Art. 59 Contributi in conto capitale alle imprese turistiche 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del «de minimis», alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative: a) acquisto di arredi e attrezzature; b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione; c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere. 3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). 4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilita' dei mezzi finanziari si applica l' art. 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).