Art. 70 
 
                Reti di impresa di prodotti turistici 
 
  1. La regione riconosce la rete di impresa quale forma  prioritaria
di aggregazione tra operatori economici,  finalizzata  alla  crescita
della competitivita' dei  diversi  prodotti  turistici  presenti  sul
territorio, espressione dell'offerta turistica complessiva.