Art. 6 
 
                      Regolamento per la tutela 
            e la valorizzazione del patrimonio geologico 
 
  1.  Con  regolamento  regionale,  approvato  previo  parere   della
Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo  e
in conformita'  ai  criteri  del  Repertorio  nazionale  dei  geositi
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) e del Global Geoparks  Network  (GGN),  sono  disciplinati  i
criteri inerenti: 
    a) i contenuti e le modalita'  di  gestione  del  CaRGeo  di  cui
all'art. 3; 
    b) l'individuazione dei geositi  e  dei  geoparchi  regionali  ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4; 
    c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi  di
particolare rilevanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c); 
    d) la valorizzazione e la gestione  di  geositi  e  di  geoparchi
regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di
cui all'art. 3, comma 4.