Art. 64 Incoming 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localita' a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis».