Art. 55 Requisiti 1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 2. I comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.