Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale  n.  16/2014  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «i requisiti dei beneficiari,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole «le modalita' di  quantificazione  della  quota
delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto,» sono
inserite le seguenti: «non inferiore alla  quota  di  cofinanziamento
prevista dal comma 2,»; 
    c)  dopo  le  parole  «sono  altresi'  fissati  i   termini   del
procedimento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  le   modalita'   di
presentazione delle domande e di selezione dei progetti da  ammettere
a finanziamento nei casi previsti dall'art. 12, comma 2-bis». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di  rilevante
interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio
di finanziamento previsto  dall'art.  9,  comma  2,  lettera  a),  il
riconoscimento o  gli  incentivi  da  parte  del  FUS,  essi  possono
richiedere il finanziamento  previsto  dagli  articoli  9,  comma  2,
lettera b), e 12, anche se  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande, stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12, comma 2,  sono
scaduti.».