Art. 4 
 
       Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della  legge  regionale
n. 16/2014 le parole «la gestione di  centri  di  divulgazione  della
cultura umanistica» sono sostituite dalle seguenti: «le iniziative  e
le attivita' di centri di divulgazione  della  cultura  umanistica  e
artistica». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della  legge  regionale
16/2014 le parole  «la  gestione  di  centri  di  divulgazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «le iniziative e le attivita' di centri di
divulgazione». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge  regionale  n.  16/2014
sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri
di divulgazione della cultura umanistica, artistica e  scientifica  i
soggetti, di cui all'art. 4, comma 2-bis, nei cui atti costitutivi  o
statuti sia prevista come scopo statutario la  finalita'  di  studio,
promozione e  divulgazione  della  cultura  umanistica,  artistica  o
scientifica. 
  1-ter. In particolare, i centri di divulgazione  di  cui  al  comma
1-bis   devono   possedere    personalita'    giuridica,    autonomia
patrimoniale, una  o  piu'  sedi  operative  stabili  nel  territorio
regionale, devono  garantire  il  possesso  di  attrezzature  idonee,
devono svolgere in  maniera  continuativa  la  propria  attivita',  e
devono rendere fruibile al pubblico tale attivita' tramite l'apertura
delle sedi presenti sul territorio regionale.». 
  4. La lettera b) del comma 2 dell'art.  26  della  legge  regionale
16/2014 e' abrogata. 
  5. I commi 5 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono
abrogati.