Art. 47 Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita' e applicazione delle sanzioni 1. Il comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi: a) qualora l'attivita' esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA; b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'; c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 46, comma 5. 2. Il comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita' qualora accerti che: a) l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA; b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita' le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse. 3. L'esercizio dell'attivita' della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000. 4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale n. 1/1984. 5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 46 sono integralmente devoluti al comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.