Art. 45 
 
                              Vigilanza 
 
  1. I comuni esercitano le funzioni  di  vigilanza  e  di  controllo
relativamente alle agenzie  di  viaggio  e  turismo,  alle  strutture
ricettive e agli stabilimenti balneari, ferme restando la  competenza
dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza   e   quella   dell'autorita'
sanitaria nei relativi settori.