Art. 55 
 
                              Requisiti 
 
  1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti  con  regolamento
regionale nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'art.  378  del
decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada). 
  2.  I  comuni,  singoli  o  associati,   devono   dare   tempestiva
comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata  e  della  sua
dislocazione ai soggetti pubblici  e  privati  operanti  nel  settore
turistico. 
  3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al  comma  1
e' permessa per un periodo massimo di  quarantotto  ore  consecutive,
prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.