Art. 41 Obblighi di comunicazione degli ospiti 1. Coloro che esercitano attivita' ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate con le modalita' previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza. 2. Per finalita' statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio, gli esercenti di strutture ricettive turistiche comunicano i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.