Art. 26 
 
            Unita' abitative ammobiliate a uso turistico 
 
  1. Sono unita' abitative ammobiliate a uso turistico  le  strutture
ricettive composte da uno o piu' locali arredati e dotati di  servizi
igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o piu' stagioni
con  contratti  aventi  validita'  non  superiore   a   cinque   mesi
consecutivi. 
  2. La locazione di unita' abitative  ammobiliate  a  uso  turistico
comprende  il  servizio  di  fornitura  di  acqua,  gas  ed   energia
elettrica,  la  sostituzione   di   arredi,   corredi   e   dotazioni
deteriorati, la pulizia a ogni cambio di  cliente,  il  riscaldamento
nelle strutture site in localita' poste al di sopra degli  800  metri
sul livello del mare  e  eventualmente,  la  prestazione  di  servizi
condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di  tali  servizi
non vale a qualificare l'unita' abitativa ammobiliata quale struttura
ricettiva alberghiera. 
  3. Nelle unita'  abitative  ammobiliate  a  uso  turistico  non  e'
effettuata la somministrazione di  alimenti  e  bevande  e  non  sono
offerti servizi centralizzati. 
  4. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico  possono  essere
gestite: 
    a) da coloro che hanno  la  disponibilita'  dell'immobile  con  o
senza organizzazione in forma d'impresa; 
    b) da  parte  di  agenzie  immobiliari  o  societa'  di  gestione
immobiliare turistica  che  agiscono  in  qualita'  di  mandatarie  o
sublocatrici in forza di un  mandato  da  parte  dei  titolari  delle
unita' abitative  ammobiliate  a  uso  turistico  che  non  intendono
gestirle direttamente. 
  5. L'utilizzo delle predette unita' abitative secondo le  modalita'
di cui ai commi precedenti non  comporta,  ai  fini  urbanistici,  la
modifica della destinazione d'uso.