Art. 47 
 
                Sospensione, divieto di prosecuzione 
            dell'attivita' e applicazione delle sanzioni 
 
  1. Il comune territorialmente  competente  dispone  la  sospensione
dell'attivita' per  un  periodo  da  tre  a  centottanta  giorni  nei
seguenti casi: 
    a)  qualora  l'attivita'  esercitata  non  sia  di  esercizio  di
struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA; 
    b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita'; 
    c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 46, comma 5. 
  2. Il comune territorialmente  competente  dispone  il  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' qualora accerti che: 
    a) l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA; 
    b) alla scadenza dei termini  di  sospensione  dell'attivita'  le
cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse. 
  3. L'esercizio dell'attivita' della struttura ricettiva durante  il
periodo di sospensione  o  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000. 
  4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni  secondo  i
rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale n. 1/1984. 
  5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 46 sono  integralmente
devoluti al comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.