Art. 7 
 
            Ricognizione e delimitazione di aree carsiche 
                         e acquiferi carsici 
 
  1. La struttura regionale competente in materia di geologia approva
i criteri per l'individuazione  delle  aree  carsiche,  dei  relativi
acquiferi carsici, delle zone sorgentifere, delle  aree  di  ricarica
dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione
con  proprio  decreto,  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso  ai  Comuni
interessati che ne danno pubblicita' nelle forme idonee. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione  individua
all'interno delle aree carsiche le seguenti aree: 
    a) aree soggette a  infiltrazione  diffusa,  ovvero  porzioni  di
territorio caratterizzate dall'affioramento di  rocce  carsificabili,
eventualmente coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata
una copertura vegetale; 
    b) aree soggette a infiltrazione concentrata, ovvero porzioni  di
territorio caratterizzate dall'affioramento  di  rocce  carsificabili
denudate o dalla presenza di morfologie  carsiche  superficiali,  che
condizionano  le  modalita'  di   infiltrazione   delle   acque   nel
sottosuolo,  quali  doline,  inghiottitoi,  polje,  valli  cieche   o
asciutte; 
    c) zone sorgentifere, ovvero zone in cui sono ubicate le sorgenti
del sistema carsico, nelle  quali  emerge  una  parte  della  risorsa
idrica; le sorgenti possono essere costituite anche da grotte  sature
d'acqua. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Regione acquisisce  le
informazioni di carattere geologico,  geomorfologico,  idrogeologico,
ambientale e paesaggistico, che comprendono anche  l'andamento  degli
acquiferi carsici presenti nell'area, qualora indagati,  il  relativo
grado di vulnerabilita' e le aree di ricarica limitrofe non carsiche. 
  4. I dati delle aree carsiche costituiscono strato informativo  del
Sistema informativo territoriale geologico (SITGeo).