Art. 41 
 
               Obblighi di comunicazione degli ospiti 
 
  1. Coloro che esercitano attivita'  ricettive  hanno  l'obbligo  di
comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza le  generalita'  delle
persone alloggiate  con  le  modalita'  previste  dalle  disposizioni
statali in materia di pubblica sicurezza. 
  2.  Per  finalita'  statistiche  di  monitoraggio  delle   presenze
italiane e straniere  sul  territorio,  gli  esercenti  di  strutture
ricettive turistiche comunicano i dati  giornalieri  degli  arrivi  e
delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.