Art. 18 
 
                  Associazioni senza scopo di lucro 
 
  1. Fermo restando l'obbligo della  stipulazione  dell'assicurazione
obbligatoria di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), le associazioni
senza scopo di lucro che operano a livello  nazionale  per  finalita'
ricreative,  culturali,  religiose   o   sociali   possono   svolgere
l'attivita'  di  agenzia  di  viaggio  e   turismo,   alle   seguenti
condizioni: 
    a) assenza di  qualunque  forma  di  lucro  nell'esercizio  delle
attivita'; 
    b) fruizione dei servizi  sociali  esclusivamente  da  parte  dei
propri associati e loro familiari; 
    c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusivita'  della
prestazione a favore degli associati; 
    d) nomina  di  un  responsabile  delle  attivita'  turistiche  in
possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  all'art.  11  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza). 
  2. Le associazioni operanti a livello  regionale  o  locale,  senza
scopo di lucro, aventi finalita' ricreative, culturali,  religiose  o
sociali, possono svolgere l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo
avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come  definite  dall'art.
14; la pubblicita' del viaggio e' effettuata esclusivamente a  favore
degli associati e  deve  in  ogni  caso  consentire  l'individuazione
dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. 
  3. Le associazioni di  cui  al  comma  2  possono  organizzare,  in
relazione alle proprie  finalita'  statutarie,  gite  occasionali  di
durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai  propri
associati e appartenenti.