Art. 8 Modifica all'art. 4, comma 42, della legge regionale n. 34/2015 1. Alla lettera f) del comma 42 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), le parole «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «125.000 euro». 2. Per le finalita' previste dall'art. 4, comma 42, lettera f), della legge regionale n. 34/2015, come modificata dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) e sul Programma n. 2 (attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di 25.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.