e attivita' derivate: complesso delle attivita' di
individuazione, esplorazione, studio, documentazione  e  divulgazione
didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte,
nelle  aree  carsiche  ove  esse  si  sviluppano,  nonche',  ai  fini
applicativi della presente legge, nelle cavita' artificiali.