Art. 15 Interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 23/2015 1. In via di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 23/2015, le Commissioni valutative ivi previste possono essere costituite anche dagli esperti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale n. 16/2014 che, pur designati dal Consiglio regionale, non siano stati ancora nominati come componenti della Commissione regionale per la cultura di cui al medesimo art. 6 della legge regionale n. 16/2014.