Art. 18 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 14/2016 
 
  1. Dopo il comma 25 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  14/2016
sono inseriti i seguenti: 
  «25-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  25,  al  fine  di  una
efficace gestione delle procedure in essere e  in  considerazione  di
eventuali mutate  situazioni  normative  o  esigenze  funzionali  dei
soggetti beneficiari dei contributi  o  dei  soggetti  proprietari  o
concessionari  degli  impianti  sportivi  oggetto  degli   interventi
inseriti nel vigente Programma regionale  di  interventi  per  l'anno
2009 e per l'anno 2010, la giunta regionale conferma ovvero modifica,
integra o rimodula detto Programma regionale. 
  25-ter. Per le finalita' di cui al comma  25-bis  l'istruttoria  e'
attivata  o  a  istanza  di  parte  o   d'ufficio,   avuto   riguardo
all'interesse pubblico prevalente. 
  25-quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25-bis, la
struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva  provvede
a confermare o a convertire  i  contributi  precedentemente  concessi
dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro
il 31 dicembre 2017 degli interventi inseriti nel Programma di cui al
comma 25-bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o
convertito. 
  25-quinquies. Ai contributi di  cui  al  comma  25  si  applica  la
disciplina contenuta nella legge regionale  31  maggio  2002,  n.  14
(disciplina  organica  dei  lavori  pubblici).  In  fase   di   prima
applicazione del comma 25 la struttura competente provvede a  fissare
nuovi  termini  di  inizio  e  ultimazione  dei  lavori  nonche'   di
rendicontazione delle spese sostenute.».