Art. 33 
 
                  Rifugi alpini ed escursionistici 
 
  1. Sono rifugi alpini le  strutture  custodite,  idonee  a  offrire
ricovero e ristoro in zone montane di  alta  quota  ed  eventualmente
utilizzate quali base logistica per operazioni  di  soccorso  alpino,
irraggiungibili  mediante  strade  aperte  al  traffico  ordinario  o
mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli
impianti scioviari. 
  2. Sono  rifugi  escursionistici  le  strutture  idonee  a  offrire
ospitalita' e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad  ascensioni
ed escursioni, seppur  non  ubicati  in  localita'  isolate  di  zone
montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti
di risalita in servizio pubblico. 
  3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di: 
    a) locali riservati all'alloggiamento del gestore; 
    b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla  preparazione
dei pasti; 
    c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti  e
bevande; 
    d) spazi destinati al pernottamento; 
    e) servizi  igienico-sanitari  essenziali  e  proporzionati  alla
capacita' ricettiva; 
    f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento  delle  acque
reflue, in quanto realizzabile; 
    g) attrezzature per il pronto soccorso; 
    h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono; 
    i) un numero adeguato di estintori; 
    J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI; 
    k) idonei dispositivi e mezzi  antincendio  in  conformita'  alla
normativa vigente. 
  4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di: 
    a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente
realizzabile; 
    b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto  nei  periodi
di apertura; 
    c) un  locale  per  il  ricovero  di  fortuna,  sempre  aperto  e
accessibile all'esterno. 
  5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di: 
    a) una superficie non inferiore a  otto  metri  quadrati  per  le
camere a un letto destinate agli ospiti, con  un  incremento  di  tre
metri quadrati per ogni letto base in piu'; e' consentito sovrapporre
a ogni  letto  base  un  altro  letto;  ai  fini  del  calcolo  delle
superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati e' arrotondata
all'unita'; 
    b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e,
comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate  di
proprio bagno-doccia; 
    c) un servizio igienico a uso comune nei  locali  destinati  alla
sosta o ristoro. 
  6. Per le strutture  esistenti  gia'  classificate,  anche  non  in
esercizio, i comuni possono concedere deroghe alle lettere  a)  e  d)
del comma 3.