Art. 8 
 
             Disposizioni per la tutela di aree carsiche 
                         e acquiferi carsici 
 
  1. La Regione definisce le misure dirette ad assicurare  la  tutela
delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, delle aree di  ricarica
della falda, delle sue emergenze naturali e artificiali e delle  zone
di riserva idrogeologica, anche nell'ambito del Piano di tutela delle
acque (PRTA) di cui all'art. 121 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale),  ovvero  nei  Piani  di
gestione dei bacini idrografici di cui all'art.  13  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque. 
  2.  La  Regione  puo'   promuovere   interventi   per   accordi   e
collaborazioni anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio  e
la gestione ottimale di aree vaste carsiche. 
  3. Ai  fini  della  tutela  delle  aree  carsiche  e  dei  relativi
acquiferi non e' consentita la realizzazione di: 
    a) impianti di recupero e  smaltimento  dei  rifiuti  nelle  aree
carsiche  soggette  a  infiltrazione   concentrata   e   nelle   zone
sorgentifere; 
    b) discariche di rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi  di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di  rifiuti),
nelle aree carsiche soggette a infiltrazione diffusa.