Art. 3 
 
       Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali 
 
  1. E' istituito il Catasto regionale dei geositi  e  dei  geoparchi
regionali  (CaRGeo)  presso  la  struttura  regionale  competente  in
materia di geologia, che ne cura la tenuta. 
  2. Il CaRGeo e' costituito dalle seguenti distinte sezioni: 
    a) catasto informatico dei geositi; 
    b) catasto informatico dei geoparchi regionali; 
    c) elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza. 
  3.  In  ciascuna  sezione  del  CaRGeo   sono   indicati   i   dati
identificativi,  la  perimetrazione  dei  geositi  e  dei   geoparchi
regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui  all'art.
6. 
  4. La struttura regionale competente in materia di geologia approva
in conformita' ai criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 6: 
    a)   i   dati   identificativi,   comprese   eventuali    antiche
denominazioni toponomastiche, e le perimetrazioni dei geositi  e  dei
geoparchi regionali; 
    b) la  documentazione  necessaria  per  la  valorizzazione  e  la
gestione dei geositi o dei geoparchi regionali. 
  5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei  geoparchi
regionali   sono   effettuate   sulla   base    di    approfondimenti
tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla  presenza
di    valenze    geologiche,     geomorfologiche,     idrogeologiche,
paleontologiche, mineralogiche e pedologiche. 
  6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui
al comma 2,  lettera  c),  sono  individuati  geositi  specifici  per
valenza  e   interesse   per   la   comprensione   della   storia   e
dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne  la  tutela  e  la
valorizzazione. 
  7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di  ricerca,
gli ordini professionali di competenza e le  associazioni  attive  in
materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e  geoparchi
regionali da inserire nel CaRGeo. 
  8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle
sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti  sono  approvati
dalla struttura regionale competente  in  materia  di  geologia,  con
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e
sul sito istituzionale della  Regione  e  sono  trasmessi  ai  Comuni
interessati che provvedono a darne pubblicita' nelle forme idonee. 
  9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo  del  Sistema
informativo territoriale geologico (SITGeo).