Art. 4 Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 le parole «la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica» sono sostituite dalle seguenti: «le iniziative e le attivita' di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 16/2014 le parole «la gestione di centri di divulgazione» sono sostituite dalle seguenti: «le iniziative e le attivita' di centri di divulgazione». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'art. 4, comma 2-bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalita' di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica. 1-ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1-bis devono possedere personalita' giuridica, autonomia patrimoniale, una o piu' sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attivita', e devono rendere fruibile al pubblico tale attivita' tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.». 4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 16/2014 e' abrogata. 5. I commi 5 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono abrogati.