Art. 8 
 
             Modifica all'art. 4, comma 42, della legge 
                        regionale n. 34/2015 
 
  1. Alla lettera f) del comma 42 dell'art. 4 della  legge  regionale
29 dicembre 2015,  n.  34  (Legge  di  stabilita'  2016),  le  parole
«100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «125.000 euro». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 4,  comma  42,  lettera  f),
della legge regionale n. 34/2015, come modificata  dal  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016  a  valere  sulla
Missione  n.  5  (tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e   attivita'
culturali) e sul Programma n. 2  (attivita'  culturali  e  interventi
diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante storno di 25.000 euro per l'anno 2016 dalla  Missione  n.  6
(politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (sport e
tempo  libero)  -  Titolo  n.  1  (spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.