Art. 25 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia); b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»); c) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»); d) la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»); e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico); f) i commi 17, 18 e 19 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 19, comma 3; g) il comma 20 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016. 2. Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del CSR, il comma 121 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 14 ottobre 2016 p. Il Presidente Il Vicepresidente: BOLZONELLO (Omissis).