Art. 17 
 
            Conferme di contributi per impianti sportivi 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  al
Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del  «Bando
per  il  finanziamento  per  l'anno  2015  di  lavori  di   ordinaria
manutenzione di impianti sportivi, ai sensi  dell'art.  4,  comma  1,
della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia  di
sport e tempo libero)»,  approvato  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, ancorche'  i  lavori  oggetto
del  contributo  medesimo  non  siano  stati  ultimati  nel   termine
perentorio previsto dal bando suindicato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comune  di  Forni  Avoltri
presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, al servizio competente in  materia  di  impiantistica
sportiva, l'istanza volta  a  ottenere  la  conferma  del  contributo
concesso; il servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine
perentorio di fine lavori. 
  3. L'Amministrazione  regionale,  in  considerazione  delle  mutate
esigenze funzionali che avevano portato  alla  concessione  all'Opera
Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi della legge regionale n.
8/2003, del contributo decennale costante di 45.850 euro annui per  i
lavori  di  «Potenziamento  e  qualificazione  di  impianti  sportivi
situati  nel  comprensorio  di  via  Conconello  16  a  Opicina»,  e'
autorizzata a convertire le rate maturate  di  detto  contributo,  in
deroga alle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge  regionale  n.
8/2003 vigente al momento della concessione, in un  finanziamento  in
conto capitale a favore del medesimo ente  per  la  realizzazione  di
nuovi interventi di «Riqualificazione e adeguamento  Palestra  CSI  e
Spogliatoio». 
  4. Per le finalita'  di  cui  al  comma  3  l'Opera  Villaggio  del
Fanciullo di Opicina presenta, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, domanda  di  conversione  del
contributo  al  servizio  competente  in  materia  di   impiantistica
sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art.  59  della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
  5. Ai sensi del comma  4  il  servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva  provvede  a  convertire  il  contributo  e  a
fissare i nuovi termini  di  inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,
nonche' a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo. 
  6.  L'Amministrazione  regionale,  in  considerazione  della  grave
situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle  norme  in
materia  di  patto  di  stabilita'  e  crescita,  e'  autorizzata   a
confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante  di
206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell'art.  4,  comma
8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30  (Legge  strumentale
2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un  impianto
sportivo polifunzionale nel rione di San Giovanni (TS), ancorche'  il
beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori
fissati ai sensi dell'art.  4,  comma  38  e  seguenti,  della  legge
regionale 8 aprile 2013, n. 5 (disposizioni  urgenti  in  materia  di
attivita'  economiche,  tutela  ambientale,  difesa  del  territorio,
gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia  e
trasporti, attivita'  culturali,  ricreative  e  sportive,  relazioni
internazionali e comunitarie,  istruzione,  corregionali  all'estero,
ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,
sanita' pubblica e protezione sociale, funzione  pubblica,  autonomie
locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali). 
  7. Per le finalita' di cui al comma 6 il Comune di  Trieste,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presenta al servizio competente in materia di impiantistica  sportiva
apposita  istanza  volta  a  ottenere  la  conferma  del  contributo,
corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento. 
  8. Ai sensi del comma  7  il  Servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva  provvede  a  confermare  il  contributo  e  a
fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del
contributo. 
  9.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi per la realizzazione di investimenti  in  materia
di impiantistica sportiva che risultano iniziati o ultimati alla data
di entrata in vigore della presente legge, ancorche' il  beneficiario
non abbia rispettato i termini,  anche  perentori,  di  inizio  e  di
ultimazione dei lavori, nonche'  di  rendicontazione  del  contributo
stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati. 
  10. Per le finalita' di cui al comma 9 i beneficiari presentano  al
servizio competente in materia di impiantistica  sportiva,  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a  ottenere
la fissazione dei nuovi  termini  di  ultimazione  dei  lavori  e  di
rendicontazione del relativo contributo,  corredata  del  verbale  di
consegna dei lavori o di fine lavori ovvero della  dichiarazione  del
direttore dei lavori attestante la data di inizio  o  di  ultimazione
dei lavori. 
  11. Ai sensi  del  comma  10  il  servizio  competente  in  materia
impiantistica sportiva provvede a fissare il nuovo termine perentorio
di ultimazione dei lavori, nonche'  a  fissare,  anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'art. 60,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
14/2002,  il  nuovo  termine  perentorio   di   rendicontazione   del
contributo. 
  12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi  del
comma 11 comporta la revoca del provvedimento  di  concessione  e  la
restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato  degli
interessi a norma di legge. 
  13. Il procedimento di cui al comma 9  si  conclude  entro  novanta
giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui
al comma 10, con l'adozione  del  decreto  di  fissazione  dei  nuovi
termini.