Art. 19 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 8/2003 
 
  1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia
di sport), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «concessionarie  di  impianti
sportivi e  selezionate  con  procedura  a  evidenza  pubblica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «proprietarie  di  impianti  sportivi  o
munite di  idoneo  titolo  autorizzatorio  dell'ente  proprietario  a
effettuare lavori di straordinaria manutenzione»; 
    b) al  comma  3  dell'art.  12  le  parole  «non  routinaria  nel
territorio regionale,» sono soppresse; 
    c) al comma 2 dell'art. 29 le parole «dagli articoli 11, 12,  13,
14, 16, 18, 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «dagli  articoli
13 e 21»; 
    d) il comma 3 dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  16,  18,  20
sono concessi ed erogati,  su  richiesta  del  beneficiario,  in  via
anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione  dei
contributi sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione
dei contributi stessi.».