Art. 5 
 
              Disposizioni per la gestione dei geositi 
                      e dei geoparchi regionali 
 
  1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione
dei geositi. 
  2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette
spetta agli enti gestori  di  tali  aree  la  loro  valorizzazione  e
gestione in conformita' ai criteri per la valorizzazione di geositi e
geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'art. 6. 
  3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva
il progetto di valorizzazione e gestione di geositi  o  di  geoparchi
regionali presentato, sulla base della documentazione di cui all'art.
3, comma 4, dagli enti di cui al comma 2 e da altri soggetti gestori. 
  4. Alla gestione di ogni geoparco regionale partecipa  un  laureato
in geoscienze. 
  5. Qualora il territorio  del  geoparco  ricada  in  aree  naturali
protette ai sensi della legge regionale  30  settembre  1996,  n.  42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in  siti
della rete Natura 2000, alle sedute del Comitato tecnico  scientifico
per le aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge regionale
n. 42/1996 partecipa, a titolo consultivo, un laureato in geoscienze.