Art. 9 
 
                   Catasto speleologico regionale 
 
  1. E' istituito il Catasto speleologico regionale (CSR)  presso  la
struttura  regionale  competente  individuata  dal   regolamento   di
organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all'art. 3 della
legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego  regionale
in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico  sociale
desumibili dalla legge 23 ottobre 1992,  n.  421),  che  ne  cura  la
tenuta. 
  2. Il CSR e' costituito dalle seguenti distinte sezioni: 
    a) elenco delle grotte; 
    b) elenco delle cavita' artificiali; 
    c) elenco delle grotte turistiche e delle cavita' turistiche. 
  3. Per le finalita' della presente legge e' istituita  una  sezione
separata del CSR nella quale sono iscritte le forre. 
  4. In ciascuna sezione del CSR sono indicati i dati  identificativi
catastali, topografici, toponomastici e metrici dei beni  di  cui  al
comma 2, oltre ai dati eventualmente disponibili di  tipo  geologico,
speleologico, morfologico, faunistico,  vegetazionale,  archeologico,
di fruizione, di tutela e ogni  altro  dato  utile  indicato  con  il
regolamento regionale. I dati contenuti nel Catasto  regionale  delle
grotte di cui all'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966,  n.
27 (Norme di integrazione della legge  statale  29  giugno  1939,  n.
1497,  per  la  tutela  del  patrimonio  speleologico  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti nella sezione di cui  al  comma
2, lettera a). 
  5. L'elenco delle  grotte  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  e'
costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse  geologico,
idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico,  etnografico,
storico-culturale e paesaggistico. 
  6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3  e  i  relativi  aggiornamenti
sono approvati dalla struttura regionale  di  cui  al  comma  1,  con
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e
sul sito istituzionale della  Regione  e  sono  trasmessi  ai  Comuni
interessati che provvedono a darne pubblicita' nelle forme idonee.