Art. 20 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La Regione  svolge  le  funzioni  di  vigilanza  del  patrimonio
geologico e speleologico in collaborazione  con  gli  enti  locali  e
unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale. 
  2. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle  violazioni
delle disposizioni della presente legge sono svolte  dalle  strutture
regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e  dal  Corpo
forestale regionale, in applicazione della legge regionale 17 gennaio
1984, n. 1 (Norme per l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
regionali). 
  3.  I  soggetti  che   hanno   effettuato   l'accertamento   e   la
contestazione di cui al comma 2 ne danno comunicazione,  entro  dieci
giorni, alle strutture regionali che curano la tenuta  del  CaRGeo  e
del CSR.