Art. 25 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) la  legge  regionale  1°  settembre  1966,  n.  27  (Norme  di
integrazione della legge statale 29 giugno  1939,  n.  1497,  per  la
tutela  del  patrimonio  speleologico  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia); 
    b) la legge regionale 6  agosto  1970,  n.  31  (Rifinanziamento,
modifiche e integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966,  n.
27, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29  giugno
1939, n. 1497,  per  la  tutela  del  patrimonio  speleologico  della
Regione Friuli-Venezia Giulia»); 
    c) la legge regionale 21  gennaio  1975,  n.  7  (Rifinanziamento
della legge  regionale  1°  settembre  1966,  n.  27,  modificata  ed
integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970,  n.  31,  concernente:
«Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939,  n.  1497,
per   la   tutela   del   patrimonio   speleologico   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia»); 
    d) la legge regionale 16  agosto  1976,  n.  42  (Rifinanziamento
della legge  regionale  1°  settembre  1966,  n.  27  successivamente
modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31  e
21 gennaio 1975, n. 7, concernente «Norme di integrazione della legge
statale 29 giugno  1939,  n.  1497,  per  la  tutela  del  patrimonio
speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»); 
    e) la legge regionale 28 ottobre 1980,  n.  55  (Rifinanziamento,
modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n.
27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi  regionali  6
agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in
materia di tutela del patrimonio speleologico); 
    f) i commi 17, 18 e 19  dell'art.  3  della  legge  regionale  11
agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio  per  l'anno  2016),  a
decorrere dall'entrata in vigore del  regolamento  regionale  di  cui
all'art. 19, comma 3; 
    g) il comma 20 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016. 
  2. Al fine di assicurare il graduale subentro  dell'Amministrazione
regionale nella gestione del CSR, il  comma  121  dell'art.  5  della
legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge  finanziaria  2007),  e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento
regionale di cui all'art. 15. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Trieste, 14 ottobre 2016 
 
                          p. Il Presidente 
                    Il Vicepresidente: BOLZONELLO 
 
  (Omissis).