Art. 11 Contributi 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuo al comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) al fine di promuovere l'attivita' delle associazioni pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attivita' degli uffici sede dei consorzi delle associazioni pro loco. Il comitato regionale del Friuli- Venezia Giulia dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) puo' destinare una quota non superiore al 18 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento. 2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.