Art. 15 
 
          Interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5, 
                  della legge regionale n. 23/2015 
 
  1. In via di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5, della
legge regionale n. 23/2015, le Commissioni  valutative  ivi  previste
possono essere costituite anche dagli  esperti  di  cui  all'art.  6,
comma 2, lettera e bis), della legge regionale n.  16/2014  che,  pur
designati dal Consiglio regionale, non siano  stati  ancora  nominati
come componenti della Commissione regionale per la cultura di cui  al
medesimo art. 6 della legge regionale n. 16/2014.