Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 8/2003 1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione»; b) al comma 3 dell'art. 12 le parole «non routinaria nel territorio regionale,» sono soppresse; c) al comma 2 dell'art. 29 le parole «dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 13 e 21»; d) il comma 3 dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: «3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione dei contributi stessi.».