Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sino all'approvazione della sezione  del  CSR  recante  l'elenco
delle grotte di  cui  all'art.  9,  comma  2,  lettera  a),  conserva
efficacia  il  Catasto  regionale  delle  grotte  formato  ai   sensi
dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1966. 
  2. Sino all'approvazione del regolamento regionale di cui  all'art.
15 continua a  trovare  applicazione  il  regolamento  approvato  con
decreto del presidente della Giunta regionale 23  febbraio  1995,  n.
054/Pres (Nuove norme  regolamentari  per  l'esecuzione  dell'art.  3
della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, relativo all'impianto
e alla tenuta del catasto regionale delle grotte). 
  3. Sino all'istituzione dell'elenco delle associazioni e dei gruppi
speleologici di cui all'art. 14, gli  esperti  di  cui  all'art.  12,
comma 2, lettera c), sono designati congiuntamente dalla  Federazione
Speleologica regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  dalla  Societa'
Speleologica Italiana del Friuli-Venezia Giulia  e  dal  Club  Alpino
Italiano del Friuli-Venezia Giulia.