Art. 64 
 
                              Incoming 
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi
alle agenzie di  viaggio  e  turismo  per  la  vendita  di  pacchetti
turistici  in  Italia  e  all'estero   finalizzati   a   incrementare
l'ingresso e  la  permanenza  di  turisti  nel  territorio  regionale
attraverso  l'offerta  di  un  prodotto  turistico  qualificato,  con
particolare riguardo per le localita' a minore  vocazione  turistica.
Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis».