Art. 2 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «i requisiti dei beneficiari,» sono soppresse; b) dopo le parole «le modalita' di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto,» sono inserite le seguenti: «non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2,»; c) dopo le parole «sono altresi' fissati i termini del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e le modalita' di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2, sono scaduti.».