Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) geodiversita': la varieta' o la specificita' delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico; b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarita' geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversita'; c) geosito: sito, area o territorio, sia epigeo che ipogeo, con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco interesse e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra; d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile; e) patrimonio speleologico: l'insieme delle grotte che caratterizzano i sistemi carsici, nonche', unicamente ai fini applicativi della presente legge, le cavita' artificiali; f) area carsica: zona formata da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie e' limitata e il sottosuolo e' caratterizzato da sistemi carsici; le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da forme quali depressioni chiuse, doline, campi solcati, valli cieche, inghiottitoi e zone sorgentifere; g) forma carsica: morfologia epigea o ipogea dovuta a carsismo; h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro e parzialmente o totalmente occupate dall'acqua; i) grotta: cavita' carsica sotterranea di origine naturale, chiusa parzialmente o totalmente, di dimensioni accessibili all'uomo con sviluppo lineare superiore a 5 metri; j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilita' per fessurazione, fratturazione e carsismo caratterizzato da una zona di trasferimento verticale, non satura, e da una zona di trasferimento orizzontale satura o parzialmente satura; k) cavita' artificiale: ambiente sotterraneo, creato dall'uomo, di particolare valore storico, archeologico, geominerario o d'interesse naturalistico; l) grotta turistica e cavita' turistica: cavita' naturale o artificiale gestita per finalita' turistiche, dotata di accesso controllato, con predisposti al suo interno sentieri naturali o artificiali dotati di tutti gli apprestamenti e impianti tecnici fissi necessari a garantire la sicurezza dei visitatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; m) forra: gola stretta e profonda incassata nella roccia, dalle pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato di un'azione erosiva-corrosiva, interessata da attivita' di tipo esplorativo e turistico-ricreativo; n) speleologia e attivita' derivate: complesso delle attivita' di individuazione, esplorazione, studio, documentazione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nelle aree carsiche ove esse si sviluppano, nonche', ai fini applicativi della presente legge, nelle cavita' artificiali.