Art. 33 Rifugi alpini ed escursionistici 1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari. 2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalita' e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in localita' isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico. 3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di: a) locali riservati all'alloggiamento del gestore; b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti; c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande; d) spazi destinati al pernottamento; e) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacita' ricettiva; f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile; g) attrezzature per il pronto soccorso; h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono; i) un numero adeguato di estintori; J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI; k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformita' alla normativa vigente. 4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di: a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile; b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura; c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno. 5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di: a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in piu'; e' consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati e' arrotondata all'unita'; b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno-doccia; c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro. 6. Per le strutture esistenti gia' classificate, anche non in esercizio, i comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.