Art. 4 
 
               Disposizioni per la tutela dei geositi 
 
  1. L'accesso ai geositi  e'  libero,  fatti  salvi  i  diritti  dei
proprietari e dei terzi,  nonche'  eventuali  divieti  o  limitazioni
previsti da disposizioni piu' restrittive. 
  2. Per le finalita' di cui alla presente legge e' vietato: 
    a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi; 
    b) alterare  il  regime  idrico  con  l'effettuazione  di  scavi,
sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c); 
    c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'art.
3, comma 2, lettera c); 
    d)  asportare  e  modificare  gli  elementi  caratterizzanti   il
geosito. 
  3. Nei geositi non e' consentito: 
    a) realizzare nuove cave; 
    b) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o
varianti sostanziali degli impianti esistenti; 
    c) utilizzare fanghi di depurazione  in  agricoltura  di  cui  al
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99  (Attuazione   della
direttiva 86/278/CEE  concernente  la  protezione  dell'ambiente,  in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi  di  depurazione
in agricoltura). 
  4. L'autorita' competente puo'  autorizzare,  previo  parere  della
struttura regionale competente in materia di geologia,  deroghe  alle
disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e  d),  e  di  cui  al
comma 3, per la realizzazione di interventi di rilevante e dimostrato
interesse collettivo. A tal fine il soggetto proponente presenta alla
struttura regionale competente in materia  di  geologia  il  progetto
dell'intervento corredato di  una  relazione  geologica  illustrativa
dell'impatto sul geosito. 
  5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i
provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il
deterioramento e  il  deturpamento  dei  geositi,  nonche'  ulteriori
specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'art. 3, comma  2,
lettera  c),  e   caratterizzati   da   particolari   necessita'   di
salvaguardia.