Art. 6 Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico 1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformita' ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Global Geoparks Network (GGN), sono disciplinati i criteri inerenti: a) i contenuti e le modalita' di gestione del CaRGeo di cui all'art. 3; b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4; c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c); d) la valorizzazione e la gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'art. 3, comma 4.