Art. 11 
 
                             Contributi 
 
  1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo annuo al  comitato  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia
dell'Unione Nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) al fine di promuovere
l'attivita'  delle   associazioni   pro   loco   e   contributi   per
l'insediamento, il funzionamento e l'attivita' degli uffici sede  dei
consorzi delle associazioni  pro  loco.  Il  comitato  regionale  del
Friuli-  Venezia  Giulia  dell'Unione  nazionale  pro  loco  d'Italia
(UNPLI) puo' destinare una quota non superiore al 18  per  cento  del
contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento. 
  2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  nel  rispetto
della normativa comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  stato,  sono
disciplinati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi di cui al comma 1.