Art. 59 
 
        Contributi in conto capitale alle imprese turistiche 
 
  1.  L'amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi in conto capitale, nella misura massima del 50  per  cento
della spesa ammissibile, secondo la regola  del  «de  minimis»,  alle
piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi,  al  fine  di
ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e  il  miglioramento
delle strutture ricettive. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono  concessi  per  le  seguenti
iniziative: 
    a) acquisto di arredi e attrezzature; 
    b) lavori  di  ammodernamento,  ampliamento,  ristrutturazione  e
straordinaria manutenzione; 
    c) realizzazione  di  parcheggi,  anche  mediante  l'acquisto  di
immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere. 
  3. I progetti per la realizzazione delle iniziative  devono  tenere
conto  delle  norme  in  materia  di   superamento   delle   barriere
architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni
per  favorire  il  superamento  e   l'eliminazione   delle   barriere
architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale  14
giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche). 
  4.   Alle   domande   che   non   possono   essere   accolte    per
l'indisponibilita' dei mezzi finanziari si applica l' art.  33  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).