Art. 26 Unita' abitative ammobiliate a uso turistico 1. Sono unita' abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o piu' locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o piu' stagioni con contratti aventi validita' non superiore a cinque mesi consecutivi. 2. La locazione di unita' abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in localita' poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unita' abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera. 3. Nelle unita' abitative ammobiliate a uso turistico non e' effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati. 4. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) da coloro che hanno la disponibilita' dell'immobile con o senza organizzazione in forma d'impresa; b) da parte di agenzie immobiliari o societa' di gestione immobiliare turistica che agiscono in qualita' di mandatarie o sublocatrici in forza di un mandato da parte dei titolari delle unita' abitative ammobiliate a uso turistico che non intendono gestirle direttamente. 5. L'utilizzo delle predette unita' abitative secondo le modalita' di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.