Art. 18 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 14/2016 1. Dopo il comma 25 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2016 sono inseriti i seguenti: «25-bis. Per le finalita' di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale. 25-ter. Per le finalita' di cui al comma 25-bis l'istruttoria e' attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente. 25-quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25-bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2017 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25-bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito. 25-quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici). In fase di prima applicazione del comma 25 la struttura competente provvede a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonche' di rendicontazione delle spese sostenute.».