Art. 18 Associazioni senza scopo di lucro 1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni: a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attivita'; b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari; c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusivita' della prestazione a favore degli associati; d) nomina di un responsabile delle attivita' turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'art. 14; la pubblicita' del viaggio e' effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. 3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalita' statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.